Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11.09.2008, il Dr. Gino
Redigolo è stato nominato Commissario ad
acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore
sanitario della Regione Abruzzo che individua, tra le funzioni attribuite al
Commissario, la “revoca o modifica dei
provvedimenti regionali approvati dalla regione in carenza o difformità dal
preventivo parere di approvazione da parte dei Ministeri interessati
all’attività di affiancamento, in coerenza con le linee del Piano di rientro”;
Vista la legge regionale n.87 dell’11 dicembre 1987: “Costituzione della FI.R.A. Spa (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell’economia abruzzese” e la legge regionale n.7 del 22 gennaio 1996, e in particolare l’art.2, lett.e), ai sensi della quale la F.I.R.A. Spa può gestire i fondi comunitari, statali e regionali per conto della Regione Abruzzo;
Vista la legge regionale n.37 del 2 luglio 1999 – “Piano Sanitario Regionale 1999/2001” - che a pag.1791 del Bura n.29/1999 – ha previsto l’istituzione dell’ASR-Abruzzo – Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo, attivata con deliberazione di Giunta Regionale n.986 del 10 ottobre 2005;
Visto l’articolo 38 della legge regionale n.146 del 24 dicembre 1996 di attuazione del D.Lgs. n.502/1993 recante: “Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione del D.Lgs.n.502/1992 con il quale sono state date indicazioni circa il riordino della disciplina in materia sanitaria, così come modificato dal D.Lgs. n.517/1993” e sue successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dall’art.122 della legge regionale n.15 del 26/04/2004 e dal’articolo 16 della L.R. n. 34 del 01/10/2007 che di seguito si riporta
- comma 1: “Le Aziende provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria Unica Regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto della Aziende regionali”;
- comma 2: “ Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta Regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende Regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico-organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria”;
- comma 3: “Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell’incarico lla Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A.-FIRA S.p.A.-affinchè coordini l’attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e ella Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione”;
- Comma 4.:” E’ individuato nella Fi.r.a. S.p.A. l’organismo di gestione finanziaria.
Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL.
In particolare assolve alla funzione di gestione finanziaria dei pagamenti:
1 Gestione finanziaria dei pagamenti”
- Comma 4 bis: “E’ individuato nell’Agenzia sanitaria regionale l’organismo di monitoraggio della spesa sanitaria cui competono anche le attività di verifica dei budget assegnati alle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in base a contratti negoziali.”
- Comma 4 ter: “Le attività di cui al precedente comma 4 bis, sono propedeutiche all’emissione, da parte delle singole ASL, delle autorizzazioni ai pagamenti.”
- Comma 4 quater: “La Giunta Regionale è tenuta a rideterminare i rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del previgente comma 4 del presente articolato.”
- Comma 4 quinquies: “I soggetti incaricati dell’attuazione della presente disposizione sono tenuti a porre in essere gli atti di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.”
Preso atto:
- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 905/C del 30 settembre 2008aveva sottoposto all’esame del Consiglio Regionale una proposta di legge regionale contenente “provvedimenti urgenti ed indifferibili, “ tra i quali in particolare anche quelli modificativi dell’articolo 38 della legge regionale m. 146/1996 e s.m.i. relativi alle funzioni di gestione finanziaria dei pagamenti già affidate alla F.I.R.A. S.p.A.;
- che il Consiglio Regionale ha successivamente approvato la legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 ”Provvedimenti urgenti ed indifferibili” nella quale non sono invece stati inseriti i provvedimenti di cui al punto precedente;
In considerazione della potestà affidata al Governo, nei casi e per le finalità previste dall’art. 120 della Costituzione, di esercitare il potere sostitutivo nei confronti degli organi regionali, che gli è stato conferito dal Consiglio dei Ministri con delibera dell’11 settembre 2008 ed in considerazione del fatto che i poteri sostitutivi devono essere esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;
Ritenuto:
- che in seguito all’attribuzione all’Agenzia Sanitaria Regionale delle funzioni di monitoraggio della spesa sanitaria, stabilito dal citato art. 16 della legge regionale n. 34 del 1° ottobre 2007, non si manifesta più necessario l’esercizio della gestione finanziaria dei pagamenti da parte della FIRA S.p.A che di quell’attività costituiva il presupposto anche per motivi connessi con il contenimento della spesa;
- che nello stesso tempo, per ragioni di organicità nell’esercizio della funzione di monitoraggio, il medesimo può decorrere dal 1° gennaio 2009 in modo che possa svolgersi in maniera organizzata con riferimento al nuovo esercizio;
- che, di conseguenza, si rende necessario procedere alla sospensione degli effetti della norma in questione;
DECRETA
ART. 1
1) I commi 3 e 4 dell’art. 38 della L.R. 24
dicembre 1996, n. 146 concernente “ Norme in materia di programmazione,
contabilità, gestione e controllo delle Aziende del Servizio sanitario regionale,
in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517” sono sospesi a decorrere dal 1 gennaio 2009:
2) Le funzioni di gestione finanziaria dei pagamenti delle Aziende Sanitarie Locali attribuite alla FI.R.A. Spa cessano il 31 dicembre 2008 e la relativa convenzione si intende risolta dalla medesima data;
3) A decorrere dal 1° gennaio 2009 le Aziende Sanitarie Locali provvedono direttamente ai pagamenti attraverso la Tesoreria Unica regionale sulla base della convenzione vigente;
4) con determinazione del Direttore Regionale della Sanità sono regolati i rapporti con la FI.R.A. Spa in ordine al passaggio delle funzioni di cui al presente articolo.
ART. 2
1. il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
2. è fatto a chiunque obbligo di osservarlo e, a
chi spetti, di farlo osservare.
Pescara,
lì 17/12/2008
Il
Commissario ad acta
Dr. Gino Redigolo