LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    Con nota prot. 2255 del 24/09/2008 la società “A.R.P.A. S.p.A.” con sede in Chieti, via Asinio Herio n.75, ha presentato istanza di variazione di esercizio relativamente alle autolinee “S.Eufemia –Caramanico - Pescara”(PE1/21) e “Pian delle Castagne – Roccamorice – Pescara (PE/1/22)(all. 1);

-    in base agli atti di concessione rep.n.599 del 12.03.1990 e rep. 279 del 28/06/1984, regolarizzato con delibera di Giunta Regionale n.2178 del 15.10.99, la società  “A.R.P.A. S.p.A.” esercita l’autolinea “S.Eufemia – Caramanico - Pescara” (PE/1/21), e che, a seguito di una frana  che aveva interessato la S.S 487, le corse sono state, di conseguenza, istradate Via S.Nicolao, con aggravio di percorrenze e disagi per l’utenza;

-    la società  “A.R.P.A. S.p.A.”, in seguito alla riapertura della S.S. 487, aveva già richiesto la modifica dell’esercizio dell’autolinea in oggetto, con nota prot. 2534 del 20/06/2005, sostanzialmente proponendo il riassetto dell’originario collegamento tra il Comune di S. Eufemia ed il Comune di Caramanico Terme (all. 2);

-    che in tempi recenti sono state aperte al traffico le nuove gallerie di ricollegamento degli abitati di Caramanico Terme e S. Eufemia a Maiella, che consentono di eliminare il passaggio dei mezzi nel centro storico di Caramanico, con una generale diminuzione dei tempi di percorrenza;

-    che la richiesta di variazione presentata, completa di programma di esercizio, non comporta aumenti di percorrenze chilometriche rispetto ai programmi di esercizio già approvati, per cui non dà luogo ad un aumento di spesa a carico del bilancio regionale;

Premesso, altresì,

-    che ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni e dell’art.1, comma 65 della legge regionale  28 dicembre 2006, n.47, l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in atto all’entrata in vigore della L.R. n.152/98 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2008;

-    che ai sensi dell’art.2, comma 2, lett.a) della predetta L.R. 59/99 e s.m.i. fino alla definizione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. n.152/98 ed alla conseguente ridefinizione del monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale, la Giunta Regionale può disporre ristrutturazioni dei servizi purchè non venga superato il tetto delle percorrenze globalmente ammesso a contributo alla data del 01.01.1998 e i nuovi servizi abbiano le caratteristiche dei servizi minimi essenziali ai sensi dell’art.13 della L.R. n.152/98;

-    che ai sensi dell’art.13 della L.R. n.152/98 i servizi da considerarsi riconoscibili tra quelli minimi sono quelli diretti a soddisfare la domanda di mobilità di cittadini  relativamente al pendolarismo scolastico e lavorativo, nonché alla mobilità di utenza diretta alle strutture sanitarie, culturali, sociali e amministrative;

Considerato che è pervenuta costante richiesta, da parte dell’utenza, di ripristinare il collegamento da S. Eufemia per Caramanico, ritenuto più agevole e meno rischioso rispetto al transito per  S. Nicolao;

Visti i rilievi evidenziati nel corso dei sopralluoghi tecnici effettuati relativamente al tratto di cui all’oggetto da parte dell’ Ufficio del  Dipartimento per i Trasporti di  Pescara, ai fini della sicurezza d’esercizio ex DPR 753/80, unitamente a Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, l’ultimo dei quali effettuato, con riguardo alla transitabilità delle gallerie di nuova apertura, in data 01/09/2008 (all. 3);

Ritenuto, pertanto, al fine di soddisfare le esigenze dell’utenza, di poter autorizzare la variazione dell’esercizio delle linee “S.Eufemia –Caramanico - Pescara” (PE/1/21) e“Pian delle Castagne – Roccamorice – Pescara (PE/1/22), esercitate dall’ARPA S.p.A, senza oneri a carico del bilancio regionale con le modalità esposte nei relativi programmi di esercizio e sviluppo chilometrico che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (all.4,5,6,7);

Vista la Legge Regionale n.77/99;

Viste le Leggi Regionali n.59/99, n.152/98 , n.47/2006 e successive integrazioni e modificazioni;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di TPL e Politica Tariffaria della Direzione Trasporti e Mobilità con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità, e ne dichiara l’indifferibilità e l’urgenza in quanto ristrutturazione diretta a soddisfare esigenze di mobilità;

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.   Di autorizzare ai sensi dell’art.2, comma 2, lett. d/bis) della  L.R. 59/99 e s.m.i. la variazione del programma di esercizio delle seguenti linee esercitate dalla società “ARPA S.p.A.” con sede in Chieti via Asinio Herio, come da relativi programmi di esercizio e sviluppo chilometrico  che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale (all.4,5,6,7):

-    “SANT’EUFEMIA - CARAMANICO - PESCARA” (PE/1/21);

-    PIAN DELLE CASTAGNE - ROCCAMORICE – PESCARA (PE/1/22).

2.   Di specificare che la presente autorizzazione non comporta  aumento di spesa a carico del bilancio regionale;

3.   Di dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle linee di TPL e Politica Tariffaria di  notificare il presente atto alla società “A.R.P.A s.p.a.” con sede in Chieti, via Asinio Herio n.75,  al Servizio Economico Finanziario del TPL e Controllo di Gestione e al Servizio Pianificazione Territoriale e Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo.

4.   Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue allegato