IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA

Omissis

DETERMINA

ART . 1

Salvo i diritti dei terzi, dei riservatari ed i vincoli del P.R.G.A. e fatti salvi eventuali futuri adempimenti regionali dell’art. 95 del D. Lgs. 152/2006, è concesso alla Società DISTILLERIA D’AURIA s.p.a., con sede a Ortona (CH) in C.da Caldari n° 48, di derivare acqua dal subalveo del Fiume Arielli, tramite pozzo e in misura non superiore a l/s. 1,5 pari a mc/annui 47.304, di cui il 20% da concedere in via precaria, da utilizzare per uso industriale e senza restituzione delle acque derivate, in loc. C.da Caldari del Comune di Ortona;

ART . 2

La concessione è accordata per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 30/04/2007, data della notifica della Determina di autorizzazione ai lavori provvisori n. DT-825 del 10.04.2007, subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare n. 16 del 27.05.2008, salvo provvedimenti regionali che potranno essere adottati ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n° 152/2006 citato in premessa;

ART . 3

Oltre i canoni arretrati, indicati al successivo punto 4, la Società concessionaria corrisponderà alla Regione Abruzzo anticipatamente di anno in anno e non oltre il 28 febbraio, l’annuo canone di €. 1500,00 (euro millecinquecento/00) pari alla minimo stabilito dall’art. 73 della L.R. n.06/2005, anche se non possa o non voglia far uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi della Legge 18 ottobre 1942 n. 1434 . . . o m i s s i s . . .

ART . 4

La Società concessionaria ha corrisposto i canoni arretrati alla  Regione Abruzzo dall’anno 2007 ad oggi.

IL DIRIGENTE DELLA MACROAREA

F.to  Ing. Carlo Cristini