IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vista l’art. 9 del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587, che attribuisce al Ministero della Sanità il riconoscimento degli stabilimenti idonei agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova;
Visto l’art. 3 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;
Vista la domanda presentata dall’Azienda EUROAGRICOLA s.s. - con sede legale in Via Emilia Km 17- Longiano (FC) e impianto di incubazione sito in Via Pedemontana 6 del Comune di Fossacesia (CH) – diretta ad ottenere il numero di riconoscimento di idoneità agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova del proprio stabilimento destinato alla produzione di pulcini di 1 giorno (Gallus domesticus);
Visto il verbale di sopralluogo effettuato dal competente Servizio Veterinario della ASL di Lanciano-Vasto, che ha espresso in proposito parere favorevole;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità del 12 gennaio 1995, n.1 “Piano Nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi”;
Visto il D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dellO Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n.59”, che pertanto assegna alle Regioni le competenze relative al controllo e riconoscimento degli impianti di cui all’oggetto;
Vista la nota del Ministero della Sanità n. 600.7/24400/AG/505 del 25 giugno 2001;
Accertata la legalità dell’ istanza e della documentazione a corredo;
Ritenuta la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;
Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e le sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.950 del 21 agosto 2006, recante all’oggetto “Applicazione dei Regolamenti CE nn. 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04. Linee guida della Regione Abruzzo”
DETERMINA
- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa –
1) che lo stabilimento denominato Azienda EUROAGRICOLA s.s. - con sede legale in Via Emilia Km 17- Longiano (FC) e impianto di incubazione sito in Via Pedemontana 6 del Comune di Fossacesia (CH) – ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del D.P.R. 3 marzo 1993 n. 587, è riconosciuto idoneo agli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova destinati alla riproduzione in ambito comunitario con il seguente numero di riconoscimento
I.C. 69/012 UE
2) che il Sig. Pollarini Stefano, in qualità di legale rappresentante dell’Azienda EUROAGRICOLA s.s., per gli effetti del presente atto acquisisce la titolarità del riconoscimento autorizzativo dell’ impianto sopra identificato, ed è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario Regionale – per il tramite del competente Servizio Veterinario della ASL di Lanciano-Vasto – eventuali variazioni inerenti la struttura, la società ed ogni altro requisito di legge;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti;
4) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della Direzione Sanità, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.
5)
di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe Bucciarelli