LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

-    la legge regionale 17.12.1996, n. 135 che ha istituito il Fondo Sociale Regionale;

-    la legge regionale 27.03.1998, n. 22 “Norme per la programmazione e l’organizzazione dei servizi di assistenza sociale – Piano sociale regionale 1998/2000”, e successive modificazioni ed integrazioni;

-    la legge 08.11. 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

-    la legge 23.03.2001, n. 149 recante “ Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, nonché al libro primo del Codice Civile”;

-    la deliberazione di CR del 24.10.2006, n. 47/2 “Legge 08.11.2000, n. 328, art. 8 , comma 3, L.R. 09.11.2005, n. 33, art. 1, comma 93. Nuova determinazione degli ambiti territoriali”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 101 speciale del 22.11.2006;

Richiamato il Piano Sociale Regionale 2007/2009, approvato dal Consiglio Regionale con verbale n. 57/1 del 28.12.2006 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 5 speciale del 19.01.2007, ed in particolare il capitolo VI, punto VI. 5 “le azioni di piano per la politica della spesa”, punto 1 – Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e dei minori non accompagnati – che prevede che la Regione incentiva con specifici contributi la istituzione di un Fondo presso ciascun ambito sociale, destinato a sostenere la spesa dei Comuni per i minori allontanati dalla famiglia con provvedimento del Giudice o dei minori non accompagnati ;

Richiamate

-    la DGR del 10.12.2007, n. 1279 avente ad oggetto “ Piano sociale regionale 2007/2009 – Atto di indirizzo applicativo per l’istituzione del fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati”;

-    la DGR del 24.04.2008, n. 366 avente ad oggetto “ DGR 1279 del 10.12.2007 Modifica atto di indirizzo applicativo per l’istituzione del fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati”, la quale modifica parzialmente l’atto di indirizzo applicativo approvato con la richiamata DGR n. 1279/07, limitatamente alla prima annualità di attivazione del richiamato fondo, modificando il punto 4 ed il punto 5;

Richiamate

-    la DGR del 03.08.2007, n. 785 avente ad oggetto “Piano sociale regionale 2007/2009 – Fondo sociale regionale – riparto quota destinata al finanziamento delle azioni di piano prioritarie per l’anno 2007 – modifica DGR n. 143/2007 con la quale sono stati assegnati fondi pari ad € 1.500.00,00 per il Fondo minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati”;

-    la DGR del 23.11.2007, n. 1169 avente ad oggetto “Riparto generale delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2007”, con la quale venivano assegnati fondi pari ad € 2.000.000,00;

Richiamate

-    la determinazione dirigenziale n. DM5/117 del 20.12.2007 “Piano sociale regionale 2007/2009 - Fondo sociale regionale – quota destinata al finanziamento dell’azione di piano prioritaria “istituzione del fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori non accompagnati” DGR 1279/2007 impegno di spesa di euro 1.500.000,00 sul capitolo 71520, annualità 2007;

-    la determinazione dirigenziale n. DM4/75 del 21.05.2008 Piano sociale Piano sociale regionale 2007/2009 - Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori stranieri non accompagnati” Impegno di spesa di euro 2.000.000,00 sul capitolo 71521, annualità 2007;

Richiamate le DD.GG.RR. del 25.09.2006, n. 1055 e del 19 marzo 2007, n. 240 aventi ad oggetto “Criteri per l’accesso ai contributi regionali finalizzati al pagamento delle spese relative alle rette dei minori ospitati presso le strutture residenziali a carattere comunitario” che, per gli anni 2006 e 2007, al punto 2 del deliberato hanno stabilito, come criterio, di destinare il 60% delle risorse, anche aggiuntive, ai comuni fino a 5000 abitanti ed il restante 40% ai comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e che il contributo regionale non può superare l’80% della somma richiesta da ciascun comune;

Considerato in particolare che, le DGR su richiamate per gli anni 2006-2007, hanno statuito di procedere al riparto proporzionale in ragione delle somme effettivamente impegnate, fra i Comuni singoli e associati aventi diritto ;

Richiamato che per effetto della DGR 1279 del 10.12.2007 il Fondo è finanziato annualmente da contributi che la Regione Abruzzo provvede ad assegnare a ciascun Ente di Ambito Sociale (EAS) che ne fa richiesta entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito per la prima annualità 2007 di attivazione del richiamato fondo;

Considerato che non risulta essere stato stabilito dalla Giunta regionale il criterio per procedere al riparto delle somme agli Enti di ambito sociale per l’annualità 2007 e 2008 e che dall’istruttoria svolta dall’Ufficio “Attuazione Politiche in favore della famiglia e minori”, risulta che l’importo delle istanze degli EAS pervenute supera l’importo delle risorse disponibili per il 2007, e in previsione anche per il 2008 e 2009;

Ritenuto, per le motivazioni di sopra esplicitate, necessario stabilire il criterio per l’erogazione dei contributi del fondo agli EAS di che trattasi per l’annualità 2007, 2008 e 2009 e fino a nuova regolazione;

Ritenuto stabilire come equo il criterio direttamente proporzionale, considerate gli stanziamenti effettivamente impegnati e disponibili della Regione Abruzzo in funzione proporzionale della somma degli importi richiesti dagli Enti di Ambito Sociale che hanno fatto e che faranno richiesta entro le date stabilite per le annualità di riferimento;

Ritenuto indispensabile, nonché indifferibile ed urgente procedere nell’attività di che trattasi;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area “Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale Politiche Giovanili, Immigrazione, Economa Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace”in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 23, c. 1, lett. A) della L. R. 14.9.1999, n. 77;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

per i motivi esposti in narrativa e che si intendono qui richiamati:

1.   di stabilire, per gli anni 2007, 2008 e 2009, fino a nuova regolazione, per la ripartizione e l’erogazione dei contributi agli Enti di Ambito Sociale previsti dal “Fondo per i minori allontanati dalla famiglia e per i minori stranieri non accompagnati”, il criterio direttamente proporzionale , considerati gli stanziamenti effettivamente impegnati e disponibili della Regione Abruzzo in funzione proporzionale della somma degli importi richiesti dagli Enti di Ambito Sociale che hanno fatto e che faranno richiesta entro le date stabilite per le annualità di riferimento;

2.   di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.A. e sul sito web della Direzione Qualità della Vita della Regione Abruzzo.