giunta regionale

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

Visto il Decreto Legislativo 04 agosto 1999 n. 372, concernente la disciplina della prevenzione e della riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività elencate nell’allegato I del Decreto stesso ed in particolare il punto 3) dell’art. 15 che prevede l’emanazione di un Decreto ministeriale recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie, ai controlli, alle spese per rilievi, accertamenti e sopralluoghi;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004, n. 686 con la quale è stato adottato un tariffario regionale provvisorio per le spese di istruttoria relative ai procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione di cui al D. Lgs. n. 372/1999, nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale sulle tariffe previsto dall’art. 15 punto 3 dello stesso D. Lgs. 372/1999;

Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” che ha abrogato il D. Lgs. n. 372/1999, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2;

Visto l’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 59/2005 che, relativamente agli “altri impianti”, ossia quelli non rientranti nell’ambito della competenza statale, riconosce come “Autorità Competente” quella individuata dalla regione;

Visto l’art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 59/2005 che attribuisce alle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente la competenza in materia di controlli;

Visto l’art. 18 comma 2 del  D. Lgs. n. 59/2005, il quale, parimenti all’abrogato D. Lgs. n. 372/1999,  prevede l’emanazione di un Decreto da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive e dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che disciplina le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dallo stesso Decreto Legislativo;

Vista la Legge Regionale 09 agosto 2006, n. 27 concernente “Disposizioni in materia ambientale”;

Vista la D.G.R. 13 febbraio 2004 n. 58 che ha individuato la Direzione Turismo Ambiente Energia, attuale Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, quale autorità competente regionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 59/2005;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 03 maggio 2006, n. 461 e successive modiche ed integrazioni con la quale, nelle more dell’entrata in vigore del succitato Decreto Ministeriale sulle Tariffe , veniva confermato il Tariffario regionale provvisorio adottato con D.G.R. n. 686/2004 anche nei confronti degli “impianti nuovi” di cui all’art. 5, comma 18, del D. Lgs. 59/2005, già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore dello stesso;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 233, di modifica ed integrazione della D.G.R. n. 461/2006, nella parte in cui sono stati determinati, a titolo provvisorio, gli altri costi istruttori previsti dal D. Lgs. 59/2005, relativi allo svolgimento di procedimenti connessi al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, di seguito denominato “Decreto Interministeriale sulle Tariffe”, recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 settembre 2008, n. 222 ed in vigore dalla stessa data, che ha dato attuazione all’art. 18 comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005;

Visti, in particolare, l’art. 5 comma 3 del Decreto Interministeriale sulle Tariffe che prevede “In caso di istruttorie concluse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, i gestori su richiesta della autorità competente versano le somme derivanti dall’applicazione delle tariffe dovute ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto ed inoltrano all’autorità competente stessa le relative quietanze entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta”; il  comma 4 dello stesso articolo nella parte in cui prevede “In caso di istruttorie avviate e non ancora concluse prima dell’entrata in vigore del presente decreto, ovvero non avviate ma per le quali è stata presentata la relativa documentazione, entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto”; nonché il comma 5 secondo il quale “Nel caso in cui il gestore, all’entrata in vigore del presente decreto, abbia già provveduto a erogare alle autorità competenti anticipi sulle tariffe delle istruttorie, le corrispondenti tariffe dovute ai sensi del presente decreto sono ridotte, fino a concorrenza dell’importo delle tariffe medesime, delle somme già corrisposte”;

Visti l’art. 6 comma 4 del Decreto Interministeriale sulle Tariffe che prevede “In caso di piani di controllo avviati anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, i gestori versano le somme derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui all’art. 3” nonché il comma 5 dello stesso articolo che prevede “Nel caso in cui il gestore, all’entrata in vigore del presente decreto, abbia già provveduto a erogare alle autorità competenti anticipi sulle tariffe dei controlli, le corrispondenti tariffe dovute ai sensi del presente decreto sono ridotte, fino a concorrenza dell’importo delle tariffe medesime, delle somme già corrisposte”

Visto l’art. 9 comma 4 del Decreto Interministeriale sulle Tariffe secondo il quale le Regioni e le Province autonome possono adeguare ed integrare le tariffe previste dal suddetto decreto per le istruttorie ed i controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005, nel rispetto dei principi previsti dallo stesso decreto ed in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio;

Ritenuto opportuno applicare le tariffe previste dal Decreto Interministeriale sulle Tariffe per le attività istruttorie ed i controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005 con riserva di proporre successivamente adeguamenti ed integrazioni sulla base di specifiche esigenze derivanti dalle realtà rilevate sul territorio regionale;

Considerata la necessità e l’urgenza di apportare alla D.G.R. n. 686/2004 e alla D.G.R. n. 461/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento alle parti in cui si dispone relativamente  alle tariffe regionali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie previste dal D. lgs. n. 59/2005, tutte le modifiche necessarie in seguito all’entrata in vigore del Decreto Interministeriale sulle Tariffe recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, entro i termini ivi previsti, al fine di consentire al Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, in qualità di Autorità competente, e alle Ditte coinvolte di provvedere agli obblighi derivanti dal Decreto Interministeriale sulle Tariffe nel rispetto della tempistica prevista;

Considerato che il presente provvedimento consiste nell’adeguamento delle tariffe relative alle attività istruttorie e ai controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005 alle più recenti discipline nazionali configurandosi come attività ordinaria;

Visto il Decreto Interministeriale sulle Tariffe recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

Dato atto che il Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento, apponendovi la propria firma in calce;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato,

-    di recepire il Decreto Interministeriale sulle Tariffe recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” con il quale sono state determinate le tariffe totali da corrispondere per lo svolgimento delle attività istruttorie e dei controlli di cui al D. Lgs. n. 59/2005;

-    di stabilire che le tariffe previste dal Decreto Interministeriale sulle Tariffe relativamente alle istruttorie e ai controlli di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, possono essere adeguate ed integrate dall’Autorità Competente con successivi provvedimenti nel rispetto dei principi previsti dal suddetto decreto interministeriale ed in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel territorio regionale;

-    di abrogare il punto 4 della D.G.R. 09 agosto 2004 n. 686 ed i punti 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 della D.G.R. 03 maggio 2006 n. 461, come modificata dalla D.G.R. 26 marzo 2008 n. 233, in cui si dispone relativamente alle tariffe regionali provvisorie che le Ditte dovevano corrispondere, a titolo di acconto, per lo svolgimento delle attività istruttorie previste dal D. lgs. n. 59/2005, essendo entrato in vigore il Decreto Interministeriale sulle Tariffe recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

-    di modificare il punto 5 della D.G.R. 03 maggio 2006, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni sostituendolo con il seguente:

5.   di disporre che le tariffe per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui al D. Lgs. n. 59/2005 sono quelle previste dal Decreto Interministeriale sulle Tariffe ed il pagamento delle stesse deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme sul c/c Bancario della Tesoreria della Regione Abruzzo n. 000000040300 ABI 06040 CAB 03600 CIN O IBAN IT78O0604003600000000040300 oppure sul c/c Postale n. 208678 ABI 07601 CAB 03600 IBAN IT61R0760103600000000208678 intestato alla Regione Abruzzo - Servizio Tesoreria; Causale Versamento: “Diritti di istruttoria D.Lgs. 59/2005 – D. Interm. 24/04/2008 - Autorizzazione Integrata Ambientale – cap. 31130” specificando ulteriormente l’articolo ed il comma del D. Lgs 59/2005 relativo all’attività istruttoria richiesta e allegando alla relativa domanda copia della ricevuta di versamento;

-    di disporre che i gestori sono tenuti a versare, per ciascuna attività istruttoria richiesta all’Autorità Competente, in itinere ovvero già conclusa, l’eventuale saldo a debito, inteso come differenza tra quanto dovuto ai sensi della nuova normativa e quanto versato a titolo di anticipo nelle more dell’emanazione della stessa, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul BURA del presente provvedimento, pena l’applicazione da parte dell’autorità competente delle sanzioni di cui all’art. 7 del suddetto decreto;

-    di ribadire che autorità competente ad effettuare i controlli previsti dall’art. 11 comma 3 del D. Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 è l’ARTA Abruzzo;

-    di disporre che le tariffe per lo svolgimento dei controlli di cui all’art. 11 comma 3 del D. Lgs. n. 59/2005 sono quelle previste dal Decreto Interministeriale sulle Tariffe ed il pagamento delle stesse deve essere effettuato come di seguito:

a)             relativamente alle attività previste dall’art. 3 comma 1 dello stesso decreto interministeriale, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme alla Regione Abruzzo secondo le modalità previste dal punto 5 della DGR n. 461/2006 come modificato dal presente provvedimento indicando come causale “Diritti per i controlli D. Lgs. 59/2005 – D. Interm. 24/04/2008 art. 3 comma 1– Autorizzazione Integrata Ambientale – cap. 31130”;

b)             relativamente alle attività previste dall’art. 3 comma 2 del succitato decreto interministeriale, il pagamento deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme all’ARTA Abruzzo, in qualità di autorità competente in materia di controlli, tramite bollettino sul conto corrente postale n. 000021770631 o bonifico sul c.c.p. ARTA Abruzzo avente codice IBAN IT82L0760115400000021770631, intestato all’ARTA Abruzzo, causale versamento “Diritti per i controlli D. Lgs. 59/2005 – D. Interm. 24/04/2008 art. 3 comma 2 – Autorizzazione Integrata Ambientale”;

-    di dare mandato all’Autorità competente - Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia per l’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione del Decreto Interministeriale sulle Tariffe, per l’adozione di specifiche tecnico amministrative che si rendessero necessarie al fine di garantire la corretta ed univoca applicazione del suddetto decreto interministeriale nell’ambito del territorio regionale;

-    di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web della Regione Abruzzo.