LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di autorizzare ai sensi dell’art.2, comma 2, lett.a) e lett. d/bis) della L.R. 59/99 e ss.mm.ii. il riassetto dell’ autolinea “GIULIANOVA-TERAMO-L’AQUILA-ROMA”(TE 01/01) esercitata dall’A.R.P.A. S.p.a come da programma di esercizio e sviluppo chilometrico di cui alla nota dell’A.R.P.A. SpA n. 2483 del 14/10/2008, acquisita al prot. n..8773/DE6 del 21/10/2008, e delle Autolinee “TERAMO – CASTIGLIONE M. RAIMONDO” (TE 01/02),“ATRI-PESCARA via Pineto-Silvi “(TE 01/07), “ATRI-NOTARESCO-TERAMO (TE 01/3) esercitate da A.R.P.A. SpA come da programma di esercizio e sviluppo chilometrico di cui alle note n.2129 del 09/09/2008 acquisita al prot. n.7589/DE6 del 16/09/2008 e n.2634 del 04/11/2008 acquisita al prot. n.9366/DE6 del 07/11/2008 che, in allegato al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale (all.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) ;
2. Di precisare che, in riferimento all’autolinea “GIULIANOVA-TERAMO-L’AQUILA-ROMA”(TE 01/01), le corse nn.34,36,43,47,49,51,59 e 62 previste nel programma di esercizio della citata autolinea sono autorizzate, ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della predetta L.R. 59/99 e ss.mm.ii, senza oneri a carico del bilancio regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati ;
3. Di specificare che la presente autorizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale e che, con riferimento al programma di esercizio dell’autolinea “GIULIANOVA-TERAMO-L’AQUILA-ROMA”(TE 01/01) approvato con D.G.R. 1080/2007 si evidenzia un recupero di circa 4.000 bus/Km
4. Di specificare altresì che, con riguardo alle AUTOLINEE “TERAMO – CASTIGLIONE M.RAIMONDO” (TE 01/02),“ATRI-PESCARA via Pineto-Silvi “(TE 01/07), “ATRI-NOTARESCO-TERAMO (TE 01/3), le modifiche proposte prevedono un aumento chilometrico pari a 831 bus/km che può essere compensato dal recupero previsto con il riassetto dell’ AUTOLINEA “GIULIANOVA-TERAMO-L’AQUILA-ROMA”( TE 01/01);
5. Di dare atto altresì che dal totale delle predette disponibilità chilometriche, pari a bus/km 4.000 annui, dopo l’utilizzo per fronteggiare la ristrutturazione delle autolinee…, deriva una disponibilità chilometrica di bus/km 3.169, che potrà essre utilizzata per il soddisfacimento dei servizi minimi essenziali di cui all’art. 13 delle Legge Regionale n. 152/1998;
6. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle linee di T.PL e Politica Tariffaria di notificare il presente atto alla società “A.R.P.A SpA” con sede in Chieti, via Asinio Herio n.75, al Servizio Economico Finanziario del TPL e Controllo di Gestione, e al Servizio Pianificazione Territoriale e Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo per gli adempimenti di competenza;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue allegato