IL DIRIGENTE
- considerato che l’area ove devesi realizzare
l’opera in oggetto risulta essere regolarmente sottoposta al relativo vincolo
preordinato all’esproprio in forza dell’ art. 9 del T.U;
- visto il progetto esecutivo dei lavori in
titolo, redatto dall’ ing. Giorgio Pitassi, per conto della società Manhattan
s.r.l. di Castel di Sangro, approvato con Delibera di G.C. del 22.12.2005 n. 464, con la quale è stata anche
dichiarata la pubblica utilità dell’opera, da realizzarsi a cura e a spese della suddetta società, secondo il quadro
economico dei lavori allegato alla delibera suddetta;
- visto il piano particellare di esproprio,
con accluso l’elenco delle ditte espropriande, approvato unitamente al progetto
dell’opera pubblica con la predetta delibera n. 464 del 22.12.2005 ;
- visti gli atti di notifica dell’indennità
provvisoria di esproprio offerta agli aventi diritto, in base al valore venale
del bene stabilito deliberazione commissariale n. 44 del 25.09.2003;
- vista
la dichiarazione di non accettazione dell’indennità offerta, presentata nei
termini di legge dal legale della ditta proprietaria Di Tommaso Gilda, in data
10.06.2006 in atti prot. 7094;
- dato atto che la suddetta ditta risulta
quindi non concordataria;
- visto il Verbale di Immissione in possesso
eseguito in data 1.03.2006;
- considerato che per i predetti motivi
l’Autorità espropriante è in diritto di emettere il decreto di esproprio senza
alcuna altra formalità;
- visto il provvedimento di deposito n. 3 del
19.11.2008 con il quale questa Autorità ha
disposto l’accredito, presso la Cassa depositi e prestiti di L’Aquila, delle
somme dovute a titolo di indennità provvisoria di esproprio in favore della
ditta non concordataria, regolarmente eseguito, così come da elenco allegato
“B” Indennità depositate”:
- riconosciuta la regolarità degli atti
innanzi indicati, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica
utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e con particolare riferimento
al Titolo II – Capo IV – Sezione II del citato testo unico;
DECRETA
Art. 1 – È pronunciata a favore della Società Manhattan S.r.l. con
sede in Castel di Sangro in viale della Stazione 46, promotore
dell’espropriazione, per la causale di cui in narrativa,
l’espropriazione dell’immobile descritto nell’elenco allegato “A”: Immobili
espropriati, siti nel comune di Sulmona, autorizzandone l’occupazione
permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante;
Art. 2 – Questa
Autorità espropriante provvederà a
notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge,
il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori,
unitamente all’avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
in cui è stabilita l’esecuzione del decreto medesimo; la notificazione dovrà
avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso
dei beni espropriati. Questa Autorità darà
atto dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere
secondo le modalità e i termini di cui all’art. 24 del DPR 327/2001. La mancata
notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di
legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23
comma 1 lettera f del DPR 327/2001;
Art. 3 – Questa
Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese, ex art. 23 comma
4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del
decreto di esproprio presso l’Ufficio delle entrate e successiva trascrizione
presso l’Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei
libri censuari;
Art. 4 – Il presente decreto sarà
pubblicato per estratto nel Boll. Uff. della Regione Abruzzo, ex art. 23 comma
5 del DPR 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge,
opposizione contro l’indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla
pubblicazione dell’estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni,
anche per il terzo l’indennità di esproprio resta fissa e invariabile nella
misura della somma depositata;
Art. 5 – Il presente Decreto
costituisce provvedimento definitivo;
Avverso di esso è ammesso ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica o al Tribunale Amministrativo
Regionale competente, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica,
comunicazione o piena conoscenza dello stesso.
Sulmona, lì 25.11.2008
IL DIRIGENTE della VI^ RIPARTIZIONE
Ing.
Pietro Tontodonato
ALLEGATO A – IMMOBILI
ESPROPRIATI
1) DI TOMMASO Gilda nata a Sulmona il 07.06.1939; Sulmona Foglio 56 particella
1025;
2) DI TOMMASO Gilda nata a Sulmona il 07.06.1939; Sulmona Foglio 56 particella 14;
ALLEGATO B –
INDENNITA’ DEPOSITATE
Fg. 56 par. 1025; DI TOMMASO Gilda nata a
Sulmona il 07.06.1939; cf
DTMGLD39H47I804R - € 7.113,99;
Fg. 56 par. 14; DI TOMMASO Gilda nata a
Sulmona il 07.06.1939; cf
DTMGLD39H47I804R - € 9.576,84.