IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

- per le ragioni riportate in premessa -

1)   i Sindaci, sentiti i competenti Servizi Veterinari delle Aziende SS.LL., devono provvedere ad autorizzare, nel periodo che va dal 1° dicembre 2008 al 31 gennaio 2009, la macellazione a domicilio dei suini per uso familiare, individuando i luoghi riservati alle visite ispettive della carni e stabilendo un calendario per l’espletamento dei predetti controlli; resta inteso che le carni non possono essere immesse nel circuito commerciale, ma destinate all’esclusivo consumo familiare;

2)   il servizio di ispezione delle carni deve essere effettuato da Medici Veterinari dipendenti delle Aziende SS.LL.. Solo in casi eccezionali e di documentata impossibilità di questi ultimi, possono essere incaricati veterinari libero-professionisti, precisando che l’incarico assume carattere specifico di rapporto libero-professionale;

3)   i proprietari di suini che intendano usufruire della possibilità di macellare a domicilio, dopo aver ottemperato ai previsti adempimenti amministrativi - ferme restando le disposizioni relative alla profilassi della trichinosi e dell’echinococcosi/idatidosi - devono sottoporre i visceri degli animali macellati ai seguenti controlli;

a)   esame visivo della lingua e parte della gola. Asportazione delle amigdale;

b)  esame visivo dei polmoni, della trachea e dell’esofago. Palpazione dei polmoni e dei linfonodi bronchiali e mediastinici. La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi, devono essere aperte mediante taglio longitudinale e i polmoni devono essere incisi nel loro terzo inferiore, trasversalmente alle ramificazioni principali della trachea; tuttavia dette incisioni non sono necessarie quando i polmoni sono esclusi dal consumo umano;

c)   esame visivo del pericardio e del cuore; quest’ultimo deve essere inciso longitudinalmente, in modo da aprire i ventricoli e tagliare il settore interventricolare ;

d)  esame visivo del diaframma, del fegato, dei linfonodi periportali; palpazione del fegato e dei suoi linfonodi;

e)   esame visivo e, se necessario, palpazione della milza; esame visivo dei reni e incisione, se del caso, dei reni e dei linfonodi renali; esame visivo della pleura e del peritoneo;

4)   la macellazione degli animali deve avvenire, di norma, negli impianti autorizzati, agevolando l’utilizzo degli stessi anche mediante sedute separate e al di fuori del consueto orario di funzionamento: ove ciò non fosse possibile, i Sindaci autorizzano la macellazione a domicilio;

5)   i comuni interessati avranno cura di garantire la possibilità di effettuare i controlli sanitari all’interno di strutture anche ridotte, ma riconosciute igienicamente idonee dai Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL. territorialmente competenti, anche per consentire un corretto smaltimento di organi che, ove sequestrati, devono essere distrutti in conformità delle norme previste dal Reg. 1774/02 e successive modificazioni;

6)   nei giorni che precedono la macellazione, l’allevatore deve segnalare al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale competente, ogni eventuale alterazione fisio-patologica dell’animale. Lo stesso Servizio può disporre in proposito una visita veterinaria in loco, a seguito della quale stabilisce se ammettere o meno alla macellazione gli animali in questione;

7)   nelle zone infette per la Malattia Vescicolare dei Suini, la macellazione a domicilio dei suini per uso familiare è consentita, nelle zone di sorveglianza, nei limiti previsti dalla legislazione sanitaria vigente, mentre è soggetta ad ulteriori restrizioni sanitarie nelle zone di protezione;

8)   i servizi veterinari preposti, ognuno per la propria competenza, dovranno intensificare i controlli, onde scongiurare rischi di insorgenza e diffusione di malattie infettive; sono incaricati, inoltre, di trasmettere al Servizio Veterinario Regionale, entro il trenta aprile di ogni anno, tutta la documentazione afferente l’attività svolta,  avendo anche cura di inserire i dati relativi sul S.I.V.R.A. (Sistema Informativo Veterinario della regione Abruzzo);

9)   in caso di sospetto, l’intera carcassa ed organi, devono essere sottoposti ad ispezione e, al riguardo, vanno effettuati tutti gli accertamenti necessari ad escludere rischi per la salute umana. Qualora le carni venissero dichiarate non idonee, dovranno essere sequestrate e distrutte;

10) in caso di eventuale positività all’esame trichinoscopico, le carni dovranno essere avviate a distruzione. In nessun caso comunque, potranno essere utilizzate per l’alimentazione umana;

11) la tariffa da applicare per l’ispezione sanitaria, è quella prevista dal tariffario regionale approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2183 del 15.10.1999;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore Regionale della Sanità ai sensi dell’art. 16 comma 10 della L.R.  n. 7 del 10 maggio 2002;

13) di pubblicare la presente Deliberazione sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Giuseppe Bucciarelli