GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate

-    la legge regionale 19 novembre 2003, n. 19, concernente interventi urgenti per il riequilibrio dei fattori produttivi, la riconversione organizzativa funzionale e l’incentivazione all’esodo del personale delle Agenzie Formative;

-    la DG.R. 1233 del 29/11/2007, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri per la valutazione dei programmi di riequilibrio e di riconversione delle Agenzie Formative ed il Nuovo programma di misure dirette a favorire l’esodo e/o la ricollocazione occupazionale del personale dipendente a tempo indeterminato delle Agenzie Formative, con specifico riferimento all’Allegato “3” della stessa;

-    la D.G.R. n. 986 del 23.10.2008, con la quale, alla luce delle modifiche apportate alla legge 19/2003, dalla legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, è stato approvato il Programma di interventi finanziari diretti alla tutela, al sostegno ed alla ricollocazione occupazionale dei lavoratori licenziati dalle Agenzie Formative con procedura collettiva, a norma degli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91;

Preso atto, che, come riferito dal Relatore, l’attuazione delle due deliberazioni giuntali, sopra richiamate, ha evidenziato l’esigenza di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle stesse, determinate, soprattutto, dalla correlazione esistente tra la durata dell’indennità di mobilità in deroga, decisa dal Comitato regionale di intervento per le crisi aziendali e di settore (C.I.C.A.S.) in favore dei lavoratori, ed i requisiti anagrafici dagli stessi posseduti all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro;

Rilevato, infatti, che l’indennità di mobilità in deroga, per espressa previsione della L. 223/91, compete per ventiquattro, trentasei o quarantotto mesi, a seconda che il lavoratore, all’atto del licenziamento collettivo, abbia sino a quaranta anni, sino a cinquanta anni o oltre cinquanta anni;

Considerato che tra i lavoratori, destinatari o potenziali destinatari delle particolari provvidenze previste dalle due deliberazioni giuntali in considerazione, ci sono o potrebbero esserci lavoratori alla ricerca di un nuovo posto di lavoro, per i quali il trattamento di mobilità in deroga, in ragione dei limiti temporali di godimento posti dalla L. 223/91, vada a scadere prima del quadriennio previsto dal C.I.C.A.S., sebbene permangano nello stato di disoccupazione;

Constatata la necessità di dover garantire, comunque, a detti lavoratori, l’incentivo regionale nella misura massima prevista dalle DD.G.R. n. 1233/07 e n. 986/08;

Ritenuto, pertanto, al fine di rendere più agevole l’interpretazione e l’applicazione delle deliberazioni in considerazione, di dover apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni:

-     Alla D.G.R. n. 1233/07 – Allegato “3”:

1.   alla pag. 1 - lettera B) – secondo periodo – secondo rigo - la parola “quiescenza” va modificata in “vecchiaia”;

2.   detta modifica interessa anche le dichiarazioni previste in capo ai lavoratori nei punti seguenti:

-       pagina 2 – lettera E);

-       pagina 2 – lettera F);

3.   alla pag. 4 – lettera G) – primo periodo - l’articolazione dell’incentivo regionale di €. 25.000,00= (venticinquemila/00) deve essere sostituita dalla presente:

-    in pensione entro un anno        €. 12.000,00=;

-     in pensione entro due anni        €. 16.000,00=;

-     in pensione entro tre anni         €. 20.000,00=;

-     in pensione entro quattro anni  €. 25.000,00=;

4.   alla pag. 5 – lettera H) – primo periodo – l’articolazione dell’incentivo regionale di €. 25.000,00= (venticinquemila/00) deve essere sostituita dalla presente:

-     €. 6.000,00= per il primo anno di permanenza nella lista di mobilità;

-     €. 6.000,00= per il secondo anno di permanenza nella lista di mobilità;

-     €. 6.000,00= per il terzo anno di permanenza nella lista di mobilità;

-     €. 7.000,00= per il quarto anno di permanenza nella lista di mobilità.

Il lavoratore, cancellato prima dei quattro anni dalle liste di mobilità, per scadenza dei termini di permanenza ex L. 223/91, ed ancora in stato di disoccupazione, ha diritto a percepire, in un’unica soluzione, la quota residua dell’incentivo regionale già stabilito in euro 25.000,00=;

5.   alla pag. 5 – lettera I) – dopo l’ultimo periodo va inserito il seguente:

      Per le assunzioni che interverranno in corso d’anno il riparto dell’incentivo regionale, tra il lavoratore ed il datore di lavoro, sarà effettuato applicando il criterio mensile, considerando la frazione superiore a quindici giorni come mese intero.”;

-     Alla D.G.R. n. 986/08 – Allegato “1”:

      Alla pag. 5 – lettera D) dopo l’articolazione dell’incentivo regionale di €. 20.000,00= per ogni anno di permanenza del lavoratore nella lista di mobilità va inserito il seguente periodo:

      “Il lavoratore, cancellato prima dei quattro anni dalle liste di mobilità, per scadenza dei termini di permanenza ex L. 223/91, ed ancora in stato di disoccupazione, ha diritto a percepire, in un’unica soluzione, la quota residua dell’incentivo regionale, come sopra quantificato”;

Ritenuto, che le variazioni apportate alla D.G.R. 1233 del 29/11/2007 vadano applicate anche alle istanze dei lavoratori già presentate alla competente Struttura Regionale;

Dato atto che il presente provvedimento, risulta indifferibile ed urgente in quanto, perseguendo le finalità della L.R. n. 19/2003, contempla misure dirette a tutelare e sostenere una categoria di lavoratori considerata particolarmente svantaggiata, in quanto rimasta priva del posto di lavoro, a seguito di licenziamento collettivo;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione e dal Dirigente del Servizio Politiche strutturali dell’occupazione, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa, di:

1)   Apportare le seguenti modifiche ed integrazioni:

-    Alla D.G.R. n. 1233/07 – Allegato “3”:

1.   alla pag. 1 - lettera B) – secondo periodo – secondo rigo - la parola “quiescenza” va modificata in “vecchiaia”;

2.       detta modifica interessa anche le dichiarazioni previste in capo ai lavoratori nei punti seguenti:

      - pagina 2 – lettera E);

      - pagina 2 – lettera F);

3.   alla pag. 4 – lettera G) – primo periodo - l’articolazione dell’incentivo regionale di €. 25.000,00= (venticinquemila/00) deve essere sostituita dalla presente:

      - in pensione entro un anno     €. 12.000,00=;

      - in pensione entro due anni     €. 16.000,00=;

      - in pensione entro tre anni      €. 20.000,00=;

      - in pensione entro quattro anni  €. 25.000,00=;

4.   alla pag. 5 – lettera H) – primo periodo – l’articolazione dell’incentivo regionale di €. 25.000,00= (venticinquemila/00) deve essere sostituita dalla presente:

      - €. 6.000,00= per il primo anno di permanenza nella lista di mobilità;

      - €. 6.000,00= per il secondo anno di permanenza nella lista di mobilità;

      - €. 6.000,00= per il terzo anno di permanenza nella lista di mobilità;

      - €. 7.000,00= per il quarto anno di permanenza nella lista di mobilità.

      Il lavoratore, cancellato prima dei quattro anni dalle liste di mobilità, per scadenza dei termini di permanenza ex L. 223/91, ed ancora in stato di disoccupazione, ha diritto a percepire, in un’unica soluzione, la quota residua dell’incentivo regionale già stabilito in euro 25.000,00=;

5.   alla pag. 5 – lettera I) – dopo l’ultimo periodo va inserito il seguente:

      “Per le assunzioni che interverranno in corso d’anno il riparto dell’incentivo regionale, tra il lavoratore ed il datore di lavoro, sarà effettuato applicando il criterio mensile, considerando la frazione superiore a quindici giorni come mese intero.”;

-    Alla D.G.R. n. 986/08 – Allegato “1”:

      Alla pag. 5 – lettera D) dopo l’articolazione dell’incentivo regionale di €. 20.000,00= per ogni anno di permanenza del lavoratore nella lista di mobilità va inserito il seguente periodo:

      “Il lavoratore, cancellato prima dei quattro anni dalle liste di mobilità, per scadenza dei termini di permanenza ex L. 223/91, ed ancora in stato di disoccupazione, ha diritto a percepire, in un’unica soluzione, la quota residua dell’incentivo regionale, come sopra quantificato”;

2)   Stabilire che le variazioni apportate con il presente provvedimento alla D.G.R. 1233 del 29/11/2007 vadano applicate anche alle istanze dei lavoratori già presentate alla competente Struttura Regionale.

3)   Dare atto che il presente provvedimento, risulta indifferibile ed urgente in quanto, perseguendo le finalità della L.R. n. 19/2003, contempla misure dirette a tutelare e sostenere una categoria di lavoratori considerata particolarmente svantaggiata, in quanto rimasta priva del posto di lavoro, a seguito di licenziamento collettivo.

4)   Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web http://www.regione.abruzzo.it, ai fini di una sollecita informazione ai soggetti interessati.