IL DIRIGENTE DEL
SETTORE E
Vista l’istanza,
pervenuta in data 03/08/2000 della Ditta ARTSANA SUD S.p.a., corredata del
progetto a firma di Dr. Geol. Antonio Fiucci, tendente ad ottenere la
concessione, in sanatoria, per derivare acqua dal subalveo del Fiume Foro, tramite prelievo da n. 2 pozzi in loc.
C.da Cocullo del Comune di Ortona, nella misura di mc/anno 55.000 per uso
industriale (5% antincendio) senza restituzione delle acque;
Preso atto dei seguenti
pareri:
1. silenzio assenzo da parte dell’Autorità di
Bacino Regionale del Fiume Foro. Parere richiesto, e mai pervenuto, dal
Servizio Attività Tecniche Territoriali con nota n. 183 del 15/01/2002, ai
sensi dell’art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall’art. 23
del D.Lgs. 152/1999, all’epoca in vigore;
2. parere favorevole espresso dal Servizio
Idrografico e Mareografico – Pescara - con nota n. 426 del 13/04/2006;
Visto Ll’art. 14 del Regolamento
regionale n. 3 del 13.08.2007;
ORDINA
Che la domanda pervenuta
in data 03/08/2000 della Ditta ARTSANA SUD S.p.a. sia depositata, unitamente
agli atti di progetto, presso il Servizio Attività Tecniche Territoriali, sito
nel Comune di Chieti in Via della Liberazione n° 106 per la durata di giorni
quindici consecutivi, a decorrere dal 06.04.2009 e fino al 20.04.2009, a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore
13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.
Copia della presente
Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla
suddetta data, all’Albo Pretorio del Comune di Ortona.
Inoltre la medesima
Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.
Ai fini dell’ammissione
in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in
pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del
Servizio Attività Tecniche Territoriali entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A
Le osservazioni e/o le
opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi
pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in
forma scritta a questo Servizio provinciale entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di quindici giorni decorrente
dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta Ordinanza all’Albo
Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all’istante.
Copia della presente
Ordinanza sarà comunicata:
Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Opere
Idrauliche e Gestione dei Fiumi dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Aree Protette BB.AA.
Storici ed Architettonici e Valutazione Impatto Ambientale dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Acque e Demanio Idrico
dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Idrografico e
Mareografico di PESCARA;
Alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile
Regionale Ufficio di Chieti
Al Segretario dell’Autorità di Bacino competente;
Alla Soprintendenza ai
Beni Ambientali Architettonici e Storici per l’Abruzzo dell’Aquila
Al Provveditorato OO.PP. Ufficio del Genio Civile di Pescara
All’Istituto Ittiogenico
ROMA
Al Comando del Corpo
Forestale dello Stato di Chieti
Al Consorzio di Bonifica
Centro di Chieti Scalo
All’Ente d’Ambito
Territoriale Ottimale n° 6 di Chieti in Lanciano
All’Amministrazione
Comunale Albo Pretorio di Ortona
All’Amministrazione
Comunale Ufficio Tecnico di Ortona
Alla Ditta/Società
ARTSANA SUD S.p.a. di Ortona
La Conferenza di Servizi,
di cui all’art. 19 del Regolamento n: 3 del 13.08.2007, ed alla quale potrà
intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 15.05.2009
alle ore 11,00 con ritrovo presso il Comune di Ortona Via Cavour, 24 per poi
procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla
derivazione.
Il procedimento si
concluderà entro il termine del comma 2 dell’art. 43 del citato Regolamento con
provvedimento espresso a cura del Servizio Attività Tecniche Territoriali di
Chieti. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti,
il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente
ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.
Questa Ordinanza, ai
sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della L. 241/1990, costituisce
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in
oggetto.
Il Responsabile del
Procedimento è il Sig. Riccardo De Luca tel. 0871-41281-2, fax 0871-41283.
e-mail r.deluca@provincia.chieti.it
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE
Ing. Carlo Cristini