L’AUTORITA’ COMPETENTE

(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e s.m.i.)

Omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387

per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

La Società  Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l. con sede legale a Milano in Piazza Cavour n. 7,  di seguito denominata “Proponente” nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto eolico della potenza elettrica di 1,6 MW da ubicarsi nel territorio del Comune di Tocco Da Casauria (PE) in loc. Viario.

Art. 2

L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.

Art. 3

L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni formulate nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:

1.   devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di attraversamenti con linee di telecomunicazione e l’elettrodotto non potrà essere messo in esercizio senza il relativo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale Abruzzo Molise del Ministero delle Comunicazioni - condizione del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise con nota prot. n. 007705/3°/DB del 03/09/2007;

2.   i lavori di scavo previsti all’interno della perimetrazione dell’area archeologica interessata devono essere eseguiti sotto controllo archeologico continuativo al fine di garantire la salvaguardia di resti archeologici eventualmente esistenti nell’area; a tal fine deve essere assunta a carico del progetto la documentazione scientifica dei controlli archeologici previsti, da affidare ad un archeologo professionista che possa lavorare sotto la direzione della Soprintendenza, e che sia in possesso di idoneo curriculum, che potrà essere individuato nell’elenco dei collaboratori e delle società d’archeologia iscritte all’albo della Soprintendenza e dell’I.C.C.D. del Ministero per i BB. e AA.CC.; dovrà altresì essere prevista la liquidazione delle indennità di missione del personale tecnico della Soprintendenza incaricato del controllo dei suddetti lavori che potranno essere liquidati direttamente previa trasmissione da parte della Soprintendenza delle relative tabelle, redatte secondo la vigente normativa, per un importo presunto di euro 500,00 - prescrizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui alla nota acquisita agli atti prot. n. 23846/ENau del 21/11/2007;

3.   la società deve attenersi alle direttive riguardanti la segnalazione delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, sia in fase di realizzazione, che per tutto il tempo di durata dell’attività, sino allo smantellamento della struttura; obbligo di dotare con immediatezza l’impianto della prescritta segnalazione e di comunicare formalmente, 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, con lettera raccomandata al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) Aeroporto di Pratica di Mare a Pomezia le caratteristiche e i dati tecnici dell’opera necessari per la rappresentazione sulle carte aeronautiche; obbligo di dare immediata comunicazione delle avarie agli impianti di segnalazione al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A.) – prescrizioni del Ministero della Difesa Direzione generale dei lavori e del Demanio di cui alla nota prot. n. M_D/GGEN/2/262/416357/G8 2007 del 08/11/2007;

4.   per l’attraversamento della condotta premente adduttrice con cavi elettrici interrati MT, l’ACA ha imposto con nota prot. 19877 del 28/12/2007 le seguenti prescrizioni: a) il bauletto in calcestruzzo dovrà essere esteso per 2 mt a monte e a valle della fascia di proprietà Aziendale di larghezza 3 mt. Tra l’estradosso delle condotte idriche e l’intradosso del controtubo vi dovrà essere un franco di almeno 50 cm; b) il manufatto relativo alla cabina di consegna dovrà essere ubicato a distanza non inferiore a 2 mt dalla fascia di proprietà Aziendale individuata dalla particella n. 713 del foglio di mappa n. 8;

5.   la società deve realizzare un piano di monitoraggio dei livelli acustici post operam al fine di verificare il rispetto dei valori limite di legge in materia di inquinamento acustico ad impianti funzionanti;

6.   la società deve dare comunicazione all’autorità competente dell’autorizzazione all’espianto e/o abbattimento di piante di olivo rilasciata dal servizio competente ai sensi della LR 6/2008;

7.   obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n. 26 del 9/05/2007)  di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;

5.   obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo  i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;

6.   il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.

Art. 4

L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.

E’ fatto obbligo al proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune interessato, all’Arta Dipartimentale  la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.

L’inizio dei lavori dovrà, inoltre, essere concordato a tempo debito con la Soprintendenza per i Beni Archeologici per l’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali al fine di consentire il sopralluogo congiunto e dovrà esserne data comunicazione all’ACA  che provvederà ad organizzare i controlli durante la loro esecuzione con il proprio personale tecnico.

Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Legale rappresentate della ditta deve inviare al all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimentale certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori  attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate all’art. 3 del presente provvedimento avallate da ogni singola Amministrazione competente.

Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione  all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune interessato e all’Arta Dipartimentale.

Art. 5

Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento  e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.

Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Tocco Da Casauria (PE), al Responsabile del Procedimento e all’ARTA Dipartimento Provinciale di Pescara, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.

Art. 6

Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la società F.E.R.A. Srl dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.

Art. 7

La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.

Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.

Art. 8

a)   Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative s.r.l. con sede legale a Milano in Piazza Cavour n. 7 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;

b)   Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti  nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Iris Flacco