IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, la ditta C.B.C. s.r.l.. con sede legale in Via Palombieri n. 1/B, san Nicolò a Tordino - Teramo, è autorizzata all’apertura di una cava di ghiaia in località “Selva Piana” nel Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE), distinta in catasto al foglio n. 52 particelle n. 31, 44, 56 e 57, alle seguenti norme e condizioni;
Articolo 1
Devono essere osservate le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento del Servizio Attività Estrattive Minerarie.
Articolo 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area assegnata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento. Inoltre l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla stessa data e potranno essere concessi ulteriori 90 giorni per giustificati motivi.
Al Servizio Attività Estrattive e Minerarie deve essere inviata la denuncia di inizio lavori, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/59 nonché idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 624/96.
La presente Determina si intende decaduta qualora non sia pervenuta la denuncia di esercizio di inizio lavori entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni.
Articolo 4
Il deposito cauzionale a garanzia dei lavori di ripristino ambientale nella misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è stata presentata con l’atto fidejussorio n. 12/09/08/0320EP stipulato in data 25.09.2008 con la compagnia Fideca – Finanziaria Generale S.p.A., con sede a Milano.
Articolo 5
Devono essere forniti al Pubblico Ufficiale preposto al servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.
Articolo 6
La ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge e alle seguenti prescrizioni:
1) Prima dell’inizio dei lavori di coltivazione
deve essere posizionato un piezometro in prossimità del fiume Tordino alla
presenza di un rappresentante dell’Organo di Vigilanza. Deve essere presentata
una planimetria dettagliata su base catastale con i termini lapidei dei
delimitazione dell’area e la percorrenza dei mezzi di trasporto fino alla
strada principale, nonché una sezione topografica prolungata fino al fiume che
evidenzi la distanza di rispetto di mt. 5,00 dalla vasca di irrigazione;
2) L’area sottoposta ad attività estrattiva deve
essere adeguatamente segnalata mediante l’apposizione di un recinto ed appositi
avvisi, nonché di idonea chiusura delle vie di accesso e la posa in opera del
cartello indicatore contenente tutti i riferimenti autorizzativi e la
conduzione della cava;
3) La coltivazione del lotto successivo può
essere intrapresa dopo il collaudo, da parte dell’Ufficio Cave, del risanamento
ambientale del precedente;
4) La profondità di scavo deve essere limitata
al di sopra di mt. 2,00 della quota del fiume Tordino in corrispondenza della
sezione trasversale e comunque due metri dalla falda acquifera;
5) Il materiale terroso proveniente dal
preventivo scotico dell’area sottoposta ad attività estrattiva deve essere
integralmente accumulato all’interno della area stessa. Il risanamento
ambientale dell’area deve essere eseguito utilizzando materiale idoneo e
raccordando la superficie di cava con i terreni circostanti e ripristinando la
coltivazione agraria del fondo in modo da evitare impaludamenti;
6) Il riempimento dello scavo deve avvenire con
materiale conforme a quello stabilito dal Decreto Legislativo n.152/2006 e deve
assicurare una permeabilità simile a quella preesistente;
Articolo 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;
Articolo 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 21.900,00 e complessivamente mc. 109.500,00 per l’intera durata dell’attività.
Articolo 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) escavatore; b) pala meccanica; c) autocarri.
Articolo 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale la ditta è tenuta a rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, allegato “E” art. 6 L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta