GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo intende perseguire politiche che si pongano obiettivi di tutela ambientale attraverso una puntuale attuazione delle normative nazionali e/o comunitarie, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti, anche attraverso direttive, linee guida, accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa, ..etc, finalizzati ad assicurare una chiara implementazione delle disposizioni in materia ed una più efficace protezione della salute e dell’ambiente; 

Visto il Decreto Legislativo 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. avente per oggetto: “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la precedente legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti (D.Lgs.22/97 – cd. “Decreto Ronchi”), contenute nella parte IV^ “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Visto il D.Lgs 8 novembre 2006, n. 284 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs 16.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

Visto il D.Lgs 18.02.2005, n. 59 recante: “Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell’inquinamento”;

Vista la Direttiva 9 aprile 2002 “Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti”, che prevede la nuova codifica dei rifiuti;

Vista L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che all’art. 4 attribuisce alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del D.Lgs. 152/07 e s.m.i. e l’esercizio di funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, anche mediante l’adozione di direttive, norme tecniche ed amministrative per la gestione dei rifiuti;

Considerato che la L.R. 45/2007, all’art. 5 prevede le competenze delle Province in materia di gestione dei rifiuti ed in particolare per l’adozione di provvedimenti autorizzativi degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

Richiamata la DGR n. 1414 del 29.12.2005 con la quale si è stabilita l’assegnazione a ciascuna delle Province abruzzesi, con decorrenza 2006, il conferimento di compiti, funzioni e risorse in materia di rilascio di autorizzazioni per specifiche tipologie di impianti di gestione dei rifiuti;

Richiamata la DGR n. 1174 del 26.10.2006, che ha modificato la DGR n. 1414 del 29.12.2005, fissando la decorrenza delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti;

Considerato che la L.R. 45/2007, all’art. 45, commi 10, 11 e 12, contempla disposizioni relative a varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti ed in particolare, all’art. 12, attribuisce alla Giunta Regionale il compito di emanare specifiche direttive in materia di varianti non sostanziali agli impianti di smaltimento e/o recupero;

Richiamata la DGR n. 1398 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”, che con il presente atto si intende revocare, essendo il quadro normativo regionale di riferimento modificato con l’entrata in vigore della L.R. 45/2007 e, quindi, necessita allinearlo con le nuove disposizioni di settore;

Visto l’art. 5 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 e s.m.i., avente per oggetto: “Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)”, che definisce le finalità ed i compiti dell’ARTA Abruzzo; 

Considerato che l’art. 45, commi 10 e 11 della L.R. 45/2007, così recita:

      “10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di:

a)  modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

b)  variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

c)   variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%;

d)  modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l'ingombro plano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 10% in più o in meno; la Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare in riferimento alle capacità volumetriche delle discariche.

      11. Nei casi di cui al comma 10, alla domanda è allegato il progetto definitivo della nuova sezione    impiantistica e/o delle eventuali modifiche all’impianto e/o discarica autorizzati.”

Considerato che l’art. 45, comma 12 della L.R. 45/2007, così recita:

      “12. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, viene data comunicazione alla Regione ovvero alla provincia prima della loro realizzazione; la Giunta regionale emana specifiche direttive in merito.”.

Vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 8301/DN3 del 28.03.2008, con la quale è stato richiesto all’ARTA - Direzione Centrale di predisporre un documento tecnico sulla problematica delle varianti sostanziali e di progetti di impianti di smaltimento e/o recupero:

Richiamato il parere tecnico dell’ARTA - Direzione Centrale, avente per oggetto: “L.R. n. 45 del 21.12.2007,  art. 24, commi 10 - 11 – 12. Varianti”, acquisito al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 28287/DN3 del 20.11.2008, con il quale sono stati definiti gli aspetti tecnico-operativi di applicazione dell’art. 45 della L.R. 45/2007, contenente anche elaborati grafici esemplificativi per l’applicazione delle disposizioni regionali;

Ritenuto di approvare il documento contenenti le disposizioni tecniche di cui all’Allegato 1, alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

Ribadito che è necessario attenersi ai criteri ed agli indirizzi applicativi dell’art. 45, comma 12,  come definiti con il presente provvedimento, da parte di tutti gli Enti interessati ai procedimenti amministrativi connessi con le varianti progettuali degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti (ARTA, Province, ..etc);

Considerato che si rende necessario applicare le presenti direttive anche agli impianti assoggettati al D.Lgs. 59/05 e s.m.i., in attesa dell’emanazione di specifiche disposizioni statali;

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia - Servizio Gestione Rifiuti;

Considerato che il presente provvedimento è indifferibile ed urgente, poiché:

-    si inquadra nell’ambito dell’attuazione di Direttive Europee, come: la 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti e la 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;

-    recepisce le disposizioni di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., in materia di autorizzazione alla realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

-    adegua la precedente direttiva approvata DGR n. 1398 del 29.11.2006, non più attuale a causa del modificato quadro normativo di cui alla L.R. 45/07;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed alla legittimità del presente provvedimento;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta assunzione di impegno di spesa;

Visto il DLgs.152/06 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

Vista la L.R.45/2007;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di APPROVARE il documento contenente le: “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di REVOCARE la DGR n. 1398 del 29.11.2006 avente per oggetto: “L.R. 28.04.2000, n. 83 e s.m.i. – art. 21, commi 13 e 14. Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”;

3.   di PRESCRIVERE il rispetto delle disposizioni regionali relative alle “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”, da parte dell’ARTA - Direzione centrale, dei Dipartimenti provinciali dell’ARTA competenti per territorio, delle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, nonché dei soggetti interessati, titolari e/o gestori di impianti;

4.   di DEMANDARE al Servizio Gestione Rifiuti l’adozione dei provvedimenti connessi all’attuazione della presente deliberazione;

5.   di DISPORRE l’invio del presente provvedimento all’ARTA - Direzione centrale, ai Dipartimenti provinciali dell’ARTA competenti per territorio, alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’Albo nazionale Gestori ambientali presso la sede della C.C.I.A.A. di L’Aquila;

6.   di PROVVEDERE alla pubblicazione integrale del presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato 1, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Segue allegato