IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)   di prorogare, ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 05.02.1997 n. 45 alla Ditta FARM.ECO SERVICE s.r.l. – Corso Umberto n. 474 – 65016 Montesilvano (PE), l’autorizzazione N. DF3/113 del 24.11.2003, successivamente integrata con determinazione N. DF3/48 del 10.05.2005, relativa all’esercizio di un deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi riconducibili alla fase “D15” dell’Allegato B e alla fase“R13” dell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, ubicato in località S. Antonio C.da Foreste nel Comune di Montesilvano, al foglio n. 13/c particelle catastali nn. 1308, 1310,1311,1312,1313,1314,1341,1342,1343 e 1344, per una superficie complessiva di 4.170 mq. e una capacità massima istantanea dell’impianto così distinta:

           RIFIUTI NON PERICOLOSI tonnellate 12,49 (pari a Kg 12.490)

           RIFIUTI PERICOLOSI tonnellate 1,25 (pari a Kg 1.250)

e una potenzialità totale di circa 4280 tonnellate/annue;

2)   di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 N. 45, recando quanto precisato in premessa la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;

3)   di stabilire, altresì, che i codici ammissibili all’impianto sono quelli specificati nella Determinazione N. DF3/113 del 24.11.2003 e nella successiva Determinazione di G.R. n. DF3/48 del 10.05.2005 di integrazione codici, per un quantitativo annuo totale di circa 3890 tonnellate, così schematicamente riportati:

 

CODICI C.E.R.

Descrizione

Potenzialità

annua (t/a)

07 05 01*

Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

20

07 05 13*

Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

20

07 05 14

Rifiuti solidi, diversi di quelli di cui alla voce 07 05 13

500

07 05 99

Parafarmaci non altrimenti specificati

20

07 06 99

 

Saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

200

09 01 01*

Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

20

09 01 04*

Soluzioni fissative

20

09 01 07

 

Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell’argento

20

09 01 08

Carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell’argento

20

15 01 01

Imballaggi in carta e cartone

35

15 01 02

Imballaggi in plastica

35

15 01 03

 

Imballaggi in legno

35

15 01 04

Imballaggi metallici

35

15 01 05

Imballaggi in materiali compositi

35

15 01 06

Imballaggi in materiali misti

35

15 01 07

Imballaggi in vetro

35

15 01 09

 

Imballaggi in materia tessile

35

16 06 01*

Batterie al piombo

35

16 06 02*

Batterie al nichel-cadmio

35

16 06 03*

Batterie contenenti mercurio

35

18 01 01

Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

24

18 01 03*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolare per evitare infezioni

150

18 01 06*

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

100

18 01 07

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06

100

18 01 08*

Medicinali citotossici e citostatici

100

18 01 09

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

230

18 01 10*

Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

30

18 02 01

Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

37

18 02 02*

Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

35

18 02 03

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

32

18 02 05*

Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose

27

18 02 06

Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

27

18 02 07*

Medicinali citotossici e citostatici

24

18 02 08

Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

100

20 01 01

Carta e cartone

50

20 01 02

Vetro

50

20 01 08

Rifiuti biodegradabili di cucine e mense

50

20 01 10

Abbigliamento

50

20 01 11

Prodotti tessili

50

20 01 21

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

50

20 01 23*

Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

50

20 01 25

Oli grassi e commestibili

50

20 01 26*

Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

50

20 01 27*

Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose

50

20 01 28

Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

50

20 01 29*

Detergenti contenenti sostanze pericolose

50

20 01 30

Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

50

20 01 32

Medicinali diversi da quelli alla voce 20 01 31

200

20 01 35*

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi

50

20 01 36

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

50

20 01 37*

Legno contenente sostanze pericolose

50

20 01 38

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

50

20 01 39

Plastica

50

20 01 40

Metallo

50

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

500

 

4)   di stabilire, inoltre, che relativamente ai CER di provenienza regionale ed extraregionale analiticamente riportati nella successiva tabella, la gestione degli stessi, è condizionata alla preventiva trasmissione, da parte della Ditta FARM.ECO SERVICE S.r.l., di una relazione nella quale risultano indicate e suddivise le singole potenzialità dei codici CER nel limite di 389 tonnellate annue:

 

CODICI C.E.R.

Descrizione

 

13 01 01*

 

Oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 01 09*

 

Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10*

Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12*

Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13*

Altri oli per circuiti idraulici

17 06 01*

Materiali isolanti contenenti amianto

18 01 04

Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

19 12 10

Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)

20 01 31*

Medicinali citotossici e citostatici

20 01 34

Batterie

20 02 01

Rifiuti biodegradabili

20 02 03

Altri rifiuti

20 03 01

Rifiuti urbani non differenziati

20 03 07

Rifiuti ingombrandi

5)   di prescrivere il rispetto delle disposizioni di cui al:

-    D.Lgs 151/05 per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

-    D.P.R. 254/03 per la gestione dei rifiuti sanitari;

6)   di prescrive, che la proroga accordata al precedente punto 1) secondo quanto riportato nel parere dell’Arta del 9 settembre 2008, prot. n. 5587 è subordinata a condizione che:

Omissis

la Ditta, nella gestione dell’attività, adotti ogni possibile accorgimento a tutela dell’ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

In particolare:

-    confermato che i parametri e le condizioni di progettazione dell’impianto in esame sono rimasti invariati,

si riconfermano tutte le prescrizioni dei Pareri Tecnici precedentemente espressi dalla scrivente agenzia e recepite dalla Determinazione di G.R. n. DF3/113 del 24.11.2003 e successiva integrazione di cui alla Determinazione n. DF3/48 del 10.05.2005;

Omissis

A tale proposito per comodità di lettura vengono riportati per intero tutte le precedenti prescrizioni, tenendo conto del mutato quadro normativo in materia sia statale che regionale che rendono le suddette prescrizioni applicabili nei limiti del predetto quadro normativo:

dell’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara:

-    che sarà evitata la miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 9, D.Lgs. 22/97);

-    La loro collocazione in contenitori differenziati ed adatti secondo la varietà dei rifiuti da trattare;

-           L’indicazione delle parti dell’impianto destinate allo stoccaggio dei vari rifiuti pericolosi da tenere separati prima che siano avviati alle operazioni di smaltimento e/o recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97;

-    Che le categorie dei rifiuti sanitari riportati nell’art. 5 D.P.R. 254/2003 provenienti dalla raccolta differenziata saranno gestiti attraverso il recupero di materia;

-    Che la raccolta, il trasporto e il deposito preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, conferiti negli appositi imballaggi preliminarmente sigillati dal produttore, saranno sottoposti al regime generale dei rifiuti pericolosi (art. 8, c. 3, lett. b, D.P.R. 254/2003;

-    Che per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto sarà effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile (art. 8, c. 3, lett. c), D.P.R. 254/2003);

-    Che il deposito preliminare nell’impianto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non supererà i cinque giorni ( art. 8, c. 3, lett. d, D.P.R. 254/2003);

-    Che le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, (CER 20 03 01) saranno sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani (art. 9, c. 2, D.P.R. 254/2003);

-    Che le operazioni di raccolta, trasporto, messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani (CER 20 03 01) smaltiti fuori dell’ambito territoriale ottimale, e non assimilati ai rifiuti urbani (CER 19 12 10) destinati ad impianti CDR e/o di produzione energia, saranno soggette alle disposizioni tecniche che disciplinano la gestione speciale dei rifiuti pericolosi (art. 9, c. 6, D.P.R. 254/2003);

-    Che lo smaltimento fuori regione dei rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani -avverrà secondo le condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 22/97 (art. 9, c.7, D.P.R. 254/2003);

-    Che i rifiuti sanitari sterilizzati saranno avviati ad impianti di produzione CDR, di energia, di incenerimento di rifiuti urbani o speciali;

-    Che in mancanza di questi impianti viene richiesta l’autorizzazione temporanea ad essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi (art. 11 D.P.R. 254/2003);

-    Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo saranno smaltiti mediante termodistruzione in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o speciali o in impianti dedicati e senza manipolazione diretta (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);

-    Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, che presentano anche le caratteristiche di -pericolo di cui all’allegato I del D.Lgs. 22/97, saranno smaltiti in impianti per rifiuti pericolosi (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);

      Che i rifiuti dei farmaci scaduti o inutilizzabili, medicinali citotossici e citostatici, materiali -visibilmente contaminati dagli stessi, organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento saranno smaltiti in impianti di incenerimento(art. 14, c. 1, D.P.R. 254/2003);

-    Che i chemioterapici antiblastici saranno smaltiti in impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 14, c. 1, D.P.R. 254/2003);

-    Che i rifiuti da organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli animali da esperimento saranno gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 14, c. 2, D.P.R. 254/2003);

-    Che il formulario di identificazione che accompagna i rifiuti riporterà correttamente l’identificazione dei rifiuti con i codici CER fin dalla loro produzione ed in ogni fase della loro gestione, incluso il trasporto, e la corretta quantità in peso del rifiuto (art. 15 D.Lgs. 22/97, direttiva ministeriale 09/04/2002);

-    Che i rifiuti pericolosi sottoposti a regimi speciali (batterie, pile, oli esausti, oli esausti -contenenti PCB, amianto, ecc.) saranno sottoposti alle richiamate normative di settore;

-    Che sarà data immediata comunicazione all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –Dipartimento Provinciale di Pescara – Viale Marconi n. 51 – 65126 Pescara, dei rifiuti trascritti con il codice 99 prima del loro smaltimento e/o recupero;

-    Che sarà data comunicazione trimestrale al sopra citato Dipartimento A.R.T.A. di tutti i rifiuti stoccati e delle relative operazioni di smaltimento e/o recupero ai fini dei controlli istituzionali e, secondo le modalità previste dalla legge 25.01.1994, n. 70, al fine della tenuta del catasto regionale dei rifiuti (art. 11, comma 3, D.Lgs. 22/97);

-    Che saranno rispettate tutte le disposizioni riportate nel D.Lgs. 22/97 (s.m.i.) e nei relativi decreti di attuazione non qui richiamate.

-    Che, in merito ai codici C.E.R. 20 01 31*, 20 01 32 e 20 01 34, segnalati nel predetto parere tecnico da parte dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara del 06.05.2004, nonché in relazione agli ulteriori rifiuti classificati con il CER 20 sopra riportati, nel caso in cui siano effettivamente derivanti da utenze domestiche o utenze rientranti nell’ambito di servizi pubblici di igiene urbana, la Ditta beneficiaria del presente provvedimento deve essere debitamente incaricata, per l’esercizio di tali attività, nelle forme stabilite dalla legge, nel rispetto dei limiti e condizioni di cui agli artt. 28 e 29 della L.R. 28.04.2000 n° 83;

dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara, con nota prot. n° 04224 del 27.12.2004:

-    Gli sbancamenti e le movimentazioni di terreno dovranno essere realizzate in modo da ridurre al minimo l’entità degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti indispensabili ad evitare smottamenti e fenomeni di erosione accelerata del suolo;

-           Eventuali scarpate, anche temporanee, che verranno a formarsi per effetto dei lavori, qualora sussistano motivi da farle ritenere non sufficientemente stabili nel tempo, dovranno essere adeguatamente sistemate mediante opportuni interventi da stabilirsi in funzione della natura dei terreni presenti e delle dimensioni delle scarpate;

-    La regimazione e l’allontanamento delle acque interessanti l’area dell’insediamento, dovranno essere realizzati evitando eccessive concentrazioni; i punti di restituzione delle medesime acque, ove non sia la rete fognaria, dovranno essere ubicati in luoghi di sicura stabilità rispettando per quanto possibile le condizioni idrogeologiche preesistenti;

-    Depositi temporanei di terreno o di altro materiale, consentiti a norma di legge, non dovranno essere situati in aree dove possano impedire il regolare deflusso delle acque (impluvi o corsi d’acqua) ovvero dovranno essere rigorosamente preservati da fenomeni di dilavamento in caso di eventi meteorici.

della Direzione Regionale Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva e della A.U.S.L. - Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica come evidenziato da nota prot. n° 1018/DP del 17 01.2005:

a)   Che siano predisposte adeguate procedure finalizzate ad accertare l’efficiente chiusura degli imballaggi nella fase della presa in carico dei rifiuti al domicilio del detentore;

b)  Che la presa in carico dei rifiuti di cui al codice 17 06 01 (materiali isolanti contenenti amianto), sia effettuata esclusivamente nei confronti di rifiuti già imballati, codificati ed etichettati nel rispetto di quanto previsto dalla L. 257/92, dal D.M. 06/09/1994 e dalle altre normative vigenti relative alla gestione e dismissione dei rifiuti contenenti amianto (ivi compreso il D.Lgs. 277/91 art. 34 relativamente ai piani di lavoro);

c)   Che siano adottati adeguati accorgimenti tecnici e funzionali atti ad impedire la produzione e conseguente diffusione nell’ambiente esterno di molestie olfattive nel corso di tutte le fasi lavorative;

d)  Che in tutte le fasi del ciclo lavorativo, siano adottati adeguati accorgimenti tecnici e funzionali atti ad impedire ogni forma di diffusione dei rifiuti. Nei casi di rotture accidentali degli imballaggi, con particolare riguardo a quelli contenenti rifiuti pericolosi e a rischio infettivo, dovranno essere adottate misure che siano ritenute efficaci nel rimuovere totalmente e nel più breve tempo possibile, lo specifico inquinante e l’eventuale rischio infettivo ad esso connesso;

Nel caso che, in una qualunque fase lavorativa, si verifichino incidenti di particolare rilevanza che interessino rifiuti pericolosi ed a rischio infettivo, e che nonostante tutte le misure adottate, non sia possibile rimuovere totalmente ed immediatamente gli inquinanti, è necessario che venga data sollecita comunicazione al Servizio di Igiene Sanità Pubblica della A.U.S.L. ed all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara.

e)   Che venga categoricamente esclusa manipolazione di sorta dei rifiuti all’esterno del fabbricato;

Oltre a ciò, considerato che l’adeguamento delle potenzialità della Ditta comporterà automaticamente un incremento del transito di automezzi destinati al trasporto dei rifiuti, dopo la messa a regime dell’impianto, sia verificato mediante Tecnico competente che le immissioni di rumore all’interno delle civili abitazioni esistenti più prossimi all’area dell’impianto e nell’ambiente esterno a destinazione residenziale, siano contenuti entro i parametri previsti dalla L. 447/95 (e D.P.C.M. 14/11//97 art. 4 per il criterio differenziale).

La Ditta relativamente al Punto c) della predetta nota, con riferimento al codice CER n. 20 01 08, dichiara di voler seguire due possibilità: o munirsi di autoclave adeguata con conseguente modifica degli imballaggi oppure effettuare lo smaltimento nel tempo massimo di ventiquattro ore.

7)   di stabilire che entro il termine di giorni 30 dalla notifica del presente provvedimento siano realizzate le scaffalature di cui alle file n. 4 e n. 5 riportate sul Lay-out dell’impianto, a tale proposito si precisa che il beneficiario della presente autorizzazione provveda a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti), all’A.R.T.A. ed alla Provincia, territorialmente competente, la conclusione dei lavori, in merito ai quali si fa riserva della adozione di eventuali ed ulteriori provvedimenti;

8)   di obbligare la ditta FARM.ECO SERVICE S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione, al possesso di idonea “garanzia finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla D.G.R. N. 790/07 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;

9)   di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

10) di fare salvi eventuali ed ulteriori visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

11) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara – All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di Industria Artigianato Agricoltura di L’Aquila;

13) di notificare il presente provvedimento alla Società FARM-ECO SERVICE S.r.l. - Corso Umberto n. 474 – 65016 MONTESILVANO (PE);

14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e agli estremi al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Franco Gerardini