IL DIRIGENTE DEL SETTORE  E

Vista l’istanza, pervenuta in data 21/08/2000 della Ditta GRANITO FORTE S.p.a., corredata del progetto tecnico a firma dell’Ing. Stefano Vicoli e della relazione idrogeologica a firma del Geol. Massimo Ranieri tendente ad ottenere la concessione, in sanatoria per derivare acqua tramite prelievo da n. 3 pozzi in loc. zona industriale del Comune di Fresagrandinaria, nella misura del  massimo prelievo consentito di 3 l/s  per uso industriale; 

Preso atto dei seguenti pareri:

1.   parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino Interregionale del Trigno con nota n. 127 del 06/04/2204 di cui all’art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, come sostituito dall’art. 96, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;

2.   parere favorevole espresso da Servizio Idrografico e Mareografico di Pescara con nota n. 1368 del  04/10/2005;

Visto l’art. 14 del Regolamento regionale n. 3 del  13.08.2007;

ORDINA

Che la domanda pervenuta in data  21/08/2000 della Ditta GRANITO FORTE S.p.a. sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Attività Tecniche Territoriali, sito nel Comune di Chieti in Via della Liberazione n° 106 per la durata di giorni quindici consecutivi, a decorrere dal 07.01.2009 e fino al 21.01.2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all’Albo Pretorio del/i Comune/i di Fresagrandinaria.

Inoltre la medesima Ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini dell’ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Attività Tecniche Territoriali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza sul B.U.R.A.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta a questo Servizio provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza di istruttoria sul B.U.R.A., ovvero entro il termine di quindici giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune interessato, qualora più favorevole all’istante.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata: 

      Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Opere Idrauliche e Gestione dei Fiumi dell’Aquila;

      Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Aree Protette BB.AA. Storici ed Architettonici e Valutazione Impatto Ambientale dell’Aquila;

      Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Acque e Demanio Idrico dell’Aquila;

      Alla Giunta Regionale d’Abruzzo Servizio Idrografico e Mareografico di PESCARA;

      Alla Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile Regionale Ufficio di Chieti;

      Al Segretario dell’Autorità di Bacino competente;

      Alla Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici e Storici per l’Abruzzo dell’Aquila;

      Al Provveditorato OO.PP. Ufficio del Genio Civile di Pescara;

      All’Istituto Ittiogenico ROMA;

      Al Comando del Corpo Forestale dello Stato di Chieti;

      Al Consorzio di Bonifica Sud di Vasto;

      All’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n° 6 di Chieti in Lanciano;

      All’Amministrazione Comunale Albo Pretorio di Fresagrandinaria;

      All’Amministrazione Comunale Ufficio Tecnico di Fresagrandinaria;

      Alla Ditta  GRANITO FORTE S.p.a. di Fresagrandinaria;

La Conferenza di Servizi, di cui all’art. 19 del Regolamento n: 3 del 13.08.2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno 26.01.2009 alle ore 11,00 con ritrovo presso il Comune di Fresagrandinaria in P. Municipio n. 1 per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla derivazione.

Il procedimento si concluderà entro il termine del comma 2 dell’art. 43  del citato Regolamento con provvedimento espresso a cura del Servizio Attività Tecniche Territoriali di Chieti. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini  previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell’art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Questa Ordinanza, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Riccardo De Luca tel. 0871-41281-2-3-, fax 0871-41460. e-mail  r.deluca@provincia.chieti.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Carlo Cristini