Dopo l’art. 9 è inserito il seguente:

Art. 10

Elezione del Presidente del Consiglio

1.   Il Consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge nel suo seno il Presidente con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un’ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2.   Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.

3.   Con le stesse modalità seguite per l’elezione diretta del Presidente, il Consiglio comunale elegge un Vice-Presidente con poteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo, stabilendosi che, nell’ipotesi di assenza o impedimento del Vice-Presidente, ne assumerà le funzioni il Consigliere Anziano o il consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

4.   In sede di prima attuazione, l’elezione del Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all’entrata in vigore dello Statuto.

Dopo l’art. 10 di cui sopra sono inseriti gli artt. 11, 12, 13, 14

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 11

Durata

1.   Le nomine a Presidente ed a Vice-Presidente hanno durata pari a quella del Consiglio.

Art. 12

Poteri

1.   Il Presidente del Consiglio:

a.             rappresenta il Consiglio comunale;

b.   convoca il Consiglio fissando la data, sentito il Sindaco e la Conferenza dei capigruppo consiliari;

c.   riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il Sindaco rappresenti la particolare urgenza della trattazione;

d.   riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti ai sensi di legge;

e.   dirama l’ordine del giorno;

f.    presiede e disciplina la discussione degli argomenti all’ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo Presidente, di ciascun Consigliere e del Sindaco;

g.             proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;

h.   firma, insieme al Segretario Generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;

i.    convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

j.    insedia le commissioni consiliari, ne coordina l’attività e vigila sul loro regolare funzionamento;

k.   notifica agli interessati le nomine dei rappresentanti del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

l.             sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all’attività del consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;

m.             sovrintende alla costituzione e allo sviluppo di un sistema di democrazia partecipata.

Art. 13

Indennità di funzione

1.   Al Presidente è riconosciuta una indennità di funzione determinata dal Consiglio comunale in base alla legge.

Art. 14

Censura e decadenza

1.   Il Presidente è passibile di censura da parte del Consiglio comunale quando abbia violato ripetutamente i doveri connessi con la carica.

2.   Il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio comunale quando abbia commesso violazioni per le quali sia stato già censurato.

3.   Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate in seduta segreta col voto favorevole di almeno undici consiglieri. Il Presidente partecipa alle sedute, che sono presiedute dal Vice Presidente.

L’art. 10 comma 4 (ora art. 15) rubricato “SESSIONE E CONVOCAZIONE” è modificato nel modo seguente:

4.   la convocazione del Consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare sono disposti  dal Presidente del Consiglio di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri o del Sindaco; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

All’art. 13 (ora art. 18) rubricato “CONSIGLIERI”, comma 3 terza e sesta riga, la parola “Sindaco” è sostituita con la locuzione “Presidente del Consiglio”;

All’art. 15 (ora art. 20) rubricato “GRUPPI CONSILIARI” comma 1 seconda riga la parola Sindaco”è sostituita dalla locuzione “Presidente del Consiglio Comunale”;     

All’art. 17 (ora art. 22) rubricato “ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE” (del Sindaco) viene aggiunta la lettera h);

h)   conferisce deleghe agli assessori e, può conferire incarichi a consiglieri comunali, su specifici argomenti, al di fuori delle materie delegate agli assessori. Gli incarichi conferiti ai Consiglieri comunali debbono essere definiti nell’oggetto e limitati nel tempo.

All’art. 19 (ora art. 24) rubricato “ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE” (del Sindaco) vengono soppresse le lettere a) e b) mentre la lettera d) è sostituita nel modo seguente:

d)   riceve le interrogazioni e le interpellanze;

L’Art. 24 (ora art. 29) rubricato “COMPOSIZIONE” (della Giunta comunale) è sostituito nel modo seguente:

Art. 24

Composizione

1.   La Giunta è composta dal Sindaco e da sette Assessori di cui uno investito della  carica  di Vice Sindaco.