IL DIRIGENTE DEL SETTORE E

Vista l’istanza, pervenuta in data 03/08/2000 della Ditta ARTSANA SUD S.p.a., corredata del progetto a firma di Dr. Geol. Antonio Fiucci, tendente ad ottenere la concessione, in sanatoria, per derivare acqua dal subalveo del Fiume Foro, tramite prelievo da n. 2 pozzi in loc. C.da Cocullo del Comune di Ortona, nella misura di mc/anno 55.000 per uso industriale (5% antincendio) senza restituzione delle acque; 

Preso atto dei seguenti pareri:

1.   silenzio assenzo da parte dell’Autorità di Bacino Regionale del Fiume Foro. Parere richiesto, e mai pervenuto, dal Servizio Attività Tecniche Territoriali con nota n. 183 del 15/01/2002, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall’art. 23 del D.Lgs. 152/1999, all’epoca in vigore;

2.   parere favorevole espresso dal Servizio Idrografico e Mareografico – Pescara - con nota n. 426 del 13/04/2006;

Visto Ll’art. 14 del Regolamento regionale n. 3 del 13.08.2007;

ORDINA

Che la domanda pervenuta in data 03/08/2000 della Ditta ARTSANA SUD S.p.a. sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Attività Tecniche Territoriali, sito nel Comune di Chieti in Via della Liberazione n° 106 per la durata di giorni quindici consecutivi, a decorrere dal 06.04.2009 e fino al 20.04.2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all’Albo Pretorio del Comune di Ortona.

Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Attività Tecniche Territoriali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta a questo Servizio provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di quindici giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all’istante.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata: 

Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Opere Idrauliche e Gestione dei Fiumi dell’Aquila;

Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Aree Protette BB.AA. Storici ed Architettonici e Valutazione Impatto Ambientale dell’Aquila;

Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Acque e Demanio Idrico dell’Aquila;

Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Idrografico e Mareografico di PESCARA;

Alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale Ufficio di Chieti 

Al Segretario dell’Autorità di Bacino competente;

Alla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici e Storici per l’Abruzzo dell’Aquila

Al Provveditorato OO.PP. Ufficio del Genio Civile di Pescara

All’Istituto Ittiogenico ROMA

Al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Chieti

Al Consorzio di Bonifica Centro di Chieti Scalo

All’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 di Chieti in Lanciano

All’Amministrazione Comunale Albo Pretorio di Ortona

All’Amministrazione Comunale Ufficio Tecnico di Ortona

Alla Ditta/Società ARTSANA SUD S.p.a. di Ortona

La Conferenza di Servizi, di cui all’art. 19 del Regolamento n: 3 del 13.08.2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 15.05.2009 alle ore 11,00 con ritrovo presso il Comune di Ortona Via Cavour, 24 per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla derivazione.

Il procedimento si concluderà entro il termine del comma 2 dell’art. 43 del citato Regolamento con provvedimento espresso a cura del Servizio Attività Tecniche Territoriali di Chieti. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Questa Ordinanza, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Riccardo De Luca tel. 0871-41281-2, fax 0871-41283. e-mail  r.deluca@provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Carlo Cristini