IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

      che la D.G.R. 565/P del 23.6.2008 ha approvato, ai sensi dei commi 1031 e 1032 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e della L.R.153/98, il “Piano di investimento materiale rotabile per l’anno 2008. Programma di svecchiamento del Tpl in concessione regionale e comunale” utile all’acquisto di n. 40 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare sulle linee in concessione regionale e n. 13 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare sulle linee in concessione comunale;

      che con successiva determinazione Dirigenziale n. 140/2008/DE2 del 1.10.2008 sono state fissate modalità tecniche attuative del Piano di investimento materiale rotabile per l’anno 2008 - Programma di svecchiamento del tpl in concessione regionale e comunale;

      che tanto la D.G.R. 565/P del 23.6.2008 che la determinazione Dirigenziale n. 140/2008/DE2 del 1.10.20 si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento;

      che i suddetti Programmi prevedono:

1)  la presentazione da parte delle aziende interessate di apposita istanza alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale;

2)  l’assegnazione dei contributi alle singole aziende, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti, nel tetto massimo di ricambio ammissibile per ciascuna azienda, in base alla graduatoria risultante dai prospetti di calcolo di cui ai modelli allegati alla presente Determinazione con i nn. 4 e 5, nonché entro il tetto massimo di spesa previsto per ciascun tipo di autobus;

3)  l’esclusione dal calcolo di assegnazione dei contributi, con la medesima Determinazione di cui sopra, delle aziende nel cui parco macchine circolante al 31.12.2007 non figurano mezzi con età superiore a 15 anni;

4)  l'esclusione delle aziende esercenti il t.p.l. il cui parco macchine circolante al 31.12.2007 comprenda autobus che, sebbene tutti o in parte con vetustà superiore a 15 anni, tuttavia non sono stati acquistati dalle aziende medesime da almeno 3 anni;

      che per gli autobus, ai fini del calcolo sia della vetustà in relazione alla 1^ immatricolazione e sia del periodo di proprietà in relazione alla data di acquisto, sono stati computati convenzionalmente gli anni interi senza alcuna considerazione delle frazioni di mesi;

      che ai fini della determinazione degli autobus finanziati non ha rilevato la circostanza che essi, per qualsiasi motivo (dismissione, rottamazione, etc.), non facciano più parte del parco circolante della azienda richiedente;

      che per le ditte che sono state ammesse alla contribuzione dal piano Investimenti 1996 ad oggi, sono stati tenuti presenti anche tutti gli autobus ammessi al finanziamento anche se non ancora effettivamente immessi nel parco circolante aziendale;

      che i dati relativi alle percorrenze sono quelli determinati dal Servizio Economico Finanziario della Direzione Trasporti con la Determinazione Dirigenziale n. DE5/36 del 17.6.2008. Il dato del numero di mezzi delle aziende interessate dalla D.G.R. 774 del 7.8.2001 viene proporzionalmente ridotto rispetto al dato reale, secondo il principio della diminuzione di un mezzo per ogni 40.000 km contribuiti decurtati alla stessa azienda dalla D.G.R. 774 del 7.8.2001;

      che, in base al numero di mezzi decurtati secondo quanto disposto dal capoverso precedente, è stata decurtata l’età complessiva del parco mezzi secondo il seguente criterio: numero dei mezzi decurtati moltiplicato per l’età media aziendale;

      che il calcolo delle percorrenze sopra esposto è coerente con quanto disposto dall'art. 2, comma 2°, della L.R.153/98 che prevede che "nel periodo transitorio necessario per la definizione dei servizi minimi essenziali potranno essere assegnati contributi e finanziamenti tenendo presenti le condizioni di esercizio del t.p.l. oggetto di contribuzione";

      che i dati relativi al parco macchine, alla vetustà, alla data di acquisto ed al numero dei finanziati devono essere coerenti sia con quelli indicati dalle aziende in sede di domanda nei precedenti Piani di Investimento sia con quelli certificati dallo scrivente Servizio nei provvedimenti di attuazione dei precedenti Piani di Investimento;

      che stante il divieto di immissione nel t.p.l. di veicoli con vetustà superiore a 10 anni, disposto dal Piano di Investimenti 1999 in poi, qualora detto divieto sia stato violato in ambito comunale, gli autobus immessi non saranno conteggiati ai fini della determinazione del parco macchine circolante nell’ambito del Programma di Svecchiamento;

      che nell’eventualità che una ditta subentri ad altra (a seguito di acquisto, fusione, cessione di ramo d’azienda etc) già assegnataria di un contributo per l’acquisto di autobus non ancora utilizzato, il contributo stesso verrà considerato come revocato e comunque non utilizzabile dalla ditta subentrante;

      che tutti i mezzi, anche il relazione a quanto disposto dalla L.R. 1/2008, dovranno essere attrezzati per il trasporto dei diversamente abili, detta dotazione dovrà essere tale da garantire secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all’uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella);

      che per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei mezzi finanziati si fa presente che non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l’autobus collaudato in unico esemplare;

      che i mezzi dovranno tutti essere conformi alle direttive Comunitarie “EURO 4”, dotati di FAP (Filtro Anti Particolato) e sistemi DOBD (diagnostic on board) nonché muniti di idonea attrezzatura per il trasporto dei diversamente abili. In caso di acquisto di mezzi conformi alle direttive Comunitarie “EURO 5” non dovranno essere dotati di FAP (Filtro Anti Particolato), preso atto che l’“EURO 5” presenta livelli di emissione inquinanti comunque inferiori ad un mezzo“EURO 4”, dotato di FAP (Filtro Anti Particolato);

      che i contributi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale devono necessariamente essere utilizzati dalle aziende assegnatarie per l’acquisto in proprietà di autobus nuovi di fabbrica e comunque acquistati successivamente alla data del 31.12.2007;

      che secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 12 della L.R.153/98 i contributi relativi al presente intervento di svecchiamento dei parchi aziendali, saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale in seguito all’immissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano;

      che in base a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, qualora si verificasse l'ipotesi di una azienda che ha diritto alla sostituzione di una parte di più autobus aventi pari età, la stessa azienda potrà indicare quali mezzi intende sostituire. Pertanto le aziende che si trovano in tale situazione potranno sostituire mezzi diversi da quelli indicati nell’allegato di riferimento purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;

      che i fondi stanziati con il presente Piano di investimenti sono fondi vincolati per destinazione e non possono essere utilizzati se non per l'acquisto dei mezzi di trasporto secondo le prescrizioni di piano; pertanto le aziende di trasporto devono utilizzare i contributi concessi esclusivamente per pagare le ditte costruttrici entro 3 giorni dalla riscossione del mandato. A tal fine si è ritenuto opportuno rafforzare il sistema di vincolo del contributo finanziario concesso per l'acquisto dei mezzi di t.p.l., introducendo una dichiarazione vincolante ed obbligatoria nella domanda di investimento circa il vincolo di utilizzo del contributo. A tale dichiarazione, farà da riscontro, altra dichiarazione, da rendere entro 15 giorni dalla riscossione del mandato di pagamento del contributo regionale, attestante il pagamento alla ditta costruttrice che ha fornito il mezzo all'azienda di trasporto;

      che in base a quanto previsto dal comma 3, art.1 della L.218/2003, gli autobus finanziati con il presente Piano di Investimento non potranno in nessun modo svolgere attività di noleggio;

      che i mezzi acquistati con il presente Programma sono vincolati per destinazione al TPL regionale per anni 10 ai sensi dell’art. 14 della L.R. 153/98, e sono sottoposti al vincolo di reversibilità di cui all’art. 24 della L.R. 152/98. A tal proposito prima della erogazione del contributo, le aziende assegnatarie dovranno effettuare apposita dichiarazione su di un modello regionale;

      che, i mezzi acquistati dalle aziende in base al presente provvedimento non possono essere utilizzati sulle linee prive di contribuzione regionale;

      che per quanto riguarda il trasporto in concessione comunale (autobus urbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 160.000,00 purché corrispondenti al 75% della spesa fatturata in quanto il 25% è a carico dell’azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L’IVA è esclusa ed è a totale carico dell’azienda;

      che per quanto riguarda il trasporto in concessione regionale (autobus interurbani e suburbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 150.000,00 purché corrispondenti al 75% della spesa fatturata in quanto il 25% è a carico dell’azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L’IVA è esclusa ed è a totale carico dell’azienda;

      che, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 12 della L.R. n. 153/98, verranno revocati i contributi in presenza di dichiarazioni false o mendaci, che abbiano tratto in inganno la Regione nella formulazione delle graduatorie di investimento;

      che in base a quanto previsto dal D.M. 4223 del 3.12.2007 e dalla Convenzione siglata tra Ministero dei Trasporti e Regione Abruzzo ai fini della assegnazione delle risorse ex art. 1, comma 1031 della L. 296/1997, il contributo complessivo di € 8.149.281,00 verrà trasferito dallo Stato alla regione Abruzzo per € 2.716.427,00 per ciascuna annualità (2007, 2008 e 2009) secondo le modalità di seguito riportate:

-    le risorse relative al contributo concesso per l’anno 2007 saranno interamente trasferite dallo Stato alla Regione entro 60 giorni dalla data della registrazione del provvedimento di approvazione della convenzione da parte dei competenti organi di controllo e nei limiti delle disponibilità sul conto di tesoreria infruttifero intestato al Ministero dei Trasporti, attualmente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

-    le risorse relative al contributo concesso per gli anni 2008 e 2009 saranno trasferite, nei limiti delle disponibilità, dallo Stato alla Regione nella misura rispettivamente del 90% per ciascun anno, entro 60 giorni dalla data della richiesta da parte della Regione a condizione che siano state utilizzate e rendicontate almeno l’80% delle risorse trasferite e già disponibili sul conto di tesoreria della Regione;

      che alla luce della tempistica sopra citata, la Regione Abruzzo avrà la possibilità di liquidare per la prima annualità la somma di € 2.716.427,00 che verrà erogata, fino alla sua capienza, alle aziende che presenteranno la documentazione completa prevista che verrà indicata in sede di assegnazione dei contributi; per le domande complete ma pervenute dopo l’esaurimento di detta somma bisognerà attendere, per l’erogazione, il trasferimento della annualità successiva. Qualora, causa la lentezza negli acquisti dei mezzi da parte delle aziende interessate, non dovesse essere utilizzata la somma trasferita dallo Stato in una percentuale pari almeno all’80%, l’annualità successiva verrà trasferita nelle casse regionali con modalità differita;

      che inoltre in base all’art.6 della Convenzione la Regione garantisce, nel rispetto della normativa vigente, l’attivazione dei procedimenti di scelta del contraente per le forniture dei veicoli indicati nel programma e comunque nel caso in cui non vengano rispetti i termini di cui sopra, il Ministero può, in base ad una procedura fissata dalla Convenzione stessa, revocare il contributo. E’ quindi necessario che la massima attenzione sia posta dalle imprese alla velocizzazione del perfezionamento degli acquisti dei mezzi;

Dato atto:

      Che, per quanto attiene lo svecchiamento del parco macchine aziendale, è stata destinata la somma di Euro 10.865.708,00 di cui € 8.149.281,00 assegnati dal Ministero dei Trasporti e € 2.716.427,00 a titolo di cofinanziamento nella misura del 25% prevista D.M. 4223 del 3.12.2007 a carico delle aziende concessionarie del Trasporto pubblico locale che saranno assegnatarie dei contributi. Il Programma di Svecchiamento risulta così articolato:

-    Programma di svecchiamento parco aziendale adibito al trasporto in concessione regionale Euro 8.000.000,00. Con riferimento al calcolo dei tetti medi, in seguito illustrato, con detto stanziamento per il trasporto in concessione regionale, si potrà ottenere la sostituzione di n. 40 mezzi con vetustà superiore a 15 anni.

-    Programma di svecchiamento parco aziendale adibito al trasporto in concessione comunale Euro 2.865.708,00. Con riferimento al calcolo dei tetti medi, in seguito illustrato, con detto stanziamento per il trasporto in concessione regionale, si potrà ottenere la sostituzione di n. 13 mezzi con vetustà superiore a 15 anni;

      Che hanno prodotto domanda di investimento relativa al Programma di Svecchiamento n. 17 aziende esercenti il t.p.l. per i servizi in concessione regionale riportate nell’elenco allegato al presente provvedimento con il n. 1 e n. 15 aziende esercenti il t.p.l. per i servizi in concessione comunale riportate nell’elenco allegato al presente provvedimento con il n. 2;

      Che è stata esclusa dalla graduatoria per l’assegnazione dei contributi n. 1 azienda per i servizi in concessione regionale nei confronti della quale ricorrono i motivi di esclusione indicati in nell’allegato n. 3;

      Che l’attività istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti ha portato alla compilazione dei modelli allegati nn. 4 e 5 alla presente ordinanza che procedono al riparto degli autobus per i servizi in concessione regionale e per i servizi in concessione comunale;

      Che in detti modelli, approvati con il Programma degli investimenti 2008 -Programma di svecchiamento-, risultano riportate le n. 6 aziende esercenti il t.p.l. in concessione regionale e le n. 7 aziende esercenti il t.p.l. in concessione comunale che hanno prodotto domanda di investimento, ammesse al riparto secondo l’ordine della relativa graduatoria di cui alla colonna «m», con l’arrotondamento matematico per eccesso all’unità superiore di cui alla colonna «q» e nel tetto massimo di ricambio ammissibile per ciascuna azienda di cui alla colonna «o»;

Ritenuto di dover assegnare a ciascuna delle n. 6 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione regionale e delle n. 7 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione comunale, nei limiti dei suindicati fondi disponibili per lo svecchiamento del parco aziendale, sulla base delle graduatorie anzidette, il numero dei mezzi spettanti in sostituzione di quelli indicati negli allegati dal n. 6 al n. 11 per i servizi in concessione regionale e dal n. 12 al n. 18 per i servizi in concessione comunale, individuati secondo l’ordine vetustà;

Visto l'art. 8 della L.R.7.6.96, n. 34;

Visto l'art. 45 della L.R. 14.9.99, n. 77;

Dato atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente atto rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti DE2;

Ritenuto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 e successive modifiche;

Dato atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;

Dato atto che la presente determinazione venga pubblicata sul B.U.R.A..

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa e costituente parte integrante della presente Determinazione:

1.   di approvare le graduatorie risultanti dall’elaborazione dei modelli di calcolo per l’assegnazione degli autobus approvati con la D.G.R. 565/P del 23.6.2008, debitamente compilati e che si allegano alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale con il n. 4 (per i servizi in concessione regionale) e con il n. 5 (per i servizi in concessione comunale), che comprende n. 16 aziende delle quali n. 6 assegnatarie di contributo per i servizi in concessione regionale e n. 15 aziende delle quali n. 7 assegnatarie di contributo per i servizi in concessione comunale;

2.   di attribuire secondo tale graduatoria, a ciascuna delle n. 6 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione regionale e delle n. 7 aziende risultate assegnatarie per i servizi in concessione comunale, il numero dei veicoli spettanti e riportati con l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nella colonna «q» dei relativi prospetti;

3.   che la sostituzione riguarda il mezzo (o i mezzi) più vetusto/i, in base alla prima immatricolazione, presente/i all’interno del parco macchine aziendale purché immatricolato/i entro il 31/12/1991 ed in proprietà dell’azienda da almeno 3 anni con riferimento alla data del 31.12.2007;

4.   che, in base alla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, la dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria è obbligatoria e dovrà essere tale da garantire, secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all’uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella);

5.   che i mezzi acquistati dalle aziende in base al presente provvedimento non possono essere utilizzati sulle linee prive di contribuzione regionale né per svolgere attività di noleggio anche occasionale;

6.   che i mezzi acquistati con il presente Programma sono vincolati per destinazione al TPL regionale per anni 10 ai sensi dell’art. 14 della L.R. 153/98, e sono sottoposti al vincolo di reversibilità di cui all’art. 24 della L.R. 152/98. A tal proposito prima della erogazione del contributo, le aziende assegnatarie dovranno effettuare apposita dichiarazione su di un modello regionale;

7.   che non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l’autobus collaudato in unico esemplare;

8.   che, in base alla D.G.R. n. 1227/P del 26.11.2004, i contributi di cui alla presente Determinazione Dirigenziale devono necessariamente essere utilizzati dalle aziende assegnatarie per l’acquisto in proprietà di autobus nuovi di fabbrica e comunque acquistati successivamente alla data del 31.12.2007;

9.   di stabilire che a ciascuna delle ditte assegnatarie verrà notificata con la presente determinazione e con l'allegato relativo alla singola ditta, l’assegnazione degli autobus spettanti, la tipologia dello stesso, l’entità del tetto massimo di contribuzione stabilita in base al tipo di autobus da acquistare, l’indicazione dei mezzi da sostituire che verranno estromessi dal parco macchine aziendale con provvedimento successivo del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della DE2 contemporaneamente all’immissione dei nuovi mezzi. Le ditte destinatarie dell’intervento dovranno provvedere entro 30 giorni dalla notifica della suddetta ordinanza alla accettazione espressa del contributo con apposita dichiarazione;

10. che qualora si verificasse l'ipotesi di una azienda che ha diritto alla sostituzione di una parte di più autobus aventi pari età, la stessa azienda potrà indicare quali mezzi intende sostituire. Pertanto le aziende che si trovano in tale situazione potranno sostituire mezzi diversi da quelli indicati nell’allegato di riferimento purché di pari vetustà, previa comunicazione al Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti;

11. di stabilire che alle n. 6 aziende, risultate assegnatarie in base all’allegato n. 4 e alle n. 7 aziende, risultate assegnatarie in base all’allegato n. 5, sarà liquidato ed erogato, al netto di I.V.A., con Determinazione del Dirigente del Servizio DE2, il contributo spettante, successivamente all’acquisto degli autobus;

12. di stabilire che per quanto riguarda il trasporto in concessione comunale (autobus urbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 160.000,00 purché corrispondenti al 75% della spesa fatturata in quanto il 25% è a carico dell’azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L’IVA è esclusa ed è a totale carico dell’azienda;

13. di stabilire che per quanto riguarda il trasporto in concessione regionale (autobus interurbani e suburbani) il tetto massimo finanziabile è pari a € 150.000,00 purché corrispondenti al 75% della spesa fatturata in quanto il 25% è a carico dell’azienda assegnataria del contributo per il mezzo. L’IVA è esclusa ed è a totale carico dell’azienda;

14. di stabilire che le ditte assegnatarie dovranno a proprie spese apporre sulle fiancate di ciascuno degli autobus che acquisteranno con il suindicato finanziamento, in pellicola vinilica adesiva, la dicitura avente le caratteristiche di cui all'Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi Finanziari n. 9/97 del 8/8/97. Tale dicitura dovrà permanere per tutto il periodo di impiego sul t.p.l. dei mezzi e dovrà essere rinnovata in caso di deterioramento. Il mancato rispetto della presente prescrizione comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art.20, comma 4, della L.R. 25/2007;

15. che nell’eventualità che una ditta subentri ad altra (a seguito di acquisto, fusione, cessione di ramo d’azienda etc) già assegnataria di un contributo per l’acquisto di autobus non ancora utilizzato, il contributo stesso verrà considerato come revocato e comunque non utilizzabile dalla ditta subentrante;

16. di dare atto che le ditte ammesse in graduatoria che devono sostituire un mezzo di tipologia suburbana possono comunque acquistare un mezzo di tipologia interurbana (se ammesse nella graduatoria per i servizi in concessione regionale) o di tipologia urbana (se ammesse nella graduatoria per i servizi in concessione comunale) e viceversa, ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite. Il tetto massimo applicato sarà quello del mezzo effettivamente acquistato;

17. di dare atto che le ditte ammesse in graduatoria per i servizi in concessione comunale che devono sostituire un mezzo di tipologia interurbana possono acquistare un mezzo di detta tipologia o alternativamente di tipologia urbana o suburbana, ciò compatibilmente con la tipologia dei mezzi consentiti sulle linee esercite. Il tetto massimo applicato sarà quello del mezzo effettivamente acquistato. Lo stesso principio si applica nell’ipotesi inversa in cui il mezzo da sostituire sia di tipo urbano.

18. di dare atto che per quanto riguarda espressamente l’A.M.A. S.p.A e la G.T.M S.r.l., attualmente concessionarie anche di servizi di t.p.l classificati come regionali, considerato che detti trasporti vengono esercitate anche in “area urbana”, con autobus di tipologia urbana e suburbana e con tariffe di tipo urbano e suburbano, si ritiene che qualora dette azienda risultassero assegnatarie di contributi con il presente Programma di svecchiamento nella graduatoria dei servizi in concessione regionale, esse potranno acquistare mezzi di tipo “urbano;

19. che, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’art. 12 della L.R. n. 153/98, verranno revocati i contributi previsti, qualora venissero accertate dichiarazioni false o mendaci rese in sede di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione del contributo, parimenti, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 12 della L.R.153/98, i contributi relativi al presente intervento di svecchiamento dei parchi aziendali, saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale in seguito all’immissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano;

20. di stabilire che alle n. 10 ditte incluse nel modello di riparto allegato n. 4 e alle n. 8 ditte incluse nel modello di riparto allegato n. 5, non risultate assegnatarie, verrà notificato il presente provvedimento con la loro posizione nella graduatoria e che parimenti lo stesso verrà notificato all’azienda che è stata esclusa dalla graduatoria per l’assegnazione dei contributi nei confronti della quale ricorrono i motivi di esclusione indicati nell’allegato n. 3;

21. di dare atto che il Programma di Svecchiamento risulta così articolato:

-    Programma di svecchiamento parco aziendale adibito al trasporto in concessione regionale, con riferimento al calcolo dei tetti medi e allo stanziamento si ottiene la sostituzione di n. 40 mezzi con vetustà superiore a 15 anni;

-    Programma di svecchiamento parco aziendale adibito al trasporto in concessione comunale, con riferimento al calcolo dei tetti medi e allo stanziamento si ottiene la sostituzione di n. 13 mezzi con vetustà superiore a 15 anni;

22. di approvare gli allegati dal n. 1 al n. 18 alla presente Determinazione, di cui fanno parte integrante, unitamente alle premesse;

23. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993 n. 40 e successive modifiche;

24. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;

25. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul B.U.R.A..

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi

Seguono allegati