IL DIRIGENTE del servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, la ditta Edilstrade s.n.c. con sede legale in Via Vicolo Rozzi n. 6, Notaresco (TE), è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in “Mediana” nel Comune di Sant’Omero (TE), distinta in catasto al foglio n. 35 particelle n. 33, 34, 35, 66, 67, 71, 96, 99, 121, 122, 123, 124;

Articolo 1

Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.

Articolo 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.

Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.

La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.  

Articolo 4

Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00) è stata presentata con l’atto di fidejussione n. 1011336201108.12 stipulato in data 20.11.2008 con la compagnia Mediafin S.p.A. – Compagnia Finanziaria, con sede in via Flaminia n. 53, 00196 Roma.

Articolo 5

Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

Articolo 6

La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:

1)   Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione deve essere presentata una planimentria dettagliata su base catastale con i termini lapidei di delimitazione dell’area interessata;

2)   L’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di recinto ed appositi avvisi nonché di idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della stessa;

3)   Il materiale terroso proveniente dalla preventiva scopertura del cappellaccio esistente deve essere integralmente accumulato all’interno della stessa area estrattiva e riutilizzato per la sistemazione del piano finale di abbandono;

4)   Prima dell’inizio dei lavori devono essere installati due piezometri di cui il primo nella zona più prossima al Torrente Salinello ed il secondo sul lato opposto;

5)   La profondità di scavo deve essere limitata a 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera mantenendo i piezometri installati in perfetta efficienza;

6)   Il ritombamento dello scavo deve avvenire secondo gli indirizzi dettati dal decreto Legislativo n. 117/2008.

Articolo 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 18.600,00 e complessivamente mc. 93.000,00 per l’intera durata dell’attività.

Articolo 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.

Articolo 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ezio Faieta