IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni
riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) di prorogare, ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006,
n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 05.02.1997 n. 45 alla Ditta
FARM.ECO SERVICE s.r.l. – Corso Umberto n. 474 – 65016 Montesilvano (PE),
l’autorizzazione N. DF3/113 del 24.11.2003, successivamente integrata con
determinazione N. DF3/48 del 10.05.2005, relativa all’esercizio di un deposito
preliminare di rifiuti speciali non pericolosi riconducibili alla fase “D15”
dell’Allegato B e alla fase“R13” dell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs.
152/06, ubicato in località S. Antonio C.da Foreste nel Comune di Montesilvano,
al foglio n. 13/c particelle catastali nn. 1308,
1310,1311,1312,1313,1314,1341,1342,1343 e 1344, per una superficie complessiva
di 4.170 mq. e una capacità massima istantanea dell’impianto così distinta:
– RIFIUTI NON PERICOLOSI tonnellate
12,49 (pari a Kg 12.490)
– RIFIUTI PERICOLOSI tonnellate 1,25 (pari
a Kg 1.250)
e una
potenzialità totale di circa 4280 tonnellate/annue;
2) di stabilire che in conformità a quanto
previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e della
L.R. 19.12.2007 N. 45, recando quanto precisato in premessa la proroga
dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di
anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento rinnovabile
nelle forme stabilite dalla Legge;
3) di stabilire, altresì, che i codici
ammissibili all’impianto sono quelli specificati nella Determinazione N.
DF3/113 del 24.11.2003 e nella successiva Determinazione di G.R. n. DF3/48 del
10.05.2005 di integrazione codici, per un quantitativo annuo totale di circa 3890
tonnellate, così schematicamente riportati:
CODICI
C.E.R. |
Descrizione
|
Potenzialità
annua
(t/a) |
|
07 05 01* |
Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri |
20 |
|
07 05 13* |
Rifiuti
solidi contenenti sostanze pericolose |
20 |
|
07 05 14 |
Rifiuti solidi, diversi di quelli di cui alla voce
07 05 13 |
500 |
|
07 05 99 |
Parafarmaci non altrimenti specificati |
20 |
|
07 06 99 |
Saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici |
200 |
|
09 01 01* |
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa |
20 |
|
09 01 04* |
Soluzioni fissative |
20 |
|
09 01 07 |
Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento
o composti dell’argento |
20 |
|
09 01 08 |
Carta e pellicole per fotografia, non contenenti
argento o composti dell’argento |
20 |
|
15 01 01 |
Imballaggi in carta e cartone |
35 |
|
15 01 02 |
Imballaggi in plastica |
35 |
|
15 01 03 |
Imballaggi in legno |
35 |
|
15 01 04 |
Imballaggi metallici |
35 |
|
15 01 05 |
Imballaggi in materiali compositi |
35 |
|
15 01 06 |
Imballaggi in materiali misti |
35 |
|
15 01 07 |
Imballaggi in vetro |
35 |
|
15 01 09 |
Imballaggi in materia tessile |
35 |
|
16 06 01* |
Batterie al piombo |
35 |
|
16 06 02* |
Batterie al nichel-cadmio |
35 |
|
16 06 03* |
Batterie contenenti mercurio |
35 |
|
18 01 01 |
Oggetti da taglio (eccetto 18 01 03) |
24 |
|
18 01 03* |
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolare per evitare infezioni |
150 |
|
18 01 06* |
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose |
100 |
|
18 01 07 |
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce
18 01 06 |
100 |
|
18 01 08* |
Medicinali citotossici e citostatici |
100 |
|
18 01 09 |
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01
08 |
230 |
|
18 01 10* |
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi
odontoiatrici |
30 |
|
18 02 01 |
Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02) |
37 |
|
18 02 02* |
Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni |
35 |
|
18 02 03 |
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni |
32 |
|
18 02 05* |
Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze
pericolose |
27 |
|
18 02 06 |
Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce
18 02 05 |
27 |
|
18 02 07* |
Medicinali citotossici e citostatici |
24 |
|
18 02 08 |
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02
07 |
100 |
|
20 01 01 |
Carta e cartone |
50 |
|
20 01 02 |
Vetro |
50 |
|
20 01 08 |
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense |
50 |
|
20 01 10 |
Abbigliamento |
50 |
|
20 01 11 |
Prodotti tessili |
50 |
|
20 01 21 |
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti
mercurio |
50 |
|
20 01 23* |
Apparecchiature fuori uso contenenti
clorofluorocarburi |
50 |
|
20 01 25 |
Oli grassi e commestibili |
50 |
|
20 01 26* |
Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20
01 25 |
50 |
|
20 01 27* |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti
sostanze pericolose |
50 |
|
20 01 28 |
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da
quelli di cui alla voce 20 01 27 |
50 |
|
20 01 29* |
Detergenti contenenti sostanze pericolose |
50 |
|
20 01 30 |
Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01
29 |
50 |
|
20 01 32 |
Medicinali diversi da quelli alla voce 20 01 31 |
200 |
|
20 01 35* |
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti
componenti pericolosi |
50 |
|
20 01 36 |
Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori
uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 |
50 |
|
20 01 37* |
Legno contenente sostanze pericolose |
50 |
|
20 01 38 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 |
50 |
|
20 01 39 |
Plastica |
50 |
|
20 01 40 |
Metallo |
50 |
|
20 03 01 |
Rifiuti urbani non differenziati |
500 |
4) di stabilire, inoltre, che relativamente ai
CER di provenienza regionale ed extraregionale analiticamente riportati nella
successiva tabella, la gestione degli stessi, è condizionata alla preventiva
trasmissione, da parte della Ditta FARM.ECO SERVICE S.r.l., di una relazione
nella quale risultano indicate e suddivise le singole potenzialità dei codici
CER nel limite di 389 tonnellate annue:
CODICI
C.E.R. |
Descrizione |
|
13 01 01* |
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB |
|
13 01 09* |
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati |
|
13 01 10* |
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati |
|
13 01 11* |
Oli sintetici per circuiti idraulici |
|
13 01 12* |
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili |
|
13 01 13* |
Altri oli per circuiti idraulici |
|
17 06 01* |
Materiali isolanti contenenti amianto |
|
18 01 04 |
Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti
applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende,
ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) |
|
19 12 10 |
Rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da
rifiuti) |
|
20 01 31* |
Medicinali citotossici e citostatici |
|
20 01 34 |
Batterie |
|
20 02 01 |
Rifiuti biodegradabili |
|
20 02 03 |
Altri rifiuti |
|
20 03 01 |
Rifiuti urbani non differenziati |
|
20 03 07 |
Rifiuti ingombrandi |
5) di prescrivere il rispetto delle disposizioni
di cui al:
- D.Lgs 151/05 per lo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- D.P.R. 254/03 per la gestione dei rifiuti
sanitari;
6) di prescrive, che la proroga accordata al
precedente punto 1) secondo quanto riportato nel parere dell’Arta del 9
settembre 2008, prot. n. 5587 è subordinata a condizione che:
Omissis
la Ditta, nella gestione
dell’attività, adotti ogni possibile accorgimento a tutela dell’ambiente,
operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
In particolare:
- confermato che i parametri e le condizioni
di progettazione dell’impianto in esame sono rimasti invariati,
si riconfermano tutte le
prescrizioni dei Pareri Tecnici precedentemente espressi dalla scrivente
agenzia e recepite dalla Determinazione di G.R. n. DF3/113 del 24.11.2003 e
successiva integrazione di cui alla Determinazione n. DF3/48 del 10.05.2005;
Omissis
A tale proposito per
comodità di lettura vengono riportati per intero tutte le precedenti
prescrizioni, tenendo conto del mutato quadro normativo in materia sia statale
che regionale che rendono le suddette prescrizioni applicabili nei limiti del
predetto quadro normativo:
dell’A.R.T.A. - Agenzia
Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Pescara:
- che sarà evitata la miscelazione dei rifiuti
pericolosi (art. 9, D.Lgs. 22/97);
- La loro collocazione in contenitori
differenziati ed adatti secondo la varietà dei rifiuti da trattare;
- L’indicazione delle parti
dell’impianto destinate allo stoccaggio dei vari rifiuti pericolosi da tenere
separati prima che siano avviati alle operazioni di smaltimento e/o recupero di
cui agli allegati B e C del D.Lgs. 22/97;
- Che le categorie dei rifiuti sanitari
riportati nell’art. 5 D.P.R. 254/2003 provenienti dalla raccolta differenziata
saranno gestiti attraverso il recupero di materia;
- Che la raccolta, il trasporto e il deposito
preliminare dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, conferiti
negli appositi imballaggi preliminarmente sigillati dal produttore, saranno
sottoposti al regime generale dei rifiuti pericolosi (art. 8, c. 3, lett. b, D.P.R.
254/2003;
- Che per i rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di
trasporto sarà effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile (art. 8,
c. 3, lett. c), D.P.R. 254/2003);
- Che il deposito preliminare nell’impianto
dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo non supererà i cinque
giorni ( art. 8, c. 3, lett. d, D.P.R. 254/2003);
- Che le operazioni di raccolta e trasporto
dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, (CER 20 03 01)
saranno sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano
la gestione dei rifiuti urbani (art. 9, c. 2, D.P.R. 254/2003);
- Che le operazioni di raccolta, trasporto,
messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti sanitari sterilizzati,
assimilati ai rifiuti urbani (CER 20 03 01) smaltiti fuori dell’ambito
territoriale ottimale, e non assimilati ai rifiuti urbani (CER 19 12 10)
destinati ad impianti CDR e/o di produzione energia, saranno soggette alle disposizioni
tecniche che disciplinano la gestione speciale dei rifiuti pericolosi (art. 9,
c. 6, D.P.R. 254/2003);
- Che lo smaltimento fuori regione dei rifiuti
sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani -avverrà secondo le
condizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 22/97 (art. 9, c.7, D.P.R.
254/2003);
- Che i rifiuti sanitari sterilizzati saranno
avviati ad impianti di produzione CDR, di energia, di incenerimento di rifiuti
urbani o speciali;
- Che in mancanza di questi impianti viene
richiesta l’autorizzazione temporanea ad essere sottoposti al regime giuridico
dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in
discarica di rifiuti non pericolosi (art. 11 D.P.R. 254/2003);
- Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo saranno smaltiti mediante termodistruzione in impianti di
incenerimento di rifiuti urbani o speciali o in impianti dedicati e senza
manipolazione diretta (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);
- Che i rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo, che presentano anche le caratteristiche di -pericolo di cui
all’allegato I del D.Lgs. 22/97, saranno smaltiti in impianti per rifiuti
pericolosi (art. 10, c. 2, D.P.R. 254/2003);
Che i rifiuti dei farmaci scaduti o
inutilizzabili, medicinali citotossici e citostatici, materiali -visibilmente
contaminati dagli stessi, organi e parti anatomiche non riconoscibili e piccoli
animali da esperimento saranno smaltiti in impianti di incenerimento(art. 14,
c. 1, D.P.R. 254/2003);
- Che i chemioterapici antiblastici saranno
smaltiti in impianti di incenerimento già autorizzati per i rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo (art. 14, c. 1, D.P.R. 254/2003);
- Che i rifiuti da organi e parti anatomiche
non riconoscibili e piccoli animali da esperimento saranno gestiti con le
stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (art. 14,
c. 2, D.P.R. 254/2003);
- Che il formulario di identificazione che
accompagna i rifiuti riporterà correttamente l’identificazione dei rifiuti con
i codici CER fin dalla loro produzione ed in ogni fase della loro gestione,
incluso il trasporto, e la corretta quantità in peso del rifiuto (art. 15
D.Lgs. 22/97, direttiva ministeriale 09/04/2002);
- Che i rifiuti pericolosi sottoposti a regimi
speciali (batterie, pile, oli esausti, oli esausti -contenenti PCB, amianto,
ecc.) saranno sottoposti alle richiamate normative di settore;
- Che sarà data immediata comunicazione
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –Dipartimento Provinciale di
Pescara – Viale Marconi n. 51 – 65126 Pescara, dei rifiuti trascritti con il
codice 99 prima del loro smaltimento e/o recupero;
- Che sarà data comunicazione trimestrale al
sopra citato Dipartimento A.R.T.A. di tutti i rifiuti stoccati e delle relative
operazioni di smaltimento e/o recupero ai fini dei controlli istituzionali e,
secondo le modalità previste dalla legge 25.01.1994, n. 70, al fine della
tenuta del catasto regionale dei rifiuti (art. 11, comma 3, D.Lgs. 22/97);
- Che saranno rispettate tutte le disposizioni
riportate nel D.Lgs. 22/97 (s.m.i.) e nei relativi decreti di attuazione non
qui richiamate.
- Che, in merito ai codici C.E.R. 20 01 31*,
20 01 32 e 20 01 34, segnalati nel predetto parere tecnico da parte
dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Pescara del 06.05.2004, nonché in relazione agli ulteriori rifiuti classificati
con il CER 20 sopra riportati, nel caso in cui siano effettivamente derivanti
da utenze domestiche o utenze rientranti nell’ambito di servizi pubblici di
igiene urbana, la Ditta beneficiaria del presente provvedimento deve essere
debitamente incaricata, per l’esercizio di tali attività, nelle forme stabilite
dalla legge, nel rispetto dei limiti e condizioni di cui agli artt. 28 e 29
della L.R. 28.04.2000 n° 83;
dell’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Pescara, con nota prot. n° 04224 del
27.12.2004:
- Gli sbancamenti e le movimentazioni di
terreno dovranno essere realizzate in modo da ridurre al minimo l’entità degli
stessi, adottando tutti gli accorgimenti indispensabili ad evitare smottamenti
e fenomeni di erosione accelerata del suolo;
- Eventuali scarpate, anche temporanee,
che verranno a formarsi per effetto dei lavori, qualora sussistano motivi da
farle ritenere non sufficientemente stabili nel tempo, dovranno essere
adeguatamente sistemate mediante opportuni interventi da stabilirsi in funzione
della natura dei terreni presenti e delle dimensioni delle scarpate;
- La regimazione e l’allontanamento delle
acque interessanti l’area dell’insediamento, dovranno essere realizzati
evitando eccessive concentrazioni; i punti di restituzione delle medesime
acque, ove non sia la rete fognaria, dovranno essere ubicati in luoghi di
sicura stabilità rispettando per quanto possibile le condizioni idrogeologiche
preesistenti;
- Depositi temporanei di terreno o di altro
materiale, consentiti a norma di legge, non dovranno essere situati in aree
dove possano impedire il regolare deflusso delle acque (impluvi o corsi
d’acqua) ovvero dovranno essere rigorosamente preservati da fenomeni di
dilavamento in caso di eventi meteorici.
della Direzione Regionale
Sanità – Servizio Prevenzione Collettiva e della A.U.S.L. - Azienda Unità
Sanitaria Locale di Pescara – Dipartimento di Prevenzione – Ufficio di Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica come evidenziato da nota prot. n° 1018/DP del
17 01.2005:
a) Che siano predisposte adeguate procedure
finalizzate ad accertare l’efficiente chiusura degli imballaggi nella fase
della presa in carico dei rifiuti al domicilio del detentore;
b) Che la presa in carico dei rifiuti di cui al
codice 17 06 01 (materiali isolanti contenenti amianto), sia effettuata
esclusivamente nei confronti di rifiuti già imballati, codificati ed
etichettati nel rispetto di quanto previsto dalla L. 257/92, dal D.M.
06/09/1994 e dalle altre normative vigenti relative alla gestione e dismissione
dei rifiuti contenenti amianto (ivi compreso il D.Lgs. 277/91 art. 34
relativamente ai piani di lavoro);
c) Che siano adottati adeguati accorgimenti
tecnici e funzionali atti ad impedire la produzione e conseguente diffusione
nell’ambiente esterno di molestie olfattive nel corso di tutte le fasi
lavorative;
d) Che in tutte le fasi del ciclo lavorativo,
siano adottati adeguati accorgimenti tecnici e funzionali atti ad impedire ogni
forma di diffusione dei rifiuti. Nei casi di rotture accidentali degli
imballaggi, con particolare riguardo a quelli contenenti rifiuti pericolosi e a
rischio infettivo, dovranno essere adottate misure che siano ritenute efficaci
nel rimuovere totalmente e nel più breve tempo possibile, lo specifico
inquinante e l’eventuale rischio infettivo ad esso connesso;
Nel caso che, in una
qualunque fase lavorativa, si verifichino incidenti di particolare rilevanza
che interessino rifiuti pericolosi ed a rischio infettivo, e che nonostante
tutte le misure adottate, non sia possibile rimuovere totalmente ed
immediatamente gli inquinanti, è necessario che venga data sollecita
comunicazione al Servizio di Igiene Sanità Pubblica della A.U.S.L. ed
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di
Pescara.
e) Che venga categoricamente esclusa
manipolazione di sorta dei rifiuti all’esterno del fabbricato;
Oltre a ciò, considerato
che l’adeguamento delle potenzialità della Ditta comporterà automaticamente un
incremento del transito di automezzi destinati al trasporto dei rifiuti, dopo
la messa a regime dell’impianto, sia verificato mediante Tecnico competente che
le immissioni di rumore all’interno delle civili abitazioni esistenti più prossimi
all’area dell’impianto e nell’ambiente esterno a destinazione residenziale,
siano contenuti entro i parametri previsti dalla L. 447/95 (e D.P.C.M.
14/11//97 art. 4 per il criterio differenziale).
La Ditta relativamente al
Punto c) della predetta nota, con riferimento al codice CER n. 20 01 08,
dichiara di voler seguire due possibilità: o munirsi di autoclave adeguata con
conseguente modifica degli imballaggi oppure effettuare lo smaltimento nel
tempo massimo di ventiquattro ore.
7) di stabilire che entro il termine di giorni
30 dalla notifica del presente provvedimento siano realizzate le scaffalature
di cui alle file n. 4 e n. 5 riportate sul Lay-out dell’impianto, a tale
proposito si precisa che il beneficiario della presente autorizzazione provveda
a comunicare alla Regione Abruzzo (Servizio Gestione Rifiuti), all’A.R.T.A. ed
alla Provincia, territorialmente competente, la conclusione dei lavori, in
merito ai quali si fa riserva della adozione di eventuali ed ulteriori
provvedimenti;
8) di obbligare la ditta FARM.ECO SERVICE
S.r.l., beneficiaria della presente autorizzazione, al possesso di idonea
“garanzia finanziaria”, secondo le modalità e gli importi stabiliti dalla
D.G.R. N. 790/07 della Regione Abruzzo, per tutto il periodo di validità del presente
provvedimento;
9) di stabilire che la sussistenza dei predetti
requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R.
29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio
della presente autorizzazione;
10) di fare salvi eventuali ed ulteriori visti,
pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed
organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono
fatti salvi eventuali diritti di terzi;
11) di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità
dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative
tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale
e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13,
del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
12) di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Montesilvano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara,
all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di
Pescara – All’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento
Provinciale di Pescara e all’Albo Nazionale Imprese esercenti attività nel
settore rifiuti presso la c/o Camera di Commercio di Industria Artigianato
Agricoltura di L’Aquila;
13) di notificare il presente provvedimento alla
Società FARM-ECO SERVICE S.r.l. - Corso Umberto n. 474 – 65016 MONTESILVANO
(PE);
14) di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e agli estremi al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini