Il presidente della giunta regionale
Vista la nota n. 650546/VSA-04-P del 17.11.2008 proveniente dalla Regione Marche;
Visto Il Decreto del Presidente della giunta della Regione Marche n. 193 del 13.11.2008 con cui delimita la zona di protezione e sorveglianza nel proprio territorio regionale, coinvolgendo nell’ambito delle stesse anche Comuni della provincia di Teramo;
Vista la nota n. 1541 del 07.11.2008 del Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Teramo con la quale viene comunicato il sospetto di MVS a seguito segnalazione della ASUR Marche;
Ritenuto di procedere all’adozione del provvedimento di competenza del presidente della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 33 del 14 agosto 1981;
Considerata l’esigenza di adottare misure profilattiche, in conformità delle vigenti disposizioni, per impedire la diffusione della malattia;
Visto il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954 n. 320;
Vista la Legge 23 Dicembre 1978, n. 833;
Vista la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
Visto il D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
Visto il Decreto del 28 marzo 2007 del Ministero della Salute “Recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007 di modifica dell’allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, inerente le misure da intraprendere all’interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini”;
Vista l’O.M. 12 aprile 2008, “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”;
Vista la Legge Regionale n. 77/99;
Considerato che trattasi di atto indifferibile ed urgente e comunque inquadrato nei provvedimenti di ordinaria amministrazione;
Preso atto della regolarità tecnica ed amministrativa, nonché della legittimità della presente ordinanza che è attestata dalla firma del Direttore Regionale alla Sanità;
ORDINA
ARTICOLO 1
Si dichiara zona di Protezione da malattia vescicolare dei suini, relativa al focolaio istituito nel Comune di Maltignano (AP), come meglio indicato nella mappa allegata e come di seguito descritto:
- Comune di Sant’ Egidio alla Vibrata: parte del territorio;
- Comune di Ancarano: parte del territorio;
- Comune di Civitella del Tronto:parte del territorio;
Ai limiti della zona di protezione sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “Zona di Protezione Per Malattia Vescicolare dei Suini”.
ARTICOLO 2
Si dichiara zona di Sorveglianza per malattia vescicolare dei suini, relativa ai focolai istituiti nei Comuni di Maltignano e Castorano entrambi situati nella Provincia di Ascoli Piceno come meglio indicato nella mappa allegata e come di seguito descritto;
- Comune di Civitella del Tronto: parte del territorio;
- Comune di Campli: parte del territorio;
- Comune di Sant’Omero: parte del territorio;
- Comune di Nereto: parte del territorio;
- Comune di Torano Nuovo: tutto il territorio;
- Comune di Controguerra: parte del territorio;
- Comune di Ancarano: parte del territorio;
- Comune di Sant’Egidio alla Vibrata: parte del territorio;
- Comune di Colonnella: parte del territorio;
- Comune di Corropoli: parte del territorio;
Ai limiti della zona di sorveglianza sulle vie di accesso, devono essere apposte, a cura delle Amministrazioni Comunali, tabelle ben visibili con la scritta: “ Zona di Sorveglianza per Malattia Vescicolare dei Suini”.
ARTICOLO 3
Nell’ambito della Zona di protezione sono disposte le misure previste dall’allegato II – capitolo 1, punto 7 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:
a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alla specie sensibili alla malattia vescicolare;
b) visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa ove occorra la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi.
c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private ad eccezione delle strade di accesso alle aziende;l’autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in casi di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;
d) Il ministero della sanità, a seguito di disposizione comunitarie, può derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall’esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;
e) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti,letame o liquami, non possono uscire da aziende ubicate nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, ne da un macello, se non sono puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Veterinario Ufficiale che provvede, in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi di trasporto dei suini;
f) i suini non possono uscire dall’azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell’azienda infetta. Trascorsi i 21 giorni può essere autorizzata dal Veterinario Ufficiale l’uscita dei suini dall’azienda per essere trasportati in un macello ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:
- i suini dell’azienda siano sottoposti ad un esame clinico;
- i suini destinati al macello siano sottoposti ad un esame clinico;
- i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;
- il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del Veterinario Ufficiale.
Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell’intenzione dell’invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello.
g) Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezioni dell’azienda infetta, fatte salve i casi sospetti e le eventuali correlazioni epidemiologiche. Trascorso il periodo di 28 giorni sopraccitato ed effettuati i controlli sanitari se questi risultano favorevoli, le misure applicate nella zona di sorveglianza si applicheranno anche nella zona di protezione.
Si applicano inoltre tutte le misure ulteriori previste dal D.P.R. 362/96 e successive modifiche.
ARTICOLO 4
Nell’ambito della Zona di sorveglianza sono disposte le misure previste dall’allegato II – capitolo 1, punto 8 del D.P.R. 17 maggio 1996, n. 362, ed in particolare:
a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili;
b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un’azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;
c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:
tutti i suini presenti nell’azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto,
sta stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo dei suini da trasportare;
un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare, che non abbia rilevato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini, sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto. Per quanto concerne i suini da macellazione l’esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato, in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare si applicano le misure previste dall’allegato II – capitolo 1, punto 9, comma 3 del D.P.R. 362/96;
ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;
i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini o di animali, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto.
d) I camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all’interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall’autorità competente.
Si applicano inoltre tutte le misure ulteriori previste dal D.P.R. 362/96 e successive modifiche.
ARTICOLO 5
Tutte le attività svolte nell’ azienda sotto vincolo e nei territori sottoposti a restrizione vanno rigorosamente documentate e registrate a cura del Servizio Veterinario della ASL di Teramo.
ARTICOLO 6
Nei territori dei Comuni interessati dai provvedimenti restrittivi restano sospesi i concentramenti animali.
La macellazione a domicilio dei suini per uso familiare è consentita nelle zone di sorveglianza, nella zona di protezione sarà consentita dopo i previsti controlli sanitari.
ARTICOLO 7
Di assegnare al Dirigente del Servizio veterinario regionale l’adozione degli atti connessi e conseguenti alla presente Ordinanza.
ARTICOLO 8
I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, il Servizio Veterinario della ASL di Teramo, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
ARTICOLO 9
La presente Ordinanza:
- è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 49 della L. 10 febbraio 1953, n. 62;
- sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- sarà inviata in copia al Ministero della Salute.
IL PRESIDENTE VICARIO
Enrico Paolini
Segue Allegato