IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 21 settembre 1999 n 86 "Norme sul controllo del randagismo anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”;

Visto in particolare l’art. 21 della suddetta legge “Istituzione Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali”;

Vista la Delibera di G.R.A. n. 4789 del 27.08.1993 con la quale è stato istituito, presso la Direzione Sanità, l’Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche - costituite con atto pubblico - operanti nel territorio regionale;

Visto il nuovo Disciplinare per il riconoscimento delle Associazioni, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 02.07.2007;

Considerato che il punto 3 del richiamato Disciplinare, prevede che le Associozioni iscritte all'Albo Regionale debbano riconfermare, entro il 31 dicembre di ogni anno pari e a pena di cancellazione dall'Albo, i requisiti indicati ai punti la, 1b, lc, ld, 1g nonchè 2°, 2b, 2c, 2d del disciplinare medesimo, in relazione al tipo di Associazione;

Considerato che il su citato disciplinare prevede che la cancellazione dall'Albo delle Associazioni inadempienti avvenga con provvedimento del Dirigente del Servizio Veterinario Regionale da adottarsi entro il 31 gennaio successivo;

Accertato che il Disciplinare in argomento, oltre ad essere stato Pubblicato sul B.U.R.A. n. 44 del 3.8.2007, è stato anche inviato alle Associazioni iscritte con nota Raccomandata prot. n. 18191/11/IA.17 del 12.07.2007;

Accertato che le Seguenti Associazioni protezionistiche hanno riconfermato i requisiti richiesti, adempiendo quindi nei termini richiesti agli obblighi di comunicazione;

-    2 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Paganica

-    3 L.I.F.E.

-    4 ACIF. - Associazione Cinofila Frentana

-    8 Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Teramo

-    9 A.S.A.D.A.

-    10 Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Pescara

-    12 Un Amico per la Vita

-    15 E.N.P.A. Sulmona

-    16 Le.A.L. Sezione di L’Aquila

-    18 E.N.P.A. Sez. di Pescara

-    20 Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Milano

-    24 Quattrozampelanciano

-    25 Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Silvi

Accertato che invece, le Associazioni iscritte all’Albo Regionale con i nn.

-    5 L.A.V.

-    6 Centro Cinofilo S. Francesco d’Assisi

-    17 Qua la Zampa

-    19 Code Felici

-    21 Animalisti Italiani

-    22 A.N.P.A.N.A. - Sez. di L’Aquila

-    23 Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Lanciano

non hanno effettuato la riconferma di cui sopra e vanno pertanto cancellate dall’Albo Regionale;

Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonchè la legittimità del presente provvedimento;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1)   la cancellazione dall’Albo Regionale, per effetto del punto 3 del Disciplinare approvato dalla Giunta regionale d’Abruzzo con propria Determinazione n. 616 del 02.07.2007, delle seguenti Associazioni Protezionistiche, con conseguente revoca dei rispettivi numeri di iscrizione:

 

- L.A.V. (Lega Anti Vivisezione) Sezione di Chieti con sede legale in Viale Unità d’Italia n. 6/A, Chieti Scalo (CH) -

 

 

Nr. iscrizione 5

- Centro Zoofilo “San Francesco D’Assisi” con sede in Via Claudio Treves I, Avezzano (AQ)

 

Nr. iscrizione 6

- “Qua La Zampa” con sede in Piazza paolini 14, Popoli (PE) -

 

Nr. iscrizione 17

- “Code Felici” con sede in Via XXV Aprile 14, Sulmona (AQ) -

 

Nr. iscrizione 19

- Animalisti Italiani con sede in Via Ontani 32, Roma -

 

Nr. iscrizione 21

- A.N.P.A.N.A. Sez. Territoriale Prov.le di L’Aquila con sede in Via Forcella 45, Barete (AQ)

 

Nr. iscrizione 22

- Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane Sezione di Lanciano con sede in C.so Roma 22. Lanciano (CH)

 

 

Nr. iscrizione 23

 

2)   di trasmettere copia della presente Determinazione - per opportuna conoscenza - al Servizio Veterinario di Sanità Animale delle Azienda Sanitarie Locali regionali territorialmente competenti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Abruzzo ove hanno sede le Associazioni stesse;

3)   di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art.16 della L.R. 10 maggio 2002, n.7;

4)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) dando atto che, ai sensi del punto 3) del più volte richiamato disciplinare, la pubblicazione stessa avrà valore di notifica del provvedimento alle Associazioni interessate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli