IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. di
autorizzare la Società ABBONDANZIA FRANCESCO S.r.l. alla
gestione parziale dell’impianto sito in località “Pescara secca”, nel Comune di
Rosciano (PE), già autorizzato con provvedimento regionale n. DN3/64 del
15/05/2007, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, nelle condizioni in
sui si trovava alla data di presentazione della istanza, così come risultante
dalla seguente documentazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
- “Relazione tecnica da allegare alla
richiesta di avvio parziale della attività di gestione dei rifiuti”, del
03.11.2008, a firma del Dott. Luigi Lavalle;
- “Planimetria generale impianto
oggetto di agibilità parziale”, del 04.11.2008, a firma dell’ing. Di Rosa
Nando.
2. di
stabilire che, in virtù di quanto precisato in premessa, l’autorizzazione di
cui al precedente punto 1) è concessa in via provvisoria dalla data di adozione
del presente provvedimento e fino al 06.05.2009, al fine di consentire
l’ultimazione delle opere residue, conformemente a quanto autorizzato con
provvedimento n. DN3/64 del 15.05.2007,
3. Di confermare, tutte le ulteriori condizioni
e prescrizioni contenute nella Determinazione n. DN3/64 del 15.05.2007, che
allo stato attuale viene temporaneamente e improrogabilmente, fino al
06.05.2009, sostituita, in parte, dalla presente autorizzazione;
4. Di obbligare la Ditta al pieno e puntuale
rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nella già citata nota
redatta dall’A.R.T.A. – Dipartimento provinciale di Pescara, ns prot. n.
27321/DN3, contenente la relazione del sopralluogo effettuato in data
06.11.2008, i cui elementi essenziali sono indicati in premessa;
5. Di prescrivere che la Ditta provveda
relativamente a tutto l’impianto così come autorizzato con Determina
Dirigenziale n° DN3/64 del 15.05.2007, entro la scadenza della presente
autorizzazione, a comunicare, con le modalità previste dalla normativa vigente,
la documentazione tecnica attestante l’avvenuta ultimazione dei lavori, nonché
il certificato di collaudo dell’impianto, l’elenco dei codici CER, eventuale e
dettagliata planimetria dalla quale emerga l’attività di autodemolizione
distinta dalle altre attività come lo stoccaggio, la messa in riserva e il
recupero dei rifiuti, in merito al cui
contenuto lo scrivente Servizio si riserva gli approfondimenti previsti dalla
normativa vigente e/o l’adozione di ulteriori provvedimenti;
6. Di prescrivere, infine, che le operazioni di
trattamento, di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.Lgs 209/03 e s.m.i.,
siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal D.Lgs. n. 152/06
ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato i del D.Lgs. 209/03 e s.m.i.,
nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le
operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato
I, punto 5 del D. Lgs. n° 209/03 e s.m.i.;
b. effettuare le operazioni per la messa
in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03 e s.m.i., prima
di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente, nell'esercizio
delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D. Lgs.209/03
e s.m.i., etichettati o resi in
altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di
deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
7. Di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi
6, 7 e 8 del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza
del veicolo fuori uso possono essere
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive
modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione
singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
c. l'utilizzazione, da parte della
ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture
rilasciate al cliente.
8. Di dare atto che il presente provvedimento
autorizza l’esercizio del centro di raccolta veicoli a motore fuori uso ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.209/2003 e s.m.i., mentre per
quanto riguarda la prosecuzione della gestione delle categorie veicoli fuori
uso non ricomprese nel suddetto articolo, si applicano, per espressa
disposizione della norma, le disposizioni di cui all’art. 231, comma 13, del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
9. Di riservarsi l’accertamento della
sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui alla D.G.R. 29.11.2007, n. 1227;
10. Di prescrivere che nell’impianto oggetto della
presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché
afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme
regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve
essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è
soggetto a revoca o modifica ove risulti
accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi
di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei
provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e
s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45;
12. Di fare salve eventuali ed ulteriori
autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza
di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti
nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
13. Di richiamare la Ditta ABBONDANZIA FRANCESCO
s.r.l., autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti
pericolosi), dell’art. 189 (Catasto
Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di
carico e scarico) del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), e alla
trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della
Provincia di Pescara e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente –
Dipartimento Provinciale di Pescara di una comunicazione concernente la
quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in
conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
14. Di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Rosciano (PE), all’Amministrazione Provinciale di Pescara,
all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. – Direzione
Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A.
di L’Aquila e al Pubblico Registro Automobilistico [P.R.A] di Pescara;
15. Di redigere il presente provvedimento in numero
due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta
ABBONDANZIA Francesco s.r.l. -
Via Lago di Campotosto, 146 – Pescara (PE);
16. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini