GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso:
- che ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 e successive integrazioni e modificazioni e dell’art. 1, comma 65 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47, l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in atto all’entrata in vigore della L.R. n. 152/98 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2008;
- che ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) della predetta L.R. 59/99 e s.m.i. fino alla definizione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. n. 152/98 ed alla conseguente ridefinizione del monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale, la Giunta Regionale può disporre ristrutturazioni dei servizi purchè non venga superato il tetto delle percorrenze globalmente ammesso a contributo alla data del 01.01.1998 e i nuovi servizi abbiano le caratteristiche dei servizi minimi essenziali ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 152/98;
Considerato:
- che la società “A.R.P.A. S.p.a.” con sede in Chieti, via Asinio Herio n. 75, esercita l’autolinea “TERAMO-GIULIANOVA-PESCARA-CHIETI” (TE 01/04), in base all’atto di concessione rep. n. 130 del 30/09/1982 regolarizzato con D.G.R. 83 del 02/02/2000;
- che la società “A.R.P.A. S.p.a.” con nota n. 1203 del 12/05/2008 acquisita al prot. n. 4556/DE6 del 26/05/2008 (all. 1) ha presentato una proposta di riassetto del servizio espletato sulla predetta linea, completa di programma di esercizio e sviluppo chilometrico, diminuendo il monte chilometrico concesso per l’autolinea di 31.000 bus/km circa annui, e prevedendo una ristrutturazione comprensiva anche dell’istituzione ed eliminazione di alcune corse, nonché talune variazioni di orario, come specificato nella successiva nota prot. 2022 del 26/08/2008, acquisita al prot. 7243/DE6 del 01/09/2008, che si allega alla presente Deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (all. 2);
Dato atto che le istanze di riassetto traggono origine da numerose richieste pervenute all’ARPA S.p.a. circa la necessità di una ristrutturazione del servizio di trasporto in particolare per migliorare anche i collegamenti per L’Aquila e Roma, e che non esistono altre aziende di bacino che potrebbero essere coinvolte nella ipotesi di ristrutturazione della linea così come proposta;
Rilevato che tale ristrutturazione risponde al requisito di servizio minimo essenziale per il pendolarismo scolastico, lavorativo e per spostamenti per raggiungere i servizi amministrativi di riferimento e non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
Ritenuto pertanto di poter autorizzare ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) e lett. d/bis) della predetta L.R. 59/99 e s.m.i. il riassetto della autolinea “TERAMO-GIULIANOVA-PESCARA-CHIETI” (TE 01/04) esercitata dall’ARPA S.p.a come da programma di esercizio e sviluppo chilometrico di cui alla nota dell’ARPA S.p.a. n. 1203 del 12/05/2008, acquisita al prot. n. 4556/DE6 del 26/05/2008 (all. 1), con le modalità specificate nel dettaglio nella successiva nota prot. 2022 del 26/08/2008, acquisita al prot. 7243/DE6 del 01/09/2008 (all. 2), da esercitare senza oneri a carico del bilancio regionale;
Vista la Legge Regionale n. 77/99;
Viste le Leggi Regionali n. 59/99, n. 152/98, n. 47/2006 e successive integrazioni e modificazioni;
Preso atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di TPL e Politica Tariffaria della Direzione Trasporti e Mobilità con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità e ne dichiara l’indifferibilità e l’urgenza in quanto ristrutturazione diretta a soddisfare esigenze di mobilità;
A VOTI UNANIMI E PALESI
ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
DELIBERA
1. Di autorizzare ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) e lett. d/bis) della L.R. 59/99 e s.m.i. il riassetto della autolinea “TERAMO-GIULIANOVA-PESCARA-CHIETI” (TE 01/04) esercitata dall’ARPA S.p.a come da richiesta prot. n. 1203 del 12/05/2008, acquisita al prot. n. 4556/DE6 del 26/05/2008, con le modalità specificate nel dettaglio nella successiva nota prot. 2022 del 26/08/2008, acquisita al prot. 7243/DE6 del 01/09/2008, note che, allegate al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale (all. 1, 2);
2. Di specificare che la presente autorizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto non comporta aumenti chilometrici nell’ambito del tetto delle percorrenze ammesse a contribuzione regionale, ma una diminuzione di percorrenza di 31.000 bus/km circa annui, che potrà essere utilizzata per il soddisfacimento di servizi minimi essenziali di cui all’art. 13 della L.R. 152/98;
3. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle linee di T.PL e Politica Tariffaria di notificare il presente atto alla società “A.R.P.A S.p.a.” con sede in Chieti, via Asinio Herio n. 75, al Servizio Economico Finanziario del TPL e Controllo di Gestione, e al Servizio Pianificazione Territoriale e Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue allegato