IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   dare atto che nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni da parte di cittadini, sono state presentate, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente dell’Area competente, mentre la Provincia, con delibera del Consiglio Provinciale n. 39 del 3.6.2008, ha formulato tre osservazioni;

2)      controdedurre alle osservazioni della Provincia, così come di seguito riportato:

-    la prima osservazione viene accolta, conseguentemente, l’altezza viene riportata a ml 12.60, vengono, inoltre, mantenuti la stessa sagoma e il medesimo ingombro dell’edificio preesistente, tale da configurarsi come demolizione e ricostruzione fedele all’attuale immobile;

-    la seconda osservazione viene accolta, pertanto, l’art. 5, comma 7, viene integrato con quanto di seguito riportato: “Ogni abitazione dovrà disporre, come pertinenza, di almeno un locale destinato ad autorimessa o di un posto auto in autorimessa comune, in misura non inferiore a mq. 18 per ogni unità immobiliare. I requisiti minimi dovranno essere: lunghezza ml 5.00, larghezza ml 2.50, altezza ml 2.10;

-           relativamente alla terza osservazione, si precisa che non vi è cambio di destinazione d’uso, da ricettivo a residenziale, in quanto il P.R.G. vigente include l’immobile in zona B2, isolato 124. Detta zonizzazione trova conferma anche nella variante generale al P.R.G. adottata, che include l’area in zona B2d;

3)   dare atto che, l’accoglimento delle osservazioni presentate dalla Provincia, ha comportato la rielaborazione delle  norme tecniche di attuazione e delle tavole grafiche nn. 7a, 7b, 8a, 8b, 8c e 9;

4)   approvare, ai sensi dell’art. 20, comma 6, della L.R. 18/83 nel testo vigente, il piano di recupero di iniziativa privata relativo all’immobile del “Cinema Teatro Ariston“ in zona B2, presentato dalla società F.lli Ettorre s.n.c., redatto dall’arch. Roberto Di Pizio, costituito da: relazione tecnica, relazione geologica, computo metrico opere di urbanizzazione, documentazione catastale, documentazione fotografica, norme tecniche di attuazione, schema di convenzione e n. 11 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;

5)   individuare, nel Dirigente dell’Area Servizi alla Collettività e Territorio, il soggetto incaricato ad intervenire alla stipula della convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà   di apportare in essi le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell’Ente.

IL PRESIDENTE

Filipponi Gabriele

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dr. Donato Simeone