L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351
del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società ECO ENERGY s.r.l. con sede legale ad Ortona in c.da Sant’Elena, di seguito denominata “Proponente” nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio della centrale termoelettrica alimentata a biomasse vegetali vergini oleose della potenza elettrica di 34 MW da ubicarsi nella zona Ind.le c.da Alboreto ad Ortona (CH).

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi e allegato al presente provvedimento, depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

1.   emissioni in atmosfera:

1.1         effettuare il monitoraggio in continuo dei parametri: temperatura, tenore di O2, NOx, CO, COT, polveri,

1.2    gli autocontrolli devono essere effettuati con cadenza quadrimestrale anche sui punti n. 3 e 4 (sfiati),

1.3    il proponente deve fornire annualmente all’Arta dipartimento provinciale di Chieti e all’Autorità Competente: il bilancio di massa relativo alla CO2 e il fattore di emissione (grammi emessi per KWh prodotto) relativamente a tutti gli inquinanti riportati sul QRE e alla CO2,

1.4    i filtri a c.a. devono essere sostituiti con opportuna frequenza,

1.5    il tempo intercorrente fra la messa in esercizio e la messa a regime è fissato in 30 giorni, il periodo di marcia controllata è fissato in 10 giorni con 2 controlli,

1.6    i prelievi e le analisi chimico-fisiche periodiche dovranno essere effettuati secondo le disposizioni della normativa vigente:

-       portata e velocità flussi: UNI EN 10169/01

-       Polveri: UNI EN 13284

-       NOx, SOx, CO: possono essere usati metodi elettrochimici sia per i controlli in continuo che per gli autocontrolli al camino; laddove si verificassero delle discrepanze fra i dati misurati dal gestore e dagli organi di controllo andranno usati i metodi ufficiali:

-       NOx: DM 25/08/2000

-       SOx: DM 25/08/2000

- CO: M.U. 543 manuale n. 122/69 parte I

-       COT: UNI EN 12619

-       SOV: UNI EN 13649

-       NH3: UNICHIM 632

-    H2S: UNICHIM 122/89 MET: 634;

2.   a tutela dello stato delle acque sotterranee:

2.2         durante la fase di costruzione della centrale devono essere realizzati: 3 piezometri ubicati in prossimità dei serbatoi e degli impianti tecnologici e 1 piezometro ubicato a monte, in senso idrogeologico, del sito e sul perimetro esterni all’area (bianco),

2.3         durante l’esercizio della centrale devono essere effettuate con cadenza semestrale campionamenti ed analisi di laboratorio in corrispondenza di ciascun piezometro. Tali risultati verranno confrontati con i vigenti limiti di legge,

2.4         durante la fase di realizzazione dei piezometri, il proponente deve contattare l’Arta dipartimento provinciale di Chieti che presiederà le operazioni di costruzione; l’ubicazione e le modalità costruttive dei piezometri devono essere concordate con l’Arta dipartimento provinciale di Chieti;

3    tutti i monitoraggi devono essere inviati all’Autorità Competente e all’Arta dipartimento provinciale di Chieti anche su supporto informatico;

4    verifica post-operam e dopo la messa in esercizio del rispetto dei limiti di qualità del rumore definiti dalle vigenti leggi, in primo luogo per i recettori R1 e R4 costituiti da abitazioni all’interno dell’area industriale;

5    devono essere rispettati i parametri urbanistici ed indici edilizi in rapporto a quelli del vigente PRT - prescrizione del comune di Ortona;

6                  prescrizioni della ASL di Chieti:

6.1    nella palazzina “uffici” tutti i vani utili ad uso ufficio devono ricevere aria e luce da spazi liberi esterni, pertanto la distribuzione interna deve essere modificata al fine di soddisfare tale prescrizione,

6.2    i servizi igienici privi di finestra propria devono essere muniti di sistemi elettromeccanici di ventilazione in grado di assicurare adeguati ricambi d’aria,

6.3    nella palazzina “uffici” devono essere assicurati i requisiti di isolamento da terra e del sistema copertura a difesa dall’umidità e dalle escursioni termiche,

6.4    i reflui fognari di natura domestica devono essere smaltiti in fogna pubblica,

6.5         devono essere osservate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13/08/2007 per quanto attiene l’estrazione e l’utilizzo di acque da pozzo per uso diverso da quello domestico;

7                  nell’eventuale scoperta di acque sotterranee durante l’escavazione del pozzo, il proponente è tenuto a produrre al Settore Pianificazione Territoriale, Programmazione, Attività Tecniche Territoriali della Provincia di Chieti, una dichiarazione debitamente sottoscritta contenente dati e notizie relative alla portata espressa in l/s, al diametro e alla profondità del pozzo; inoltre il proponente deve inoltrare istanza di derivazione ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 art. 7 e s.m.i.; in caso lo scavo superi la profondità di 30 metri dal piano di campagna, il proponente è tenuto agli obblighi previsti dalla L. 464/84 con l’unica variazione dell’invio della stessa documentazione al Servizio Attività Estrattive e Minerarie della Regione Abruzzo - prescrizione della Provincia di Chieti Settore pianificazione territoriale, programmazione, attività tecniche territoriali;

8    l’esercizio dell’elettrodotto è subordinato al rilascio di apposito nulla osta dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise - prescrizione del Ministero della Sviluppo Economico Comunicazioni;

9    nelle aree vincolate per scopi idrogeologici, eventuali tagli di piante forestali e/o movimenti di terra devono essere preventivamente autorizzati dall’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti, mentre nelle aree non vincolate per scopi idrogeologici, eventuali tagli di piante forestali, disposte in gruppi o filari, devono essere autorizzati sempre dallo stesso Ispettorato - prescrizione dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Chieti;

10  i lavori di scavo previsti devono essere eseguiti sotto controllo archeologico al fine di garantire che non rechino nocumento a resti archeologici eventualmente esistenti nell’area, tutelati dal D.Lgs. 42/2004; a tal fine la ditta deve provvedere all’assunzione degli oneri per l’effettuazione dei suddetti controlli e di eventuali più ampi saggi archeologici che si rendessero necessari in corso d’opera, oltre che agli oneri relativi alla redazione della documentazione scientifica dei succitati controlli archeologici, da eseguirsi sotto il controllo della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo, da affidare ad un archeologo libero professionista che possa lavorare sotto la direzione della Soprintendenza e che sia in possesso di idoneo curriculum, che potrà essere individuato nell’elenco dei collaboratori e delle società d’archeologia iscritte nell’elenco della Soprintendenza e dell’I.C.C.D. del Ministero per i BB. E AA. CC.. Modi e tempi di esecuzione dei succitati controlli devono essere concordati, con congruo preavviso rispetto all’inizio dei lavori con il funzionario responsabile della Soprintendenza - prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

11                  prescrizioni del Comando provinciale dei VVF di Chieti:

11.1  tutti i depositi di olii lubrificanti devono essere dotati di idoneo bacino di contenimento,

11.2  gli impianti elettrici devono essere conformi a quanto disposto dalla L. 01/03/1968 n. 186 (G.U. n. 77 del 23/03/1968), dal D.P.R. n. 547 del 27/04/1955 (S.O.G.U. n. 158 del 12/07/1955), dalla L. n. 46 del 15/03/1990 (G.U. n. 59 del 12/03/1990) e dal D.P.R. n. 447 del 16/12/1991 (G.U. n. 38 del 15/02/1992),

11.3  per quanto non specificato, o non rilevabile dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnica, l’impianto deve essere realizzato in conformità alle disposizioni contenute nel D.M. 31/07/1934 (G.U. n. 228 del 28/09/1934) e s.m.i., deve essere rispettata la normativa generale di sicurezza in vigore (Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, Criteri generali di sicurezza e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, Segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro ecc.),

11.4  deve essere installata idonea segnaletica di sicurezza;

12  la deroga per la costruzione a distanza ridotta viene rilasciata a condizione che la ditta la trascriva nella Conservatoria dei Registri Immobiliari e ne invii copia alla Direzione Trasporti e Mobilità ed alla Ferrovia Adriatico Sangritana SpA prima dell’inizio dei lavori - prescrizione del Servizio Trasporto Ferroviario Regionale;

13  eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in consegna della costruzione a distanza ravvicinata, devono essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell’Azienda ferroviaria ed a spese del proprietario della costruzione e/o aventi causa; che in presenza di danni e/o pregiudizi alla sede ferroviaria durante l’esecuzione dei lavori di costruzione per i quali è stata autorizzata la deroga alle distanze legali, il provvedimento di autorizzazione alla deroga potrà essere revocato su richiesta della Ferrovia Adriatico Sangritana SpA - prescrizione del Servizio Trasporto Ferroviario Regionale;

14  ai fini dell’attivazione della filiera locale per il reperimento della biomassa vegetale, il proponente deve rispettare quanto riportato nella relazione tecnica per l’attivazione e la gestione di una filiera agro-industriale e nel verbale della conferenza dei servizi del 21/09/2007 in quantitativi pari ad almeno 1.700 ton/anno entro i primi 3 (tre) mesi dall’avviamento della centrale termoelettrica; 3.400 ton/anno entro 5 (cinque) anni e 15.000 ton/anno entro 8 (otto) anni; e comunque, in quanto fonti di energia rinnovabile, l’acquisizione dei Certificati Verdi dovrà avvenire in conformità a quanto disposto nella tabella 2 allegata al comma 144 art. 2 della L. 244/07 con una quota derivante da produzione regionale, sulla base del cronoprogramma su indicato, eventualmente da ristabilire tra le parti;

15  obbligo di registrare, nelle fasi di start-up, la tipologia, le caratteristiche e la provenienza degli oli vegetali utilizzati come combustibili;

16  obbligo di tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e dai lavori;

17  obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto così come da documentazione inviata dal proponente “Descrizione degli interventi previsti per il ripristino post-operam dell’area ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/03 - Rev. 0 giugno 2007” e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n. 26 del 9/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

18  obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

19  il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Ortona, all’Arta Dipartimento Provinciale di Chieti, alla Direzione Trasporti e Mobilità ed alla Ferrovia Adriatico Sangritana SpA la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione degli stessi.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale rappresentate della ditta deve inviare al all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimento Provinciale di Chieti, certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e dei valori limite contenuti nel presente provvedimento.

Inoltre ad ultimazione dei lavori deve essere redatto, in contraddittorio tra il richiedente, i tecnici della Direzione Trasporti e Mobilità ed della Ferrovia Adriatico Sangritana SpA, apposito verbale di constatazione dell’avvenuta esecuzione dei lavori in conformità a quanto autorizzato.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune di Ortona e all’Arta Dipartimento Provinciale di Chieti.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente e al Comune di Ortona, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati relativi al controllo delle emissioni in aria, acqua e suolo e i dati certificati dell’energia prodotta nell’anno precedente, nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il proponente deve comunicare all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 11 comma 3, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 59/2005 e proponendo le misure da adottare.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Ortona (CH), all’Autorità Competente e all’ARTA Dipartimento Provinciale di Chieti, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la società Eco Energy s.r.l. deve consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3 del presente provvedimento, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Inoltre il proponente, come previsto dall’art. 11 comma 5 del D.Lgs 59/05, deve fornire agli organi di controllo l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione di controllo e verifica, ai fini delle verifiche previste dall’art. 11 comma 3 del D. Lgs. 59/05.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio dei medesimi.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni dell’impianto. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

L’autorizzazione è soggetta a riesame nelle forme e condizioni previste dall’art. 9 comma 4 del D.Lgs. 59/05.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo Sportello Regionale dell’Energia che entro 30 (trenta) giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

L’eventuale variazione della titolarità dell’autorizzazione (del legale rappresentante e/o della società proponente) deve essere comunicata all’Autorità Competente entro 30 giorni dalla stessa, sia da parte del vecchio titolare dell’autorizzazione sia da parte del nuovo, anche nelle forme dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.

Art. 8

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società ECO ENERGY s.r.l. con sede legale ad Ortona (CH) in c.da Sant’Elena, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l’Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA” della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 5 comma 15 e art. 11 comma 8 del D.Lgs. 59/05;

c)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco