il dirigente del servizio

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta n. 05 del 02 dicembre 2008 concernente "Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; Ordinanza di zona di protezione e sorveglianza nella Provincia di Teramo a seguito dell’istituzione delle zone di restrizione della Regione Marche in Provincia di Ascoli Piceno";

Vista la nota n. 09/SA del 07.01.2009 del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Teramo concernente"Proposta di revoca zona di protezione per MVS istituita dalla OPGR n. 05 del 02 dicembre 2008.

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia anche in relazione all'andamento favorevole dei controlli effettuati dal servizio veterinario;

Considerato che con la predetta Ordinanza N. 5 del 02/12/2008 il Presidente della Regione Abruzzo ha delegato il dirigente del servizio veterinario regionale per l'adozione degli atti connessi;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l'Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista "A" dell'OIE;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il D.M. del 28 marzo 2007 “recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini;

Vista l'O.M. del 12 Aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Ritenuto di dover provvedere al declassamento della zona di protezione come sopra meglio individuata e pertanto di applicare nella stessa le misure previste per la zona di sorveglianza;

Vista la Legge Regionale n. 77/99:

DETERMINA

-  per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1.   di applicare le prescrizioni per lo zona di sorveglianza sui Comuni di

      S. Egidio alla Vibrata: parte del territorio;

      Ancarano: parte del territorio;

      Civitella del Tronto: parte del territorio;

      Come meglio precisato nella nota della ASL di Teramo n. 09/AS del 07 gennaio 2009.

2.   di rinviare a successivi atti la revoca delle misure di restrizione;

3.   di incaricare il servizio veterinario della Az USL di Teramo e le altre amministrazioni interessate per l'applicazione delle misure in essa prevista;

4.   di trasmettere copia della presente determina al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

5.   la pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli