Il Dirigente del Servizio

Premesso:

-    che la Pizzalto S.p.A. gestisce in località Aremogna Pizzalto nel Comune di Roccaraso (AQ) gli impianti di sciovia denominati “Lago Davoli”, “Nuovo Baby” e “Manovia Pizzalto;

-    che per detti impianti:

a)   sciovia a fune alta  “Lago Davoli” (1492-1675):

-    con DGR n°841 del 20/03/1979 è stato approvato il progetto di sciovia a fune alta “Lago Davoli” (1492-1675). L’impianto è stato  è stato sottoposto a “visita di ricognizione”  nei giorni 02/12/1979;

-    per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 31/03/1989 ep. N.656;

-    con nota n°1272 del 02/10/1993 l’USTIF di Pescara ha prorogato il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia al termine della stagione invernale 2011/2012;

-       detta sciovia è stata sottoposta a revisione speciale nel 2006 con le verifiche e prove effettuate il 30/12/2006;

b)  sciovia a fune alta  “Nuovo Baby” (1491-1557):

-    con DGR n°841 del 20/03/1979 è stato approvato il progetto di sciovia a fune alta “Nuovo Baby” (1491-1557). L’impianto è stato  è stato sottoposto a “visita di ricognizione”  nei giorni 02/12/1979;

-    per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 31/03/1989 ep. N.658;

-    con nota n°1273 del 02/10/1993 l’USTIF di Pescara ha prorogato il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia al termine della stagione invernale 2011/2012;

-       detta sciovia è stata sottoposta a revisione speciale nel 2006 con le verifiche e prove effettuate il 30/12/2006;

c)   sciovia a fune bassa “Manovia Pizzalto” (1493-1514):

-    con DGR n.6908 del 09/12/1986 è stato approvato il progetto di sciovia a fune bassa “Manovia Pizzalto” (1493-1514). L’impianto è stato  è stato sottoposto a “visita di ricognizione”  nei giorni 10/02/1989;

-    per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 31/03/1989 ep. N.659;

-    con nota n°1271 del 02/10/1993 l’USTIF di Pescara ha prorogato il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia al termine della stagione invernale 2019/2020;

-       detta sciovia a f.b. è stata sottoposta a revisione generale nel 2001 con le verifiche e prove effettuate il 30/01/2001;

Considerato che la Pizzalto S.p.A. :

-    con nota del 19/11/2008 ha trasmesso l’atto n.37 del 12/11/2008 con cui il Consiglio Comunale di Roccaraso ha deliberato, tra l’altro, di prorogare la durata delle concessioni di suoli demaniali di  interessati dagli impianti funiviari in località Aremogna-Pizzalto, fino alla scadenza della loro vita tecnica, demandando al Responsabile del Settore Tecnico la stipula del formale atto di concessione;

-    con nota  del 10/12/2008 ha chiesto l’autorizzazione al pubblico esercizio ex L.R. 24/2005 dei succitati impianti di risalita, allegando:

-    copia della nota n.8051 del 05/12/2008 con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Roccaraso nelle more della stipula del contratto di concessione a rogito notarile, rappresenta che le aree in questione, già in disponibilità in virtù degli atti di concessione originari, restano comunque nella disponibilità temporanea fino a quando non diverrà definitiva con  il nuovo rogito notarile;

-    copia del contratto di assicurazione n°7043106149147 relativo alla responsabilità civile stipulato il 18/12/2006 con la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., per impianti di risalita e piste da sci della stazione Invernale dell’Aremogna - Pizzalto di Roccaraso (AQ). Con nota del 18/12/2008 la Società Milano Assicurazione ha comunicato l’avvenuto pagamento della rata semestrale con scadenza dicembre 2008;

-             dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Pizzalto S.p.A., controfirmata dal Capo Servizio/Responsabile di Esercizio e dal Direttore di Esercizio, attestante l’inesistenza di fenomeni valanghivi delle aree occupate dagli impianti di risalita con relative piste da sci ed infrastrutture accessorie, gestiti dalla Pizzalto S.p.A.;

Visto l’ art. 21 della L.R. 08.03.2005 n°24;

Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;

DETERMINA

-    di rilasciare, ai sensi della L.R. n. 24/2005, a favore della Società Pizzalto S.p.A., Unità Amministrativa in Via Aremogna n.12 e sede legale in via Estrema 15/a – Viterbo, l’autorizzazione temporanea al pubblico esercizio per le sciovie “Lago Davoli”, “Nuovo Baby” e “Manovia Pizzalto”, con scadenza fissata al 31.05.2009, periodo pari alla disponibilità temporanea dei suoli dati  dal Comune di Roccaraso (atto n°8051 del 05/12/2008);

-    di inviare il presente atto alla Pizzalto S.p.A. e al Comune di Roccaraso (AQ);

-    di inviare la presente disposizione al Servizio BURA, per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Per Il Dirigente del Servizio

Il Direttore Regionale

Ing. Luigi De Collibus