IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1)    di prorogare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., e della L.R. n. 45/07, l’autorizzazione regionale n. DF3/107 del 13.11.2003 all’esercizio dell’impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ubicato nel Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, Via G.Galilei, n. 36, al foglio di mappa catastale n. 15 particelle n. 1128, 1127, 1899, 1900, 275, parte della 674, per una superficie di 5.000 mq e una potenzialità di 500 veicoli per anno per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla fase D15 dell’Allegato B e alla fase R13 dell’Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

2)    di stabilire che in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 45/07, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto è concessa per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge,

3)    di stabilire che la proroga concessa al precedente punto 1) è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione tecnica inviata dalla Ditta, nostro prot. n. 27602/DN3 del 12.11.2008, consistente in:

1.               “Relazione tecnica integrativa Piano di adeguamento D.Lgs. 209 del 24.06.2003, per il rinnovo dell’autorizzazione regionale n. DF3/107 del 13/11/2003 e Determina n. DN3/223 del 11/07/2008 per la gestione di un centro di autodemolizione. Relazione tecnica” del 23.10.2008, predisposta dal ECE s.r.l.,

2.               “Relazione tecnica integrativa Piano di adeguamento D.Lgs. 209 del 24.06.2003, per il rinnovo dell’autorizzazione regionale n. DF3/107 del 13/11/2003 e Determina n. DN3/223 del 11/07/2008 per la gestione di un centro di autodemolizione. Piano di ripristino” del 23.10.2008, predisposta dal ECE s.r.l.,

3.    Tav. 1 rev 01, Layout aree di stoccaggio superficie scoperte pavimentate in CLS e struttura coperte, del 27.10.2008, a firma del Dott. Arch. Gino Micozzi;

4.    Tav. 2 rev 01, Particolare linea di raccolta acque meteoriche e impianti trattamento acque, del 27.10.2008, a firma del Dott. Arch. Gino Micozzi;

5.    Tav. 3 rev 01, Layout aree oggetto di adeguamento con pavimentazione in CLS, del 27.10.2008, a firma del Dott. Arch. Gino Micozzi;

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1; All. 2, All. 3, All. 4, All. 5),

4)    di stabilire che per quanto concerne l’attività di autodemolizione, i codici in ingresso sono i seguenti:

 

 

CODICE CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

16 01 04*

Veicoli fuori uso.

16 01 06

Veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose.

5)    di stabilire che i seguenti codici di rifiuto potranno essere trattati solo in uscita dall’impianto:

 

CODICI CER

DESCRIZIONE RIFIUTO

13 01 10*

Oli per circuiti idraulici, non clorurati.

13 01 11*

Oli sintetici per circuiti idraulici.

13 02 04*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati

13 02 05*

Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

13 02 06*

Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione.

13 02 07*

Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente

biodegradabile.

13 05 06*

Oli prodotti della separazione olio - acqua.

13 07 01*

Olio combustibile e carburante diesel

13 07 02*

Petrolio

13 07 03*

Altri carburati (comprese le miscele)

14 06 01*

Clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 01 03

Pneumatici fuori uso.

16 01 07*

Filtri dell’olio.

16 01 08*

Componenti contenenti mercurio.

16 01 09*

Componenti contenenti PCB

16 01 10*

Componenti esplosivi (ad esempio (“air bag”).

16 01 11*

Pastiglie per freni contenenti amianto.

16 01 12

Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11.

16 01 13*

Liquidi per freni.

16 01 14*

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose.

16 01 15

Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14.

16 01 16

Serbatoi per gas liquido.

16 01 17

Metalli ferrosi.

16 01 18

Metalli non ferrosi.

16 01 19

Plastica.

16 01 20

Vetro.

16 01 21*

Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14.

16 01 22

Componenti non specificati altrimenti.

 

 

16 06 01*

Batterie al piombo.

16 08 01

Catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07).

16 08 03

Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 05*

Catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 07*

Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

19 10 04

Fluff-frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03.

 

6)    di confermare condizioni e prescrizioni contenute nella sopra citata autorizzazione regionale n. DF3/107 del 13.11.2003, per quanto applicabili;

7)    di sospendere, per le motivazioni riportate in premessa, la Determina dirigenziale n. DN3/223 dell’11.07.2008, in riferimento alle sole condizioni e prescrizioni relative all’ampliamento delle aree per l’attività di autodemolizione;

8)    di stabilire che la sospensione del provvedimento n. DN3/223 dell’11.07.2008, permane fino all’adozione di un nuovo provvedimento autorizzativo regionale;

9)    di obbligare la Ditta al pieno e puntuale rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nella già citata nota redatta dall’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale di Teramo, ns prot. n. 26868/DN3, contenente la relazione del sopralluogo effettuato in data 16.10.2008, i cui elementi essenziali sono indicati in premessa;

10)  di prescrivere, infine, che le operazioni di trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.    effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;

b.    effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.               rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03 e s.m.i., etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.               rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.    eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

11)  di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:

a.    il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.    le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

c.               l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

12)  di dare atto che il presente provvedimento autorizza l’esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso per le categorie di veicoli a motore, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003 e s.m.i., mentre per quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i;

13)  di obbligare la Ditta AUTODEMOLIZIONI DI CIALINI E. & C. S.A.S., beneficiaria della presente autorizzazione a produrre, entro trenta (30) giorni dalla notifica del presente provvedimento, certificazione attestante la proroga del contratto stesso per un periodo congruo e secondo gli schemi contrattuali previsti dalla D.G.R. n. 790/07, in caso contrario si stabilisce che il termine di validità temporale della presente autorizzazione è fissata al giorno 13.11.2010;

14)  di stabilire che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;

15)  di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;

16)  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 45/07;

17)  di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;

18)  di richiamare la Ditta AUTODEMOLIZIONI DI CIALINI E. & C. S.A.S. autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n.152/06 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;

19)  di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di S. Egidio alla Vibrata (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Teramo;

20)  di redigere il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta AUTODEMOLIZIONI DI CIALINI E. & C. S.A.S. – Via G. Galilei n. 36 – 64016 S. EGIDIO ALLA VIBRATA (TE);

21)  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini