Il Dirigente del Servizio
Premesso:
- che la Pizzalto S.p.A. gestisce in località Aremogna Pizzalto nel Comune di Roccaraso (AQ) gli impianti di sciovia denominati “Lago Davoli”, “Nuovo Baby” e “Manovia Pizzalto;
- che per detti impianti:
a) sciovia a fune alta “Lago Davoli” (1492-1675):
- con DGR n°841 del 20/03/1979 è stato approvato il progetto di sciovia a fune alta “Lago Davoli” (1492-1675). L’impianto è stato è stato sottoposto a “visita di ricognizione” nei giorni 02/12/1979;
- per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 31/03/1989 ep. N.656;
- con nota n°1272 del 02/10/1993 l’USTIF di Pescara ha prorogato il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia al termine della stagione invernale 2011/2012;
- detta sciovia è stata sottoposta a revisione speciale nel 2006 con le verifiche e prove effettuate il 30/12/2006;
b) sciovia a fune alta “Nuovo Baby” (1491-1557):
- con DGR n°841 del 20/03/1979 è stato approvato il progetto di sciovia a fune alta “Nuovo Baby” (1491-1557). L’impianto è stato è stato sottoposto a “visita di ricognizione” nei giorni 02/12/1979;
- per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 31/03/1989 ep. N.658;
- con nota n°1273 del 02/10/1993 l’USTIF di Pescara ha prorogato il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia al termine della stagione invernale 2011/2012;
- detta sciovia è stata sottoposta a revisione speciale nel 2006 con le verifiche e prove effettuate il 30/12/2006;
c) sciovia a fune bassa “Manovia Pizzalto” (1493-1514):
- con DGR n.6908 del 09/12/1986 è stato approvato il progetto di sciovia a fune bassa “Manovia Pizzalto” (1493-1514). L’impianto è stato è stato sottoposto a “visita di ricognizione” nei giorni 10/02/1989;
- per la sciovia di che trattasi è scaduta la concessione al pubblico esercizio ex L.R. 61/83 e s.m.i., rilasciata dall’Amministrazione Comunale di Roccaraso (AQ) il 31/03/1989 ep. N.659;
- con nota n°1271 del 02/10/1993 l’USTIF di Pescara ha prorogato il termine di scadenza della vita tecnica della sciovia al termine della stagione invernale 2019/2020;
- detta sciovia a f.b. è stata sottoposta a revisione generale nel 2001 con le verifiche e prove effettuate il 30/01/2001;
Considerato che la Pizzalto S.p.A. :
- con nota del 19/11/2008 ha trasmesso l’atto n.37 del 12/11/2008 con cui il Consiglio Comunale di Roccaraso ha deliberato, tra l’altro, di prorogare la durata delle concessioni di suoli demaniali di interessati dagli impianti funiviari in località Aremogna-Pizzalto, fino alla scadenza della loro vita tecnica, demandando al Responsabile del Settore Tecnico la stipula del formale atto di concessione;
- con nota del 10/12/2008 ha chiesto l’autorizzazione al pubblico esercizio ex L.R. 24/2005 dei succitati impianti di risalita, allegando:
- copia della nota n.8051 del 05/12/2008 con cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Roccaraso nelle more della stipula del contratto di concessione a rogito notarile, rappresenta che le aree in questione, già in disponibilità in virtù degli atti di concessione originari, restano comunque nella disponibilità temporanea fino a quando non diverrà definitiva con il nuovo rogito notarile;
- copia del contratto di assicurazione n°7043106149147 relativo alla responsabilità civile stipulato il 18/12/2006 con la compagnia Milano Assicurazioni S.p.A., per impianti di risalita e piste da sci della stazione Invernale dell’Aremogna - Pizzalto di Roccaraso (AQ). Con nota del 18/12/2008 la Società Milano Assicurazione ha comunicato l’avvenuto pagamento della rata semestrale con scadenza dicembre 2008;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante della Pizzalto S.p.A., controfirmata dal Capo Servizio/Responsabile di Esercizio e dal Direttore di Esercizio, attestante l’inesistenza di fenomeni valanghivi delle aree occupate dagli impianti di risalita con relative piste da sci ed infrastrutture accessorie, gestiti dalla Pizzalto S.p.A.;
Visto l’ art. 21 della L.R. 08.03.2005 n°24;
Vista la L.R. 14/09/1999, n°77, art. 5 “Autonomia della Funzione Dirigenziale”;
DETERMINA
- di rilasciare, ai sensi della L.R. n. 24/2005, a favore della Società Pizzalto S.p.A., Unità Amministrativa in Via Aremogna n.12 e sede legale in via Estrema 15/a – Viterbo, l’autorizzazione temporanea al pubblico esercizio per le sciovie “Lago Davoli”, “Nuovo Baby” e “Manovia Pizzalto”, con scadenza fissata al 31.05.2009, periodo pari alla disponibilità temporanea dei suoli dati dal Comune di Roccaraso (atto n°8051 del 05/12/2008);
- di inviare il presente atto alla Pizzalto S.p.A. e al Comune di Roccaraso (AQ);
- di
inviare la presente disposizione al Servizio
BURA, per la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo.
Per Il Dirigente del Servizio
Il Direttore Regionale
Ing. Luigi De Collibus