IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Vista l’istanza,
pervenuta in data 04.06.2001 della Società
ME.GA s.r.l., corredata del progetto a firma del Geom. Giandomenico
Scioletti, della Relazione Idrogeologica a firma del Geol. Graziano Nicola
Della Pelle e della successiva integrazione a firma del Geol.Giuseppe
Giannascoli tendente ad ottenere la concessione, in sanatoria, per derivare
acqua pubblica dal subalveo del Fiume
Arielli tramite prelievo da n. 2 pozzi in loc. zona industriale del Comune
di Arielli, nella misura di l/s 2,6 per
uso industriale con restituzione delle acque direttamente al sistema fognario
del Comune di Arielli, previo processo di depurazione dalle sostanze inquinanti
come da D. Lgs 152/99;
Preso atto dei seguenti
pareri:
1. parere favorevole espresso dall’Autorità di
Bacino Interregionale del Sangro con nota n. 43036 del 09.04.2008 di cui
all’art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall’art. 96, comma 1,
del D.Lgs. 152/2006;
2. parere favorevole espresso dal Servizio
Idrografico e Mareografico di Pescara con nota n. 1105 del 10.09.2007;
Visto Ll’art. 14 del Regolamento
regionale n. 3 del 13.08.2007;
ORDINA
Che la domanda pervenuta
in data 04.06.2001 della Società ME.GA
s.r.l. sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio
Attività Tecniche Territoriali, sito nel Comune di Chieti in Via della
Liberazione n° 106 per la durata di giorni quindici consecutivi, a decorrere
dal 06.04.2009 e fino al 20.04.2009, a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al
venerdì.
Copia della presente
Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla
suddetta data, all’Albo Pretorio del
Comune di Arielli.
Inoltre la medesima
Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.
Ai fini dell’ammissione
in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in
pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del
Servizio Attività Tecniche Territoriali entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A.
Le osservazioni e/o le
opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi
pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in
forma scritta a questo Servizio provinciale entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’Ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di quindici giorni decorrente
dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta Ordinanza all’Albo
Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all’istante.
Copia della presente
Ordinanza sarà comunicata:
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Opere Idrauliche e Gestione dei Fiumi dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Aree Protette BB.AA. Storici ed Architettonici e Valutazione
Impatto Ambientale dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Acque e Demanio Idrico dell’Aquila;
Alla Giunta Regionale
d’Abruzzo Servizio Idrografico e Mareografico di PESCARA;
Alla Regione Abruzzo
Servizio del Genio Civile Regionale Ufficio di Chieti;
Al Segretario
dell’Autorità di Bacino competente;
Alla Soprintendenza ai
Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo dell’Aquila;
Al Provveditorato OO.PP.
Ufficio del Genio Civile di Pescara;
All’Istituto Ittiogenico
ROMA;
Al Comando del Corpo
Forestale dello Stato di Chieti;
Al Consorzio di Bonifica
Centro di Chieti Scalo;
All’Ente d’Ambito
Territoriale Ottimale n° 6 di Chieti in Lanciano;
All’Amministrazione
Comunale Albo Pretorio di Arielli;
All’Amministrazione
Comunale Ufficio Tecnico di Arielli;
Alla Società ME.GA.
s.r.l. di Arielli.
La Conferenza di Servizi,
di cui all’art. 19 del Regolamento n: 3 del 13.08.2007, ed alla quale potrà
intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 29.04.2009
alle ore 11,00 con ritrovo presso il Comune di Arielli (CH), P.zza Crognale, 8
per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati
dalla derivazione.
Il procedimento si
concluderà entro il termine del comma 2 dell’art. 43 del citato Regolamento con provvedimento espresso a cura del
Servizio Attività Tecniche Territoriali di Chieti. Nel caso di mancata
conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà
ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art.
2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.
Questa Ordinanza, ai
sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della L. 241/1990, costituisce
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in
oggetto.
Per ogni informazione o
chiarimento contattare il tel. 0871-41281-2, fax 0871-41283. e-mail r.deluca@provincia.chieti.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riccardo De Luca