L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Visto il D.Lgs. 387/03, concernente “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e in particolare l’art. 12 che:

-    al comma 3 sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi,

-    allo stesso comma 3 stabilisce che l’Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e la stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico,

-    al comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto,

-    al comma 4 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la L.R. del 9 agosto 2006 n. 27 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’art. 4, conferma la competenza della Regione al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 e demanda alla Giunta Regionale il compito di provvedere con propri atti alla definizione di criteri per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/03;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 351/07 e s.m.i. avente ad oggetto: D.Lgs. 387/03 concernente “attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che:

-    ha individuato quale Autorità Competente e struttura responsabile del provvedimento finale il Servizio “Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA”,

-    ha istituito lo Sportello Regionale per l’Energia con relativi compiti e responsabilità nei procedimenti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03,

-    ha approvato l’Allegato A contenente i “Criteri ed indirizzi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03”,

-    ha adottato la modulistica di riferimento per le istanze di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/03 di cui all’Allegato B;

Vista la nota del 30/04/08, ns. prot. n. 11826/ENau del 07/05/2008, con la quale la società Azienda Agricola De Berardinis Lorella con sede legale nel Comune di Pianella (PE) in c.da Colle Cinciero n. 1, di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.Lgs 387/03, presentava domanda di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,92 KWp da ubicarsi nel Comune di Pianella (PE) in località Malpensa su terreno censito al N.C.T. con il foglio 32 particella 274 di proprietà del richiedente.

Dato atto che con la domanda di autorizzazione veniva presentato il progetto definitivo comprendente i seguenti elaborati tecnici:

-    Sintesi non tecnica datata marzo 2008

-             Relazione tecnica illustrativa datata marzo 2008

-             Impianto elettrico: relazione tecnica datata marzo 2008

-    Tavola n. 1 “Planimetrie di rilievo e di progetto”

-    Tavola n. 2 “Piante, prospetti e sezioni”

-    Tavola n. 3 “Schema dei collegamenti e dei cavidotti”

-    Tavola n. 4 “Impianto elettrico BT – MT – CC – CA

-             Relazione geologica – geotecnica datata dicembre 2007

e che gli stessi sono depositati agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’ Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA nonché allegati al presente provvedimento;

Vista la nota prot. n. 13069/ENau del 20/05/2008 con la quale si dava avvio al procedimento e contestualmente si sospendeva il termine di 180 giorni previsto per la conclusione dello stesso in attesa della definizione dei procedimenti in materia ambientale;

Preso atto del giudizio favorevole n° 1148 del 02/10/2008 del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale per la Verifica di Compatibilità Ambientale ai sensi del D.P.R. 12/04/96 e s.m.i. art. 1 comma 6) con nota prot. n. 24222/BNVIA del 07/10/2008 del Servizio Tutela e valorizzazione del paesaggio e Valutazioni Ambientali;

Vista la nota prot. n. 26132/ENau del 28/10/2008 con la quale si convocava la conferenza dei servizi per il giorno 11/11/2008;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 11/11/2008 che si concludeva esprimendo parere favorevole all’unanimità;

Preso atto che sono stati acquisiti agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA, i seguenti pareri:

a)   parere di non contrasto con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Pescara – Settore Pianificazione del Territorio con nota prot. n. 807/spt del 13/11/2008;

b)  parere favorevole nei soli riguardi idrogeologici dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara con nota prot. n. 0446 del 16/04/2008;

c)   nulla osta alla costruzione dell’elettrodotto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 0005005 del 23/06/2008;

Preso atto della documentazione integrativa “Relazione tecnica” datata 10/11/2008 acquisita agli atti della Conferenza dei servizi del 11/11/2008;

Vista la STMG dell’Enel prot. ENEL-DIS-14/07/2008-0330747 che la ditta dichiara di aver accettato;

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, il Responsabile del Procedimento ritiene l’istruttoria favorevolmente conclusa;

Dato atto che il rilascio dell’autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, titolo a costruire ed esercire impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

L’Azienda Agricola De Berardinis Lorella con sede legale nel Comune di Pianella (PE) in c.da Colle Cinciero n. 1 di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 997,92 KWp da ubicarsi nel Comune di Pianella (PE) in località Malpensa su terreno censito al N.C.T. con il foglio 32 particella 274 di proprietà del richiedente.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportare:

1.             l’intervento deve adottare criteri di riduzione degli impatti visivi, tenuto conto delle caratteristiche di pregio del paesaggio agrario del comune di Pianella e della assenza di normativa specifica – Provincia di Pescara-Settore Pianificazione del Territorio con nota prot. n. 807/spt del 13/11/2008;

2.   devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazioni ed inoltre l’elettrodotto non può essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza dell’Ispettorato - Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. 0005005 del 23/06/2008;

3.   Il Proponente è obbligato al rispetto di tutte le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto. Sono a carico del proponente tutte le azioni e gli oneri inerenti la dismissione dell’impianto una volta cessata l’attività di produzione di energia elettrica e la comunicazione preventiva all’Autorità Competente e al Comune interessato.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente e al Comune interessato, la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori il Legale Rappresentate della società deve inviare all’Autorità Competente e al Comune interessato certificato di collaudo redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente e al Sindaco del Comune interessato.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Pianella (PE) e al Responsabile del Procedimento eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto l’Azienda Agricola De Berardinis Lorella dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto fanno capo agli organi preposti ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 8

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Azienda Agricola De Berardinis Lorella con sede legale nel Comune di Pianella (PE) in c.da Colle Cinciero n. 1 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco