L’AUTORITA’ COMPETENTE
(D.G.R. 351 del 12/04/2007 e
s.m,i.)
Omissis
AUTORIZZA
ai sensi dell’art. 12 del
D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387
per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:
Art. 1
la Società Lucania Power srl con sede legale a Potenza (PZ) in via Vaccaro n° 67, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03, alla costruzione e all’esercizio di un impianto produzione di energia elettrica da biogas di discarica della potenza elettrica di 660 KW da ubicarsi nella discarica del Comune di Cupello (CH) in località C.da Valle Cena.
Art. 2
L’impianto e le opere connesse devono essere realizzate in conformità al progetto definitivo approvato nella conferenza dei servizi, allegato al presente provvedimento e depositato agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA.
Art. 3
L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni espresse nell’ambito del procedimento autorizzativo dalle Amministrazioni interessate e di seguito riportate:
1. obbligo di caratterizzare il biogas nelle fasi iniziali di esercizio e inviare le risultanze analitiche all’Autorità Competente e al dipartimento ARTA di San Salvo per confermare il QRE approvato oppure aggiornare lo stesso secondo i limiti del D.Lgs 133/05;
2. obbligo di effettuare 2 (due) controlli durante la marcia controllata e 1 (un) autocontrollo con frequenza semestrale;
3. nelle aree vincolate per scopi idrogeologici ai sensi dell’art. 1 del R.D. 3267/1923, gli eventuali movimenti di terra devono essere preventivamente autorizzati dall’Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Chieti - condizione dell‘Ispettorato Ripartiinentaie delle Foreste di Chieti acquisita in sede di conferenza dei servizi del 24/10/2007;
4. l’elettrodotto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni - prescrizione dell’ispettorato Territoriale Abruzzo/Molise prot 009368/808/GH/IAC del 25/10/2007;
5. obbligo di rispettare la procedura di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti di cui al D.M. 406/98 e s.m.i;
6. obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, secondo la naturale vocazione, a seguito della dismissione dell’impianto e pertanto, ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A della D.G.R. 351/07 (B.U.R.A. n° 26 del 9/05/2007) di stipulare una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) o di versare un deposito cauzionale a favore del Comune interessato, pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario;
7. obbligo di corrispondere sin dall’attivazione dell’impianto l’importo relativo alla compensazione ambientale secondo i criteri che saranno definiti dalla Regione ai sensi della L.R. 27/06;
8. il Proponente deve rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.
Art. 4
L’inizio dei lavori per la realizzazione dell’impianto e delle opere connesse all’esercizio dello stesso deve essere effettuato entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento.
E’ fatto obbligo al Proponente di comunicare all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune interessato, all’Arta Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione.
Quindici giorni dopo la conclusione dei lavori, il Proponente deve inviare all’Autorità Competente e all’Arta Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori attestante la conformità dell’opera realizzata al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni riportate all’art. 3 del presente provvedimento avallate da ogni singola Amministrazione competente.
Quindici giorni prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, ne deve essere data comunicazione all’Autorità Competente, al Sindaco del Comune interessato e all’Arta Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo e trasmessa, all’Autorità Competente, copia di iscrizione all’Albo Gestioni Rifiuti.
Art. 5
Il Proponente deve inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di funzionamento dell’impianto e i dati certificati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale stesso.
Il Proponente ha l’obbligo di comunicare immediatamente al Sindaco del Comune di Cupello (CH), al Responsabile del Procedimento e all’ARTA Dipartimento Sub Provinciale di San Salvo, eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti e situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza.
Art. 6
Al fine di consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell’impianto la Società Lucania Power srl dovrà consentire al personale della Regione Abruzzo o da essa delegato il libero accesso all’impianto stesso.
Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell’impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 3, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze.
Art. 7
La presente Autorizzazione Unica ha durata triennale relativamente alla costruzione dell’impianto, salvo richiesta di proroga e durata quinquennale relativamente all’esercizio del medesimo.
Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio, il Proponente è tenuto a presentare apposita domanda allo Sportello Regionale per l’Energia, almeno tre mesi prima della data di scadenza della autorizzazione. Nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, l’esercizio degli impianti può continuare anche dopo la scadenza dell’autorizzazione, alle stesse condizioni previste dal presente provvedimento.
Ogni modifica al progetto autorizzato deve essere preventivamente comunicata allo S.R.E. che entro 30 giorni ne dà comunicazione in caso di modifica sostanziale ovvero aggiorna l’autorizzazione e le relative condizioni in caso di modifica non sostanziale.
Art. 8
a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Società Lucania Power s.r.l. con sede legale a Potenza (PZ) in via Vaccaro n° 67 nella persona del Legale Rappresentante pro tempore;
b) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio e al B.U.R.A. per la relativa pubblicazione.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco