IL DIRIGENTE DEL
SETTORE E
Vista l’istanza,
pervenuta in data 16.07.2003 della Società F.lli NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l.,
corredata del progetto a firma del geom. Giovanni Verna, tendente ad ottenere
la concessione, in sanatoria, per derivare acqua pubblica dal corso d’acqua
Torrente Saraceni in loc. Porto Commerciale del Comune di Ortona, nella misura di massimo 2320
mc/annui per uso industriale con restituzione delle acque direttamente al mare
nel Comune di Ortona;
Preso atto dei seguenti pareri:
1. parere favorevole espresso dall’Autorità di
Bacino Regionale Fiume Moro con nota n. 6023 del 10.08.2005 di cui all’art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come
sostituito dall’art. 96, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
2. parere favorevole espresso dal Servizio Idrografico
e Mareografico di Pescara con nota n. 609 del
05.05.2005;
Visto Ll’art. 14 del Regolamento
regionale n. 3 del 13.08.2007;
ORDINA
Che la domanda pervenuta
in data 16.07.2003 della Società F.lli NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l. sia
depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Attività
Tecniche Territoriali, sito nel Comune di Chieti in Via della Liberazione n°
106 per la durata di giorni quindici consecutivi, a decorrere dal 06.04.2009 e
fino al 20.04.2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.
Copia della presente
Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla
suddetta data, all’Albo Pretorio del Comune di Ortona.
Inoltre la medesima
Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.
Ai fini dell’ammissione
in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in
pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del
Servizio Attività Tecniche Territoriali entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A.
Le osservazioni e/o le
opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi
pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in
forma scritta a questo Servizio provinciale entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di quindici giorni decorrente
dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta Ordinanza all’Albo
Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all’istante.
Copia della presente
Ordinanza sarà comunicata:
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Opere Idrauliche e Gestione dei Fiumi dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Aree Protette BB.AA. Storici ed Architettonici e Valutazione
Impatto Ambientale dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Acque e Demanio Idrico dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Idrografico e Mareografico di PESCARA;
Alla Regione Abruzzo
Servizio del Genio Civile Regionale Ufficio di Chieti;
Al Segretario
dell’Autorità di Bacino competente;
Alla Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo dell’Aquila;
Al Provveditorato OO.PP.
Ufficio del Genio Civile di Pescara;
All’Istituto Ittiogenico
ROMA;
Al Comando del Corpo
Forestale dello Stato di Chieti;
Al Consorzio di Bonifica
Centro Chieti Scalo;
Al Consorzio di Bonifica
Sud di Vasto;
All’Ente d’Ambito
Territoriale Ottimale n° 6 di Chieti in Lanciano;
All’Amministrazione
Comunale Albo Pretorio di Ortona;
All’Amministrazione
Comunale Ufficio Tecnico di Ortona;
Alla Società F.lli
NERVEGNA AUTOTRASPORTI s.r.l. di Ortona.
La Conferenza di Servizi,
di cui all’art. 19 del Regolamento n: 3 del 13.08.2007, ed alla quale potrà
intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 04.05.2009
alle ore 11,00 con ritrovo presso il Comune di Ortona Via Cavour, 24 per poi procedere
alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla derivazione.
Il procedimento si
concluderà entro il termine del comma 2 dell’art. 43 del citato Regolamento con provvedimento espresso a cura del
Servizio Attività Tecniche Territoriali di Chieti. Nel caso di mancata
conclusione del procedimento nei termini
previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo
Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e
s.m.i.
Questa Ordinanza, ai
sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della L. 241/1990, costituisce
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in
oggetto.
Il Responsabile del
Procedimento è il Sig. Riccardo De Luca tel. 0871-41281-2, fax 0871-41283.
e-mail r.deluca@provincia.chieti.it
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE
Ing. Carlo Cristini
per IL
DIRIGENTE DEL SETTORE d’ordine
il responsabile am n.vo
Riccardo De Luca