IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
- per le ragioni riportate in premessa -
1) i Sindaci, sentiti i competenti Servizi
Veterinari delle Aziende SS.LL., devono provvedere ad autorizzare, nel periodo
che va dal 1° dicembre 2008 al 31 gennaio 2009, la macellazione a domicilio dei
suini per uso familiare, individuando i luoghi riservati alle visite ispettive
della carni e stabilendo un calendario per l’espletamento dei predetti
controlli; resta inteso che le carni non possono essere immesse nel circuito
commerciale, ma destinate all’esclusivo consumo familiare;
2) il servizio di ispezione delle carni deve
essere effettuato da Medici Veterinari dipendenti delle Aziende SS.LL.. Solo in
casi eccezionali e di documentata impossibilità di questi ultimi, possono
essere incaricati veterinari libero-professionisti, precisando che l’incarico
assume carattere specifico di rapporto libero-professionale;
3) i proprietari di suini che intendano
usufruire della possibilità di macellare a domicilio, dopo aver ottemperato ai
previsti adempimenti amministrativi - ferme restando le disposizioni relative
alla profilassi della trichinosi e dell’echinococcosi/idatidosi - devono
sottoporre i visceri degli animali macellati ai seguenti controlli;
a) esame visivo della lingua e parte della gola.
Asportazione delle amigdale;
b) esame visivo dei polmoni, della trachea e
dell’esofago. Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici.
La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi, devono essere aperte
mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo
inferiore, trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea;
tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal
consumo umano;
c) esame visivo del pericardio e del cuore;
quest’ultimo deve essere inciso longitudinalmente, in modo da aprire i
ventricoli e tagliare il settore interventricolare ;
d) esame visivo del diaframma, del fegato, dei
linfonodi periportali; palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;
e) esame visivo e, se necessario, palpazione
della milza; esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei
linfonodi renali; esame visivo della pleura e del peritoneo;
4) la macellazione degli animali deve avvenire,
di norma, negli impianti autorizzati, agevolando l’utilizzo degli stessi anche
mediante sedute separate e al di fuori del consueto orario di funzionamento:
ove ciò non fosse possibile, i Sindaci autorizzano la macellazione a domicilio;
5) i comuni interessati avranno cura di garantire
la possibilità di effettuare i controlli sanitari all’interno di strutture
anche ridotte, ma riconosciute igienicamente idonee dai Servizi Veterinari
delle Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti, anche per consentire un
corretto smaltimento di organi che, ove sequestrati, devono essere distrutti in
conformità delle norme previste dal Reg. 1774/02 e successive modificazioni;
6) nei giorni che precedono la macellazione,
l’allevatore deve segnalare al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria
Locale competente, ogni eventuale alterazione fisio-patologica dell’animale. Lo
stesso Servizio può disporre in proposito una visita veterinaria in loco, a
seguito della quale stabilisce se ammettere o meno alla macellazione gli
animali in questione;
7) nelle zone infette per la Malattia
Vescicolare dei Suini, la macellazione a domicilio dei suini per uso familiare
è consentita, nelle zone di sorveglianza, nei limiti previsti dalla
legislazione sanitaria vigente, mentre è soggetta ad ulteriori restrizioni
sanitarie nelle zone di protezione;
8) i servizi veterinari preposti, ognuno per la
propria competenza, dovranno intensificare i controlli, onde scongiurare rischi
di insorgenza e diffusione di malattie infettive; sono incaricati, inoltre, di
trasmettere al Servizio Veterinario Regionale, entro il trenta aprile di ogni
anno, tutta la documentazione afferente l’attività svolta, avendo anche cura di inserire i dati
relativi sul S.I.V.R.A. (Sistema Informativo Veterinario della regione
Abruzzo);
9) in caso di sospetto, l’intera carcassa ed
organi, devono essere sottoposti ad ispezione e, al riguardo, vanno effettuati
tutti gli accertamenti necessari ad escludere rischi per la salute umana.
Qualora le carni venissero dichiarate non idonee, dovranno essere sequestrate e
distrutte;
10) in caso di eventuale positività all’esame
trichinoscopico, le carni dovranno essere avviate a distruzione. In nessun caso
comunque, potranno essere utilizzate per l’alimentazione umana;
11) la tariffa da applicare per l’ispezione sanitaria,
è quella prevista dal tariffario regionale approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2183 del 15.10.1999;
12) di
trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della
Sanità ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R. n. 7 del 10 maggio 2002;
13) di pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe
Bucciarelli