IL
PRESIDENTE della giunta regionale
Viste le
note dei Servizi Veterinari di Sanità Animale della ASL di L’Aquila n. A8/2109
del 17.12.2008 e di Lanciano-Vasto n. 2938/SA, n. 3066/SA e n. 028/SA rispettivamente del 18.12.2008, 30.12.2008 e 02.01.2009 relative
ai focolai secondari di MVS riscontrati
nei propri comparti AASSLL.
Visti i
rapporti di prova dell’IZS dell’Abruzzo e Molise, con le quali si comunica la
sieropositività all’Enterovirus della Malattia Vescicolare dei Suini.
Ritenuto di
procedere all’adozione del provvedimento di competenza del presidente della
Giunta Regionale ai sensi della L.R. n.33 del 14 agosto 1981;
Considerata
l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti
disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;
Visto il
T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;
Vista la
Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
Vista la
Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
Visto il
D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della
Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure
generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure
specifiche per la malattia vescicolare
dei suini;
Visto il
Decreto del 28 marzo 2007 del Ministero della Salute “Recepimento della
direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007 di modifica
dell’allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992,
inerente le misure da intraprendere all’interno delle zone di protezione a
seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini”;
Vista l’O.M.
12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare
del suino e di sorveglianza della peste suina classica”;
Vista la
Legge Regionale n. 77/99;
Preso atto
della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della
presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla
Sanità;
ORDINA
ARTICOLO 1
Si dichiara
zona di Protezione da malattia
vescicolare dei suini, relativa ai focolai secondari, come meglio indicati
nelle mappe allegate e come di seguito
descritto nell’azienda del Sig. Carducci Carlo 101AQ244 e delle aziende del
Sig. Di Silvio Gino 038CH026 e del Sig. Colantonio Saverio 014CH105;
comparto ASL di L’aquila:
Comune di
Barete- paese e fraz. Tarignano; Comune di L’Aquila – comprendendo le frazioni
di Arischia, S. Vittorino, Cermone, Cansatessa, Coppito, Foce di Sassa,
Pettino, Pile, S.Antonio, S.Sisto, Borgo Rivera, S.Barbara; Comune di Pizzoli –
intero territorio comunale; Comune di Prata D’Ansidonia – frazione di
S.Nicandro; Comune di S. Demetrio né Vestini – tutte le frazioni escluso
Stiffe; Comune di S. Eusanio Forconese – paese; Comune di Tornimparte – tutto
il comune escluso le frazioni in zona di sorveglianza; Comune di Villa S.
Angelo – paese.
Comparto ASL di Lanciano – Vasto:
zona di protezione per il focolaio
azienda Di Silvio Gino 038CH026
Comune di
Furci – C/da casalforzato, Grotta, Morelle, S. Giorgio, Solagnoli, centro;
Comune di
Gissi – C/da Macchie, Peschiola, Piano Ospedale, Rovelizio, Selva, Silvotti,
Terzi, Valle fiaschetta;
zona di protezione per il focolaio
azienda Colantonio Saverio 014CH105
Comune di
Atessa – C/da Carapelle, Mandrioli, Piana dell’edera, Quercianera;
Comune di
Carpineto Sinello – C/da Cerreto, Montagnola;
Comune di
Casalanguida – C/da Boreale, Cese, Difesa, Grotti, Lucina, S. Bartolomeo, San
Donato, Tratturello, Centro;
Comune di
Gissi – C/da Iungeto;
Ai limiti
della zona di protezione sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura
delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “Zona di Protezione Per Malattia
Vescicolare dei Suini”.
ARTICOLO 2
Si dichiara
zona di Sorveglianza per malattia
vescicolare dei suini, relativa ai focolai secondari, come meglio indicato
nelle mappe allegate e come di seguito descritto:
comparto ASL di L’Aquila:
Comune di
Barete – frazioni di Teora, Colli e Basanello; Comune di Barisciano – intero
territorio comunale, Comune di Cagnano A. – Intero territorio comunale, Comune
di Capitignano – Paese e frazione di Mopolino, Comune di Caporciano – fraz. di
Bominaco, Comune di Fagnano – intero territorio comunale, Comune di Fontecchio
– intero territorio comunale, Comune di Fossa – intero territorio comunale,
Comune di L’Aquila – tutte le frazioni escluse Camarda, Filetto, Assergi, Roio; Comune di Lucoli – tutte le
frazioni esclusa Casamaina; Comune di Montereale – frazioni di Marana, Collepaganica,
Castello, S. Giovanni; Comune di Ocre – intero territorio comunale; Comune di Poggio Picenze – intero territorio
comunale, Comune di Prata D’Ansidonia – paese e frazione di Tussio; Comune di
Rocca di Cambio – intero territorio comunale; Comune di Rocca di Mezzo – tutte
le frazioni escluso Rovere; Comune di S. Demetrio né Vestini – frazione di
Stiffe; Comune di S. Pio delle Camere – intero territorio comunale; comune di
S.Eusanio Forconese – Frazione Casentino; Comune di S. Stefano di Sessanio –
intero territorio comunale; Comune di Scoppito – tutte le frazioni escluso
Vigliano e Sella di Corno; Comune di Tornimparte – frazione di Madonna della
strada, Rocca S. Stefano, Forcelle, Capo la Villa; Comune di Villa S. Angelo –
frazione di Tussillo.
Comparto ASL di Lanciano – Vasto:
Zona di sorveglianza focolaio azienda Di
Silvio Gino 038CH026
Comune di
Atessa – C/da Colle S. Giovanni, Croce Pili, Passo del Vasto, Pietrascritta, Scorciagallo;
Comune di
Carpineto Sinello – C/da Arenazzo, Coccioleto, Colle Mulino, Macchie, Monte
sorbo, Piano Lalli, Policorvo basso, Quercia grossa, Vallone, centro; Comune di
Casalanguida – tutto il territorio comunale; Comune di Cupello – C/da Cena,
Colle Mincuccio, Montalfano, Polercia, Ramignani, Reale, Ributtini,
Strampanato, treste, centro; Comune di Fresagrandinaria – C/da cerracchio,
Guardiola, Pagliarini, Pidocchiosa, centro; Comune di Furci – C/da castagna,
Morge, Morgia Grossa, Pontone, via strada, via vicenne; Comune di Gissi – C/da
Cese, Coccetta, Colle spino, Cunicella, Iungeto, Pianquerceto, Pozzo vecchio,
Sterpara, tratturo, Voltulaio, Rosario,centro; Comune di Lentella – Canaloni,
Pianezza 11/b, Casetta, Fonticelli, Monte Calvario, strada del casino, via del
pozzo, via della quercia, ponte treste, centro, via per San Salvo; Comune di
Monteodorisio – Colle delle querce, defenza, marracola, monte le forche, S.
Berardino, S.Lucia, S. Pietro, tratturo, centro; Comune di Palmoli - casetta
dei buoi, montefreddo, peschioli, s. ianni; Comune di Pollutri - cerchi grossi, civita, coste osento, fonte
pannonico, martina, S. barbato, vaccara, centro; Comune di San Buono –
cantarelli, cese, chiuse, cocevole, fonte lucina, S.Andrea, sodere, vusco,
P.zza G.Micarelli,6,centro; Comune di Scerni – tutto il territorio comunale;
Comune di Vasto – polercia, S.Marco, via L. Cardone.
Zona di sorveglianza focolaio Colantonio
Saverio 014CH105
Comune di
Archi – C/da colle verri, Pianello, S.Amico; Comune di Atessa – C/da aia
S.Maria, Boragna Fontanelle, Capragrassa, Carriera, Colle D’Aglio, Colle
grilli, Colle Quarto, Colle S.Angelo, Colle S.Giovanni, Croce pili, Fazzola,
Fonte grugnale, Forca di iezzi, ianico, lentisce, Masseria grande, Montecalvo,
Passo del vasto, Piana Ciccarelli, Piana fallascoso, Piana matteo, Piana
osento, Piana vacante, Pietrascritta, Pili, Rigatelle, S.Giacomo, S.Marco,
Sciola, Scorciagallo, Solagna lunga, Soringello, Sterpari, Varvaringi; Comune
di Carpineto Sinello – C/da Arenazzo, Coccioleto, Colle mulino, Macchie, Monte
sorbo, Piano Lalli, Policorvo basso, Quercia grossa, vallone, centro; Comune di
Casalanguida – C/da Castelluccio, macchia, ripa, valloni; Comune di Furci –
C/da castagna, grotta, morelle, S.Giorgio, solagnoli, via vicenne, centro;
Comune di Gissi – C/da Cese, coccetta, collespino, cunicella, macchie,
peschiola, piano ospedale, pozzo vecchio, rovelizio, selva, silvotti, sterpara,
terzi, tratturo, valla fiaschetta, voltulaio, loc. rosario, via crocetti,
centro; Comune di Guilmi – tutto; Comune di Montazzoli – C/da Baselice,
baselice fiume sinello; Comune di Pollutri – C/da Coste osento; Comune di San
Buono – C/da Cantarelli, cocevole, fonte lucina, S.Andrea, vusco, centro;
Comune di Scerni – C/da Colle Marrollo, colle orzo, coste osento, piane dei
fiori, ragna, riguardata, San Giacomo, tratturo, villa ragna, villa ragna,25,
centro; Comune di Tornareccio – tutto.
Ai limiti
della zona di sorveglianza sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura
delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “ Zona di Sorveglianza per Malattia Vescicolare dei Suini”.
ARTICOLO 3
Nell’ambito
della Zona di protezione sono disposte le misure previste dall’allegato II –
capitolo 1, punto 7 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:
a) censimento ed identificazione di tutte le
aziende che detengono animali appartenenti alla specie sensibili alla malattia
vescicolare;
b) visite periodiche alle aziende che detengono
animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in
questione, compresa ove occorra la raccolta di campioni da sottoporre ad esami
di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati
degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della
epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi.
c) divieto di circolazione e di trasporto degli
animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad
eccezione delle strade di accesso alle aziende;l’autorità competente può
tuttavia derogare a tale divieto in casi di transito di animali trasportati su
strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di
scarico o soste;
d) Il ministero della sanità, a seguito di
disposizione comunitarie, può derogare a queste disposizioni per quanto
riguarda i suini da macello provenienti dall’esterno della zona di protezione e
diretti verso un macello situato in detta zona;
e) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella
zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale
che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti,letame o liquami, non
possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di
protezione stessa, ne da un macello, se non sono puliti e disinfettati
conformemente alle procedure stabilite dal Veterinario Ufficiale che provvede,
in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di
trasporto dei suini;
f) i suini non possono uscire dall’azienda in
cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni
di pulizia e di disinfezione preliminari dell’azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni
può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l’uscita dei suini
dall’azienda per essere trasportati in un macello ubicato di preferenza nella
zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:
- i suini dell’azienda siano sottoposti ad un
esame clinico;
- i suini destinati al macello siano
sottoposti ad un esame clinico;
- i suini siano stati contrassegnati
individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro
mezzo autorizzato;
- il trasporto sia effettuato con mezzi
sigillati a cura del Veterinario Ufficiale.
Il
veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato
dell’intenzione dell’invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini
devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le
attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati
prima di uscire dal macello.
g) Gli esami e la campionatura non possono
essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento
delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezioni dell’azienda infetta,
fatte salve i casi sospetti e le eventuali correlazioni epidemiologiche.
Trascorso il periodo di 28 giorni sopraccitato ed effettuati i controlli
sanitari se questi risultano favorevoli, le misure applicate nella zona di
sorveglianza si applicheranno anche nella zona di protezione.
Si applicano
inoltre tutte le misure ulteriori previste dal D.P.R. 362/96 e successive
modifiche.
ARTICOLO 4
Nell’ambito
della Zona di sorveglianza sono disposte le misure previste dall’allegato II –
capitolo 1, punto 8 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:
a) identificazione di tutte le aziende che
detengono animali di specie sensibili;
b) divieto di qualsiasi movimento di suini
diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un’azienda della
zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa
azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i
movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o
dalla persona che se ne occupa;
c) il trasporto dei
suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in
provenienza dalla singola azienda purché:
tutti i suini
presenti nell’azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto, sta
stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato
negativo dei suini da trasportare;
un esame
sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia
rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare
dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per
quanto concerne i suini da macellazione l’esame sierologico può essere
effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di
destinazione designato, in caso di risultati positivi che confermino la
presenza della malattia vescicolare si applicano le misure previste
dall’allegato II – capitolo 1, punto 9, comma 3 del D.P.R. 362/96;
ciascun suino sia
stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro
mezzo autorizzato;
i camion, nonché
gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini o di
animali, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto.
d) I camion, nonché gli altri mezzi ed
attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati
o che sono utilizzati all’interno della zona di sorveglianza non possono
lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle
procedure previste dall’autorità competente.
Si applicano
inoltre tutte le misure ulteriori previste dal D.P.R. 362/96 e successive
modifiche.
ARTICOLO 5
Tutte le
attività svolte nell’ azienda sotto vincolo e nei territori sottoposti a
restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura dei Servizi
Veterinari delle AASSLL di Lanciano –
Vasto ( CH) e L’Aquila.
ARTICOLO 6
Nei
territori dei Comuni interessati dai provvedimenti restrittivi restano sospesi
i concentramenti animali.
La
macellazione a domicilio dei suini per uso familiare è consentita nelle zone di
sorveglianza, nella zona di protezione sarà consentita dopo i previsti
controlli sanitari.
ARTICOLO 7
Di assegnare
al Dirigente del Servizio veterinario regionale l’adozione degli atti connessi
e conseguenti alla presente Ordinanza.
ARTICOLO 8
I Sindaci
dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, i Servizi
Veterinari delle AASSLL di Lanciano – Vasto e L’Aquila, gli agenti delle forze
di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
ARTICOLO 9
La presente
Ordinanza:
- è dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’articolo 49 della L.10 febbraio 1953, n. 62;
- sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- sarà inviata in copia al Ministero della
Salute.
L’Aquila,
27 Gennaio 2009
IL
PRESIDENTE
Dr. Giovanni
Chiodi
Segue
allegato