IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che con D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 (come modificata dalla D.G.R. n. 12/P del 9.1.2004) è stato approvato il Programma di finanziamento di autobus urbani e suburbani con trazione a metano con una risorsa di € 4.904.431,27 utile per la sostituzione di circa n. 21 mezzi;

Che in data 6.12.2004 è stato siglato tra la Direzione Trasporti e Mobilità e la Direzione Ambiente Energia e Turismo un accordo di programma per la realizzazione di un programma comune di sviluppo dei carburanti a basso impatto ambientale nel trasporto pubblico di linea che prevede il cofinaziamento di impianti di rifornimento a metano da parte della Direzione Ambiente Energia e Turismo e il finanziamento di autobus con trazione a metano da parte della Direzione Trasporti e Mobilità;

Che in base a quanto previsto dal sopra citato Accordo, il programma viene attuato in fasi successive e la prima fase riguarderà l’obiettivo n. 1 bacino di Pescara - Chieti – Area Metropolitana con impianto su Pescara, aziende di riferimento: A.R.P.A. s.p.a. e G.T.M. s.p.a. con finanziamento di autobus alle medesime aziende e con cofinaziamento dell’impianto a metano (da ultimo la somma a carico della Direzione Ambiente è stata definita in €. 294.714,18);

Che con D.G.R. n. 2004/01228 del 26.11.2004 è stato approvato il Programma di finanziamento di impianti di rifornimento per il metano dedicati al parco rotabile delle aziende di trasporto pubblico locale che ha anche approvato sia l’accordo di programma tra l’A.R.P.A. s.p.a. e la G.T.M. s.p.a. del 25.11.04 per la realizzazione di una stazione di rifornimento per metano nel comune di Pescara e gli inerenti servizi di ingegneria ed attività tecnico – amministrative, nonché servizio triennale di manutenzione in global – service; che l’accordo di programma tra la Direzione Trasporti e Mobilità e la Direzione Ambiente Energia e Turismo poi siglato in data 6.12.2004;

Che la D.G.R. n. 11/P del 26.1.2005 (parere IV Commissione Consiliare n. 134/P/05 del 9.2.2006) ha ulteriormente previsto un finanziamento di €. 8.500.000,00 utile al finanziamento di circa n.36 autobus sempre da destinare alle aziende A.R.P.A. s.p.a. e G.T.M. s.p.a.;

Che al fine di programmare la realizzazione di detto impianto la D.G.R. n. 880/P del 31.7.2006 (parere n. 51/P/06) ha fissato il cronoprogramma delle attività da svolgere per la completa attuazione del progetto metano prevedendo la gara per la fornitura del metano, la gara impianto e global service e la gara autobus e full service;

Dato atto che la G.T.M. s.p.a., in qualità di stazione appaltante, ha comunicato con nota n. 113/D.R. del 14.4.2008 (acquisita al protocollo regionale in data 18.4.2008 con il n. 3541/DE2) l’approvazione del proprio C.d.A. degli atti di gara europea relativi sia alla stazione di pompaggio che all’acquisto di autobus e con nota n. 9958/D.R. del 14.8.2008 (acquisita al protocollo regionale in data 19.4.2008 con il n. 7009/DE2) l’approvazione del proprio C.d.A. degli atti di gara europea relativi alla fornitura di gas metano per autotrazione e l’A.R.P.A. s.p.a. con nota n. 1692 del 8.7.2008 ha comunicato che il proprio C.d.A. ha attribuito alla G.T.M. s.p.a. il ruolo di centrale di committenza e stazione appaltante per tutte le procedure concorsuali, pertanto si può ritenere che ciò attesti la piena condivisione dei citati atti di gara;

Dato atto che gli atti di gara sopracitati sono stati tutti trasmessi integralmente alla Direzione Trasporti e Mobilità;

Ritenuto, come anticipato nella nota n. 4700/DE2 del 29.5.2008, che l’approvazione degli atti di gara sia dell’impianto che dei mezzi che della fornitura del metano costituisca un avanzamento della procedura sostanziale e sufficiente a procedere alla assegnazione definitiva del numero dei mezzi finanziabili con i relativi tetti massimi di contribuzione così da consentire alle citate gare, pubblicate secondo legge, di essere attuate con una tempistica tale da consentire la più rapida possibile messa in esercizio dei mezzi;

Viste le domande di G.T.M. s.p.a. del 24.3.2004 e di A.R.P.A. s.p.a. del 29.3.2004, aggiornate con i dati attuali in possesso della Direzione Trasporti e Mobilità riferiti alle percorrenze ed ai parchi autobus delle imprese interessate;

Viste le risultanze del modello allegato alla presente Determinazione con il n. 1, già descritto ed approvato dalla D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 e dalla D.G.R. n. 2004/01228 del 26.11.2004 che assegna alla G.T.M. s.p.a. contributi utili per l’acquisto di n. 29 autobus urbani a metano nuovi di fabbrica a all’A.R.P.A. s.p.a. contributi utili per l’acquisto di n. 28 autobus suburbani a metano nuovi di fabbrica;

Dato atto che i mezzi di lunghezza minima pari 12 metri saranno finanziati secondi il tetto massimo di € 235.000,00 già fissato dalla D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 e dalla D.G.R. n. 2004/01228 del 26.11.2004;

Dato atto che, anche il relazione a quanto disposto dalla L.R. 1/2008, la dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria è obbligatoria per tutti i mezzi del programma e deve essere tale da garantire, secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all’uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella);

Dato atto che le somme spese dalle aziende per l’acquisto della dotazione per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria sono finanziate, in aumento rispetto al citato tetto massimo di € 235.000,00, di una somma massima di € 10.000,00 per n. 18 autobus urbani e n. 18 autobus suburbani in quanto ciò è stato disposto dalla D.G.R. n. 2004/01228 del 26.11.2004 che ha finanziato n. 36 mezzi a metano, mentre con riferimento a n. 11 autobus urbani e n. 10 autobus suburbani il tetto massimo di € 235.000,00 è comprensivio anche della dotazione handicap;

Dato atto che l’inserimento degli autobus di cui al presente programma comporta la contestuale estromissione di un numero pari mezzi obsoleti individuati tra quelli con maggiore vetustà (comunque pari o superiore a 15 anni) in proprietà delle aziende interessate;

Dato atto che secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 12 della L.R. 153/98, i contributi relativi al presente intervento di svecchiamento dei parchi aziendali, saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale contemporaneamente all’immissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano;

Dato atto che l’erogazione dei contributi per investimenti stabiliti con il presente piano di svecchiamento sono condizionati alle prescrizioni contenute nell’art. 12 della L.R. 153/98, ed in caso di inosservanza, alle sanzioni in esso previste;

Dato atto che per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei mezzi finanziati non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l’autobus collaudato in unico esemplare;

Dato atto che i fondi stanziati con il presente Programma sono fondi vincolati per destinazione derivanti, come già illustrato, dalla L. 194/98 e non possono essere utilizzati se non per l'acquisto dei mezzi di trasporto secondo le prescrizioni di piano; pertanto le aziende di trasporto devono utilizzare i contributi concessi esclusivamente per pagare le ditte costruttrici entro 3 giorni dalla riscossione del mandato. A tal fine si ritiene opportuno rafforzare il sistema di vincolo del contributo finanziario concesso per l'acquisto dei mezzi di t.p.l., introducendo una dichiarazione vincolante ed obbligatoria nella domanda di investimento circa il vincolo di utilizzo del contributo. A tale dichiarazione, farà da riscontro, altra dichiarazione, da rendere entro 15 giorni dalla riscossione del mandato di pagamento del contributo regionale, attestante il pagamento alla ditta costruttrice che ha fornito il mezzo all'azienda di trasporto;

Dato atto che la materiale erogazione dei contributi avverrà a seguito della realizzazione e messa in funzione, da parte delle aziende A.R.P.A. s.p.a. e G.T.M. s.p.a. di un impianto comune di rifornimento a metano come da accordo di programma siglato tra le due aziende in data in data 25.11.2004 che prevede anche un servizio triennale di manutenzione in global service, ciò pone la necessità che le società interessate attuino una tempistica degli intereventi tale da consentire che la fornitura dei mezzi avvenga solo dopo che l’impianto di rifornimento a metano sia in condizione di essere messo in esercizio;

Dato atto che il contributo regionale viene erogato al netto IVA entro i limiti dei tetti massimi qualunque sia l’allestimento dei mezzi; se l’ammontare dell’investimento è inferiore a tali limiti viene erogato il minore contributo spettante;

Visto quanto disposto dalla D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 (come modificata dalla D.G.R. n. 12/P del 9.1.2004), dalla D.G.R. n. 2004/01228 del 26.11.2004 e dalla D.G.R. n. 2004/01228 del 26.11.2004 D.G.R. n. 880/P del 31.7.2006 (parere n. 51/P/06) nonché dalla documentazione intercorsa con le imprese interessate acquisite agli atti;

Dato atto che con D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 (come modificata dalla D.G.R. n. 12/P del 9.1.2004) è stata destinata al Programma di inserimento di autobus a metano la somma di € 4.904.431,27 utile per la sostituzione di circa n. 21 mezzi e con la D.G.R. n. 11/P del 26.1.2005 (parere IV Commissione Consiliare n. 134/P/05 del 9.2.2006) è stata destinata al Programma di inserimento di autobus a metano la ulteriore somma di €. 8.500.000,00 utile per la sostituzione di circa n. 36 autobus;

Dato atto che le somme di cui sopra sono disponibili sul cap. 182427/R/07 (impegno n. 4583 con provvedimento n. 103/DE2 del 19.11.2007), sul cap. 182428/R/07 (impegno n. 4584 con provvedimento n. 103/DE2 del 19.11.2007) e sul cap. 182427 (reiscrizione in bilancio con provvedimento DD7/63 del 4.7.2008);

Dato atto della regolarità tecnica e della legittimità del presente atto rilasciato dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ed Organizzazione dei Trasporti DE2;

Ritenuto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993, n. 40 e successive modifiche;

Dato atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'ordinanza di esclusione;

Dato atto che la presente determinazione venga pubblicata sul B.U.R.A.;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa e costituente parte integrante della presente Determinazione:

1.   di assegnare, viste le risultanze del modello allegato alla presente Determinazione con il n. 1, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento nonché nella D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 (come modificata dalla D.G.R. n. 12/P del 9.1.2004), nella D.G.R. n. 2004/01228 del 26.11.2004 e nella D.G.R. n.2004/01228 del 26.11.2004 D.G.R. n. 880/P del 31.7.2006 (parere n. 51/P/06), alla G.T.M. s.p.a. contributi utili per l’acquisto di n. 29 autobus urbani a metano nuovi di fabbrica a all’A.R.P.A. s.p.a. contributi utili per l’acquisto di n. 28 autobus suburbani a metano nuovi di fabbrica;

2.   che i mezzi di lunghezza minima pari 12 metri saranno finanziati secondi il tetto massimo di € 235.000,00 già fissato dalla D.C.R. n. 121/6 del 29.12.2003 e dalla D.G.R. n. 2004/01228 del 26.11.2004;

3.   che, anche il relazione a quanto disposto dalla L.R. 1/2008, la dotazione minima per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria è obbligatoria per tutti i mezzi del programma e deve essere tale da garantire, secondo le moderne tecnologie, il quanto più comodo accesso e sicuro stazionamento al portatore di handicap obbligato all’uso di carrozzella (scivoli motorizzati e/o pedane elevatrici e attrezzatura per lo stazionamento della carrozzella);

4.   che le somme spese dalle aziende per l’acquisto della dotazione per favorire la mobilità delle persone con ridotta capacità motoria sono finanziate, in aumento rispetto al citato tetto massimo di € 235.000,00, di una somma massima di € 10.000,00 per n. 18 autobus urbani e n. 18 autobus interurbani in quanto ciò è stato disposto dalla D.G.R. n. 2004/01228 del 26.11.2004 che ha finanziato n.36 mezzi a metano, mentre con riferimento a n. 11 autobus urbani e n. 10 autobus suburbani il tetto massimo di € 235.000,00 è comprensivio anche della dotazione handicap;

5.   che l’inserimento degli autobus di cui al presente programma comporta la contestuale estromissione di un numero pari mezzi obsoleti individuati tra quelli con maggiore vetustà (comunque pari o superiore a 15 anni) in proprietà delle aziende interessate;

6.   che secondo quanto stabilito dal comma 5 dell’art. 12 della L.R. 153/98, i contributi relativi al presente intervento di svecchiamento dei parchi aziendali, saranno revocati nel caso venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale contemporaneamente all’immissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano;

7.   che l’erogazione dei contributi per investimenti stabiliti con il presente piano di svecchiamento sono condizionati alle prescrizioni contenute nell’art. 12 della L.R. 153/98, ed in caso di inosservanza, alle sanzioni in esso previste;

8.   che per quanto riguarda le caratteristiche tecniche dei mezzi finanziati non risponde ai requisiti di tipo unificato e, quindi, non è finanziabile l’autobus collaudato in unico esemplare;

9.   che i fondi stanziati con il presente Programma sono fondi vincolati per destinazione derivanti, come già illustrato, dalla L. 194/98 e non possono essere utilizzati se non per l'acquisto dei mezzi di trasporto secondo le prescrizioni di piano; pertanto le aziende di trasporto devono utilizzare i contributi concessi esclusivamente per pagare le ditte costruttrici entro 3 giorni dalla riscossione del mandato. A tal fine si ritiene opportuno rafforzare il sistema di vincolo del contributo finanziario concesso per l'acquisto dei mezzi di t.p.l., introducendo una dichiarazione vincolante ed obbligatoria nella domanda di investimento circa il vincolo di utilizzo del contributo. A tale dichiarazione, farà da riscontro, altra dichiarazione, da rendere entro 15 giorni dalla riscossione del mandato di pagamento del contributo regionale, attestante il pagamento alla ditta costruttrice che ha fornito il mezzo all'azienda di trasporto;

10. che la materiale erogazione dei contributi avverrà a seguito della realizzazione e messa in funzione, da parte delle aziende A.R.P.A. s.p.a. e G.T.M. s.p.a. di un impianto comune di rifornimento a metano come da accordo di programma siglato tra le due aziende in data in data 25.11.2004 che prevede anche un servizio triennale di manutenzione in global service, ciò pone la necessità che le società interessate attuino una tempistica degli intereventi tale da consentire che le fornitura dei mezzi avvenga solo dopo che l’impianto di rifornimento a metano sia in condizione di essere messo in esercizio;

11. che il contributo regionale viene erogato al netto IVA entro i limiti dei tetti massimi qualunque sia l’allestimento dei mezzi; se l’ammontare dell’investimento è inferiore a tali limiti viene erogato il minore contributo spettante;

12. di stabilire che le ditte assegnatarie dovranno a proprie spese apporre sulle fiancate di ciascuno degli autobus che acquisteranno con il suindicato finanziamento, in pellicola vinilica adesiva, la dicitura avente le caratteristiche di cui all'Ordinanza del Settore Trasporti Servizio Interventi Finanziari n. 9/97 del 8/8/97. Tale dicitura dovrà permanere per tutto il periodo di impiego sul t.p.l. dei mezzi e dovrà essere rinnovata in caso di deterioramento. L’accertamento della mancata presenza sul mezzo dell’adesivo di cui sopra comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell’art. 20 della L.R. 25/2007;

13. di approvare l’allegato n. 1 alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante, unitamente alle premesse della presente Determinazione;

14. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 13 febbraio 1993 n. 40 e successive modifiche;

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato, da chiunque ne abbia interesse, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Abruzzo, entro 60 (sessanta) giorni;

16. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul B.U.R.A..

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Maria Antonietta Picardi