il dirigente del servizio

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta n. 03 e n. 04, rispettivamente del 22 ottobre 2008 e 21 novembre 2008 concernenti "Profilassi della Malattia Vescicolare dei suini; Ordinanza di zona di protezione e sorveglianza per i focolai insorti nella Provincia di L'Aquila nel territorio di competenza della ASL di Avezzano - Sulmona";

Vista la nota n. 0083478/08 del 18.12.2008 del Servizio Veterinario di Sanità animale della ASL di Avezzano-Sulmona concernente" MVS - Ordinanze PGR n. 3 del 22.10.2008 e n. 4 del 21.11.2008;

Considerata l'esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia anche in relazione all'andamento favorevole dei controlli effettuati dal servizio veterinario;

Considerato che con le predette Ordinanze N. 3 e N. 4 rispettivamente del 22/10/2008 e 21.11.2008 il Presidente della Regione Abruzzo ha delegato il dirigente del servizio veterinario regionale per l'adozione degli atti connessi;

Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;

Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;

Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

Visto il D.P.R. 1 Marzo 1992 n. 229, che stabilisce misure di lotta contro l'Afta epizootica e le altre malattie comprese nella lista "A" dell'OIE;

Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Visto il D.M. del 28 marzo 2007 “recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21.02.2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17.12.1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini;

Vista l'O.M. del 12 Aprile 2008, "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";

Ritenuto di dover provvedere al declassamento della zona di protezione come sopra meglio individuata e pertanto di applicare nella stessa le misure previste per la zona di sorveglianza;

Vista la Legge Regionale n. 77/99:

DETERMINA

-  per le motivazioni e le finalità di cui in narrativa -

1.   di applicare le prescrizioni per lo zona di sorveglianza sui Comuni di: Comuni di Capistrello, Civitella Roveto, Canestro, Civita D'Antino, Collarmele, Luco dei Marsi, Pratola Peligna; Castellafiume- da confine Capistrello solo territorio fino a strada Provinciale dei Liri; Scurcola Marsicana- fino tutto il territorio con esclusione della zona compresa tra il confine con Avezzano e l'incrocio per Magliano dei Marsi; Avezzano- tutto il territorio con esclusione della frazioni di Antrosano e Castelnuovo (area esterna all'autostrada); Tagliacozzo- frazione Villa S. Sebastiano e da Scurcola fino al bivio per Colle S. Giacomo e Oriente; Comune di Trasacco- tutto, esclusa la zona esterna alla strada circonfucense versante Fucino; Comune di Celano: dal confine con Avezzano sino all'ingresso del centro abitato e fino alla strada circonfucense; Comune di Aielli- solo Aielli alto; Comune di Bugnara nelle località Vallecorvo e frazione di Torre dei Nolfi; Comune di Sulmona nelle località Arabona, Torrone, Vallecorvo, Cappuccini, Fonte San Giovanni e C.da Vetoli; Comune di Prezza nella località frazione Campo di Fano; Comune di Castelvecchio Subequo esclusi i territori montani direzione Forca Caruso Comune di Costel di Ieri esclusa la parte montana direzione Forca Caruso; Comune di Secinaro esclusa zona montana direzione Rocca di Mezzo; Comune di Gagliano Aterno esclusa zona montana direzione Celano; Comune di Molino Aterno esclusa zona montana direzione S. Benedetto in Perillis ed Acciano; Comune di Tione degli Abruzzi nella località Goriano Valli; Comune di Pacentro escluse le località montane Passo S. Leonardo, Fonte Romana e Morrone; Comune di Cansano area pedemontana escluso il Paese; Comune di Campo di Giove territorio pedemontano escluso il Paese.

2.   di rinviare a successivi atti lo revoca delle misure di restrizione;

3.   di incaricare il servizio veterinario della Az USL di Avezzano - Sulmona e le altre amministrazioni interessate per l'applicazione delle misure in essa prevista;

4.   di trasmettere copia della presente determina al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

5.   la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO VETERINARIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli