IL DIRIGENTE DEL
SETTORE E
Vista l’istanza,
pervenuta in data 08.05.2003 della Società TECA s.r.l., corredata del progetto
a firma del geologo Massimo Ranieri, tendente ad ottenere la concessione per
derivare acqua pubblica tramite
prelievo da n. 1 pozzo in loc. Villa Iurisci del Comune di Ortona, nella misura
di 650 mc/annui per uso industriale/antincendio/igienico senza restituzione
delle acque;
Preso atto dei seguenti
pareri:
1. silenzio assenso espresso dall’Autorità di
Bacino Regionale del fiume Moro. Parere richiesto e mai pervenuto, dal Servizio
Attività Tecniche Territoriali con nota n. 2788 del 30.07.2004 di cui all’art.
7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall’art. 23 del D.Lgs.
152/1999, all’epoca in vigore;
2. parere favorevole espresso da Servizio
Idrografico e Mareografico di Pescara con nota n. 1056 del 09.11.2004;
Visto Ll’art. 14 del
Regolamento regionale n. 3 del 13.08.2007;
ORDINA
Che la domanda pervenuta
in data 08.05.2003 della Società TECA s.r.l. sia depositata, unitamente agli
atti di progetto, presso il Servizio Attività Tecniche Territoriali, sito nel
Comune di Chieti in Via della Liberazione n° 106 per la durata di giorni
quindici consecutivi, a decorrere dal 06.04.2009 e fino al 20.04.2009, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore
13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.
Copia della presente
Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla
suddetta data, all’Albo Pretorio del Comune di Ortona.
Inoltre la medesima
Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.
Ai fini dell’ammissione
in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in
pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del
Servizio Attività Tecniche Territoriali entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A.
Le osservazioni e/o le
opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi
pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni
o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta
a questo Servizio provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell’Ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di quindici
giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta
Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole
all’istante.
Copia della presente
Ordinanza sarà comunicata:
Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Opere Idrauliche
e Gestione dei Fiumi dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Aree Protette BB.AA.
Storici ed Architettonici e Valutazione Impatto Ambientale dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Acque e Demanio Idrico
dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Idrografico e
Mareografico di PESCARA;
Alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile
Regionale Ufficio di Chieti
Al Segretario dell’Autorità di Bacino competente;
Alla Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo dell’Aquila
Al Provveditorato OO.PP. Ufficio del Genio Civile di Pescara
All’Istituto Ittiogenico
ROMA
Al Comando del Corpo
Forestale dello Stato di Chieti
Al Consorzio di Bonifica
Sud di Vasto
All’Ente d’Ambito
Territoriale Ottimale n° 6 di Chieti in Lanciano
All’Amministrazione
Comunale Albo Pretorio di Ortona
All’Amministrazione
Comunale Ufficio Tecnico di Ortona
Alla Società TECA s.r.l.
di Ortona
La Conferenza di Servizi,
di cui all’art. 19 del Regolamento n: 3 del 13.08.2007, ed alla quale potrà
intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 29.05.2009
alle ore 11,00 con ritrovo presso il Comune di Ortona Via Cavour, 24 per poi
procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla
derivazione.
Il procedimento si
concluderà entro il termine del comma 2 dell’art. 43 del citato Regolamento con provvedimento espresso a cura del
Servizio Attività Tecniche Territoriali di Chieti. Nel caso di mancata
conclusione del procedimento nei termini
previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo
Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e
s.m.i.
Questa Ordinanza, ai
sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della L. 241/1990, costituisce
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in
oggetto.
Il Responsabile del
Procedimento è il Sig. Riccardo De Luca tel. 0871-41281-2, fax 0871-41283.
e-mail r.deluca@provincia.chieti.it
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE
Ing. Carlo Cristini
per IL
DIRIGENTE DEL SETTORE d’ordine
il responsabile am n.vo
Riccardo De Luca