GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti urbani ed alla promozione delle raccolte differenziate, prioritariamente secondo sistemi integrati “porta a porta” e di “prossimità”, nonché all’effettivo recupero dei rifiuti ed alla creazione di un mercato dei prodotti riciclati, nell’ambito degli obiettivi fissati dal “Protocollo di Kyoto” e dal “VI° Programma d’Azione per l’Ambiente” approvato dall’UE;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. recante: “Norme in materia ambientale”, che disciplina la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti ed in particolare l’art. 196 “Competenze della Regione” che prevede:

­    al comma 1, lett. b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

­    al comma 1, lett. i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;

­    al comma 1, lett. l) l’incentivazione alla riduzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;

Visto il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il Titolo V recante: “Bonifica dei siti contaminati”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007, (di seguito: L.R. 45/07), che prevede:

­    all’art. 4 “Le competenze della Regione”, comma 1, lett. o), che l’incentivazione delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge e del piano regionale ed in particolare: la riduzione della produzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti; il passaggio da tassa a tariffa; la rilocalizzazione di impianti di trattamento secondo i criteri stabiliti dal piano regionale;

­    all’art. 30 “Educazione e formazione nell’ambito dei servizi”, comma 3, che prevede che la Regione riconosce e valorizza l’apporto delle organizzazioni, legalmente riconosciute, del volontariato…omissis…, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, per la realizzazione di progetti connessi all’erogazione dei servizi nel settore;

Vista la L.R. 16.06.2006, n. 17 che disciplina l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, in particolare l’art. 15, comma 3, con il quale si dispone che il 35% del gettito annuo del tributo, al netto della quota del 10% destinato alle Province, è iscritto al Cap. 292210 (UPB 05.02.010) denominato: “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale”;

Considerato che l’art. 57 della L.R. 45/07 stabilisce che detto fondo sia alimentato, oltre che dalle risorse ivi previste, da:

a.   somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento;

b.   somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario) e successive modificazioni ed integrazioni;

c.   somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all’art. 64;

d.   somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all’art. 28 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni.

Il secondo comma dell’art. 57 stabilisce, inoltre, che il predetto fondo regionale sia destinato ai seguenti interventi:

a.   iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente;

b.   realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate;

c.   azioni per il recupero ambientale delle aree degradate;

d.   realizzazione di iniziative finalizzate all’attuazione della L.R. 27/1995, ivi compresa l’erogazione di contributi agli Enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica;

e.   attuazione di programmi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e di programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero;

f.    azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale;

g.   iniziative di studio e di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati all’attività di pianificazione in campo ambientale;

h.   iniziative intese all’attuazione delle politiche ambientali della Regione anche iniziative intese all’attuazione delle politiche ambientali della Regione, anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati;

Considerato che l’ultimo comma dell’art. 57 della L.R. 45/07, attribuisce alla competenza della Giunta Regionale l’impiego delle risorse del Fondo e la ripartizione e finalizzazione di dette risorse, nel rispetto delle destinazioni stabilite dalla legge regionale, come sopra elencate e, da ultimo, la DGR n. 254 del 7.04.2008 avente per oggetto: “L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 57 Fondo ambientale – Individuazione interventi e ripartizione fondi. - Annualità 2008”;

Considerato che, in sede di riparto, una quota del fondo viene finalizzata alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per le iniziative di cui all’art. 57, comma 2, lett. h) che si rende opportuno sostenere poiché si integrano con quelle regionali nell’attuazione delle finalità delle politiche regionali di settore;

Ravvisata l’opportunità, al fine di consentire l’accesso a tali sostegni finanziari con la massima trasparenza e con procedure certe, di stabilire criteri e modalità per l’accesso agli eventuali benefici disponibili;

Preso atto che il Servizio Gestione Rifiuti ha provveduto ad elaborare criteri e modalità per l’assegnazione di tali contributi, così come definiti nell’Allegato 1 al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che la concessione di sostegni finanziari, finalizzati alle azioni ed agli interventi previsti dalla L.R. 45/07, rientra tra le attività ordinarie del Servizio Gestione Rifiuti ed è previsto tra gli adempimenti, le azioni e gli obiettivi del nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);

Udita la relazione del Componente la Giunta preposto alla Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

Dato atto che il Direttore regionale dell’Area Parchi Territorio Ambiente Energia ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Vista

La L.R. 17/06;

la L. R. 45/07;

Vista la L.R.14.09.99, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di APPROVARE i “Criteri e modalità per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative di cui all’art. 57 - Fondo ambientale - della L.R. 45/07”, così come definiti nel documento Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

2.   di INDIVIDUARE nel Servizio Gestione Rifiuti la struttura Regionale competente per i provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

3.   di DISPORRE la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), nonché l’inserimento della stessa sul sito web regionale.

Segue allegato