IL DIRIGENTE

-    considerato che l’area ove devesi realizzare l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al relativo vincolo preordinato all’esproprio in forza dell’ art. 9 del T.U;

-    visto il progetto esecutivo dei lavori in titolo, redatto dall’ ing. Giorgio Pitassi, per conto della società Manhattan s.r.l. di Castel di Sangro, approvato con Delibera di G.C. del 22.12.2005  n. 464, con la quale è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell’opera, da realizzarsi a cura e a spese  della suddetta società, secondo il quadro economico dei lavori allegato alla delibera suddetta;

-    visto il piano particellare di esproprio, con accluso l’elenco delle ditte espropriande, approvato unitamente al progetto dell’opera pubblica con la predetta delibera n. 464 del 22.12.2005 ;

-    visti gli atti di notifica dell’indennità provvisoria di esproprio offerta agli aventi diritto, in base al valore venale del bene stabilito deliberazione commissariale n. 44 del 25.09.2003;

-    vista la dichiarazione di non accettazione dell’indennità offerta, presentata nei termini di legge dal legale della ditta proprietaria Di Tommaso Gilda, in data 10.06.2006 in atti prot. 7094;

-    dato atto che la suddetta ditta risulta quindi non concordataria;

-    visto il Verbale di Immissione in possesso eseguito in data 1.03.2006;

-    considerato che per i predetti motivi l’Autorità espropriante è in diritto di emettere il decreto di esproprio senza alcuna altra formalità;

-    visto il provvedimento di deposito n. 3 del 19.11.2008 con il quale questa Autorità ha disposto l’accredito, presso la Cassa depositi e prestiti di L’Aquila, delle somme dovute a titolo di indennità provvisoria di esproprio in favore della ditta non concordataria, regolarmente eseguito, così come da elenco allegato “B” Indennità depositate”:

-    riconosciuta la regolarità degli atti innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II – Capo IV – Sezione II del citato testo unico;

DECRETA

      Art. 1 – È pronunciata a favore della Società Manhattan S.r.l. con sede in Castel di Sangro in viale della Stazione 46, promotore dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa, l’espropriazione dell’immobile descritto nell’elenco allegato “A”: Immobili espropriati, siti nel comune di Sulmona, autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante;

      Art. 2 – Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni espropriati. Questa Autorità darà atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f del DPR 327/2001;

      Art. 3 – Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l’Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari;

      Art. 4 – Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma 5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata;

      Art. 5 – Il presente Decreto costituisce provvedimento definitivo;

      Avverso di esso è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica, comunicazione o piena conoscenza dello stesso.

Sulmona, lì 25.11.2008

IL DIRIGENTE della VI^ RIPARTIZIONE

Ing. Pietro Tontodonato

 

ALLEGATO A – IMMOBILI ESPROPRIATI

1)   DI TOMMASO Gilda nata a Sulmona il  07.06.1939; Sulmona Foglio 56 particella 1025;

2)   DI TOMMASO Gilda nata a Sulmona il  07.06.1939; Sulmona Foglio 56 particella 14;

ALLEGATO B – INDENNITA’ DEPOSITATE

      Fg. 56 par. 1025; DI TOMMASO Gilda nata a Sulmona il  07.06.1939; cf DTMGLD39H47I804R  - €  7.113,99;

      Fg. 56 par. 14; DI TOMMASO Gilda nata a Sulmona il  07.06.1939; cf DTMGLD39H47I804R  - €  9.576,84.