Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni esposte in narrativa, di:  

1.   prendere atto:

-    che il Servizio Vigilanza e Controllo di qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04, ha posto in essere, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla originaria iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

-    che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto alle Camere di Commercio competenti per territorio, certificato storico di vigenza di iscrizione di ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo regionale;

-    che, la CC.I.AA. di Chieti, con prot. n. CEW/5646/2008/CCH0056 in data 7/8/2008, ha  trasmesso il certificato storico relativo alla cooperativa sociale de qua;

-    che dall’esame della documentazione sopra indicata la “Cooperativa Sociale Koinè”, con sede in Casalincontrada (CH), iscritta alla sezione “A” dell’Albo regionale con  D.P.G.R. n. 1002/95, è emersa, a seguito di modifiche statutarie successive alla iscrizione e non comunicate al competente Ufficio della Regione Abruzzo, una difformità nell’oggetto sociale che configura attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B”  di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91, il che comporta la cancellazione dall’Albo regionale;

-    che, con nota Prot. n. 7809/DM2 del 02 ottobre 2008, il competente Ufficio ha comunicato alla “Cooperativa Sociale Koinè”, con sede in Casalincontrada (CH), a norma dell’art. 7, L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del formale provvedimento di cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali, fatta salva la facoltà da parte della cooperativa medesima di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa  L. 241/90 nel termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

2.   prendere, altresì, atto:

-    che la suddetta cooperativa ha trasmesso, la nota prot. n. 2502 datata 17/10/2008, acquisita al protocollo della Direzione n. 8723/DM2, in data 27 ottobre 2008, la quale, a seguito di valutazione da parte dell’Ufficio, è da ritenere non idonea a superare le rilevate difformità, nell’oggetto sociale, in quanto:

-    le argomentazioni addotte, non apportano elementi innovativi rispetto a quanto evidenziato nella citata nota prot. n. 7809/DM2 del 02 ottobre 2008, limitandosi ad una mera dissertazione concettuale ed interpretativa delle attività espletate dalla cooperativa sociale stessa;

-    nello statuto societario continuano a sussistere inconfutabili elementi di commistione di scopi e di attività che precludono, secondo la vigente disciplina regionale, la possibilità di confermare l’iscrizione della cooperativa medesima alla sezione “A” dell’Albo regionale;

-    che la documentazione inviata dalla cooperativa stessa, nel termine assegnato, non contiene elementi sufficienti a poter formulare una diversa valutazione rispetto all’oggetto del procedimento de quo;

3.   - pertanto, di dover procedere, alla cancellazione dall’Albo - sezione “A”, ai sensi  delle sopra richiamate disposizioni legislative, la cooperativa “Cooperativa Sociale Koinè”, con sede in Casalincontrada (CH);

4.   disporre, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

5.   disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i.

Pescara, 09 dicembre ’08

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Di Giannantonio