IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA

Omissis

DETERMINA

ART. 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali dell’art. 22 del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e s.m.i., è concesso alla Ditta Di Giulio Rodolfo, di Ortona (CH) con sede in C.da Villa San Nicola n. 128, di derivare acqua nel subalveo del Fiume Moro, tramite laghetto naturale, in misura non superiore a l/s. 0,03, di cui il 20% da concedere in via precaria, da utilizzare per uso irriguo e senza restituzione delle acque derivate,  in C.da Villa San Nicola del Comune di Ortona (CH);

ART. 2

La concessione è accordata per anni 40 successivi e continui decorrenti dal 01/03/2004, data di istanza di richiesta della concessione,  subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato Disciplinare n. 19 del 25.06.2008, salvo provvedimenti regionali che potranno essere adottati ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n° 152/1999 citato in premessa;

ART. 3

Oltre i canoni arretrati, indicati al successivo punto 4, la Ditta Di Giulio Rodolfo concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il 28 febbraio, l’annuo canone di €. 20,00 (euro venti/00) pari alla minimo stabilito dall’art. 73 della L.R. n.06/2005, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18 ottobre 1942 n. 1434…omissis...

ART. 4

La Ditta concessionaria ha corrisposto i canoni arretrati alla Regione Abruzzo dall’anno 2004 ad oggi.

IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA

F.to Ing. Carlo Cristini