IL DIRIGENTE DEL
SETTORE E
Vista l’istanza,
pervenuta in data 14.12.2007 della Società ARPA s.p.a., corredata del progetto
a firma dell’Arch. Paolo Sportiello e della Relazione Idrogeologica a firma del
Geol. Di Nisio Catia, tendente ad ottenere la concessione in sanatoria per
derivare acqua pubblica nel Bacino Idrografico del Fiume Pescara tramite
prelievo da n. 1 pozzo in loc. Via dei Peligni del Comune di Chieti, per un
volume di 5'200 mc/annui per uso
antincendio/autolavaggio senza restituzione delle acque;
Preso atto dei seguenti
pareri:
1. parere favorevole espresso dall’Autorità di
Bacino Interregionale del Fiume Sangro con nota n. 60913 del 23.05.2008 di cui
all’art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall’art. 96, comma 1,
del D.Lgs. 152/2006;
2. parere favorevole espresso dal Servizio
Idrografico e Mareografico di Pescara con nota n. 576 del 09.05.2008;
Visto Ll’art. 14 del
Regolamento regionale n. 3 del
13.08.2007;
ORDINA
Che la domanda pervenuta
in data 14.12.2007 della Società ARPA s.p.a. sia depositata, unitamente agli
atti di progetto, presso il Servizio Attività Tecniche Territoriali, sito nel
Comune di Chieti in Via della Liberazione n° 106 per la durata di giorni
quindici consecutivi, a decorrere dal 06.04.2009 e fino al 20.04.2009, a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al
venerdì.
Copia della presente
Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla
suddetta data, all’Albo Pretorio del Comune di
Chieti.
Inoltre la medesima
Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.
Ai fini dell’ammissione
in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in
pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del
Servizio Attività Tecniche Territoriali entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A.
Le osservazioni e/o le
opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi
pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in
forma scritta a questo Servizio provinciale entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di quindici giorni decorrente
dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta Ordinanza all’Albo
Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all’istante.
Copia della presente
Ordinanza sarà comunicata:
Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Opere
Idrauliche e Gestione dei Fiumi dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Aree Protette BB.AA.
Storici ed Architettonici e Valutazione Impatto Ambientale dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Acque e Demanio Idrico
dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Idrografico e
Mareografico di PESCARA;
Alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile
Regionale Ufficio di Chieti;
Al Segretario dell’Autorità di Bacino competente;
Alla Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo dell’Aquila;
Al Provveditorato OO.PP. Ufficio del Genio Civile di Pescara;
All’Istituto Ittiogenico
ROMA;
Al Comando del Corpo
Forestale dello Stato di Chieti;
Al Consorzio di Bonifica
Centro di Chieti Scalo;
All’Ente d’Ambito
Territoriale Ottimale n° 6 di Chieti in Lanciano;
All’Amministrazione
Comunale Albo Pretorio di Chieti;
All’Amministrazione
Comunale Ufficio Tecnico di Chieti;
Alla Società ARPA s.p.a.
di Chieti.
La Conferenza di Servizi,
di cui all’art. 19 del Regolamento n: 3 del 13.08.2007, ed alla quale potrà
intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 30.04.2009
alle ore 11,00 con ritrovo presso il Comune di Chieti Via P. Vittorio Emanuele
II, 1 per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi
interessati dalla derivazione.
Il procedimento si
concluderà entro il termine del comma 2 dell’art. 43 del citato Regolamento con provvedimento espresso a cura del
Servizio Attività Tecniche Territoriali di Chieti. Nel caso di mancata
conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art.
2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.
Questa Ordinanza, ai
sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della L. 241/1990, costituisce
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in
oggetto.
Il Responsabile del
Procedimento è il Sig. Riccardo De Luca tel. 0871-41281-2, fax 0871-41283.
e-mail r.deluca@provincia.chieti.it
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE
Ing. Carlo Cristini
per IL
DIRIGENTE DEL SETTORE d’ordine
il responsabile am n.vo
Riccardo De Luca