COMMISSARIO AD ACTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA
PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI
DEL SETTORE SANITA’ DELLA REGIONE ABRUZZO
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11/09/2008)

Pescara, 11 Dicembre 2008

N. 08/08 del Registro delle deliberazioni

Oggetto:

Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni psicoriabilitative erogate dalla rete privata per l’anno 2008; Budget definitivo 2008 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre 2008 con cui è stato nominato il Dott. Gino Redigolo Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario per mezzo di specifici interventi prioritari;

Visto il D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e sue modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, siccome modificato e integrato, che dispone che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Visto l’art. 6, comma 6, L. 724 del 1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento;

Visto l’art. 2, comma 8, L. 549 del 1995, che dispone che le regioni e le unità sanitarie locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, con le strutture pubbliche private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;

Visto l’art. 32, comma 8, L. 449 del 1997, che dispone che le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presìdi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il comma 9 dello stesso art. 32 della L. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma;

Visto l’art. 1, comma 796, L. 296/2006;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale del 28.02.2005, n. 201 recante: “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalle strutture residenziali psicoriabilitative private per il triennio 2005-2007 - Definizione del budget complessivo 2005 e ripartizione dello stesso per singolo erogatore privato”;

Dato atto che i contratti negoziali a suo tempo stipulati con le strutture provvisoriamente accreditate hanno avuto la loro scadenza naturale il 31.12.2007;

Visto l’accordo sottoscritto tra il Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e la Regione Abruzzo per l’approvazione del piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180 della Legge n. 311/2004;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 13.03.2007, n. 224: “Approvazione dell’Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Abruzzo per l’approvazione del Piano di Rientro di Individuazione degli Interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2004 n. 311” con la quale è stato approvato il citato accordo;

Visto il D.L. 7.10.2008, n. 154 recante: “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”;

Considerato che gli interventi individuati dal Piano di Rientro sono per la Regione Abruzzo vincolanti;

Considerato che la Regione Abruzzo nell’adottare le misure riguardanti l’attribuzione del budget per l’anno 2008 e la sottoscrizione degli accordi con gli erogatori è, pertanto, tenuta a rispettare il deficit programmato dal piano di rientro onde evitare in tal modo ulteriori interventi anche di carattere fiscale;

Considerato che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto “patto di stabilità economica e finanziaria”;

Rilevato che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che con sentenza n. 499/2003 ha stabilito che “la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica”;

Considerato pertanto che il Budget e la sottoscrizione dell’accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l’erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa;

Considerato che la Giunta Regionale, per i suddetti motivi, ha approvato in data 28 gennanio 2008 la Deliberazione di Giunta Regionale numero 46, avente ad oggetto “D.G.R. n. 224/2007-Piano di risanamento del sistema sanitario regionale 2007/2009 - Definizione del tetto massimo di spesa per l’anno 2008 con attribuzione provvisoria per ciascuno erogatore privato accreditato in materia di prestazioni psicoriabilitative”;

Considerato

-    che si è giunti quasi alla fine del corrente anno, per cui occorre procedere con la massima urgenza alla definizione dei tetti di spesa per singolo erogatore relativamente all’anno 2008, tenendo anche conto che i singoli erogatori già hanno proceduto in gran parte alla rispettiva produzione di attività sulla base della summenzionata Deliberazione n. 46/08;

-    che, altresì, la predetta deliberazione non è stata contestata dagli erogatori di prestazioni psicoriabilitative;

Considerato che per l’anno 2008, relativamente alle tipologie di prestazioni sanitarie psicoriabilitative, al piano delle prestazioni il budget da poter assegnare in coerenza con i vincoli apposti dal Piano di risanamento del S.S.R. è quello di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione;

Vista la L.R. 31.7.2007 n. 32 (B.U.R.A. 17 agosto 2007, n. 46.), recante “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, ed in particolare l’art. 8, commi 1 e 2, che impegnano la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, a definire l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dall'art. 8-quinques, del D.Lgs. n. 502/1992;

Dato atto che la Giunta Regionale, ai sensi della normativa sopra citata, ha approvato in data 23 giugno 2008 la deliberazione n. 570/P avente ad oggetto “Definizione dell’ambito di applicazione degli accordi contrattuali e le linee-guida sulla stesura degli stessi ai sensi dell’art. 8, L.R. 31.07.2007 n. 32” - resa esecutiva con parere della V^ Commissione Consiliare n. 134/P/08 del 24.09.2008 – così come modificata con Deliberazione del Commissario ad acta n. 02/08 del 24.10.2008;

Considerato che la suddetta Deliberazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale, ed in particolare all’art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale 31.07.2007 n. 32 definisce le funzioni regionali e delle Aziende Sanitarie Locali nella materia di che trattasi, che qui si intendono integralmente trascritte;

Dato atto del parere espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità in merito alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO
per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa
che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

DELIBERA

1.   Di dare atto che le strutture private erogatrici di prestazioni psicoriabilitative sono quelle di cui al prospetto allegato 1 che forma parte integrale e sostanziale del presente deliberato;

2.   Di fissare il budget definitivo relativo alla spesa 2008 per i servizi di psicoriabilitazione privata in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo, in € 29.668.962,28 (euro ventinovemilioniseicentosessantottomilanovecentosessantadue/28), invalicabile, così come ripartito tra i singoli erogatori nell’allegato 1 di cui in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.   di approvare, relativamente alle prestazioni rese a pazienti residenti nella Regione Abruzzo, il numero e la tipologia di prestazioni per ciascun erogatore, così come ripartito tra i singoli erogatori nell’allegato 1 di cui in premessa;

4.   Di stabilire il controllo e la verifica delle prestazioni in termini di appropriatezza e di legittimità attraverso le disposizioni attualmente vigenti, a cui si rimanda integralmente;

5.   Di dare atto che per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa ed ai provvedimenti a tutt’oggi vigenti, a cui si rimanda integralmente;

6.   Di approvare il modello di contratto negoziale per le prestazioni di assistenza psicoriabilitativa riportato in allegato (allegato 2), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

7.   Di stabilire che i suddetti contratti dovranno essere sottoscritti dagli erogatori di prestazioni psicoriabilitative accreditati entro dieci giorni dalla notifica del presente deliberato a seguito di formale convocazione, e che, in caso di mancata sottoscrizione, sarà sospeso l’accreditamento dell’erogatore inadempiente, ai sensi dell’articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, della legge n. 502/92 e sue integrazioni e modificazioni;

8.   di stabilire che ciascun Direttore Generale / Legale Rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali, proceda all’adozione di tutti gli atti amministrativi che si rendessero necessari in relazione al contratto di cui all’Allegato 2 di cui al punto 7 del presente deliberato;

9.   di disporre che il presente provvedimento venga inviato ai Direttori Generali delle ASL e sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il Commissario ad acta

Dr. Gino Redigolo

Seguono allegati