IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:
1) DI PROROGARE, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, N. 45 alla Ditta DI.BA Metalli S.r.l. Via Pisa, n. 16 – 63021 Giulianova (TE), l’Autorizzazione Regionale N. DF3/96 del 8.11.2006 per lo stoccaggio provvisorio, messa in riserva, selezione e cernita di talune tipologie di rifiuti pericolosi - attività riconducibili alle operazioni di recupero “R13” di cui all’Allegato C della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - ubicato nel Comune di Giulianova - Via Cupa, al foglio mappale n. 21, particella catastale n. 347, in parte e particella catastale n. 287, per una estensione complessiva di circa mq. 615,37, per una potenzialità istantanea per ogni singolo CER, indicata al successivo punto 4) e una potenzialità massima di 1.300 t/anno;
2) DI STABILIRE che, in conformità a quanto previsto dall’art. 208, comma 12 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007 n. 45, recando quanto precisato in premessa, il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concesso per un periodo di anni dieci (10) dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;
3) DI OBBLIGARE la Ditta in oggetto a produrre, entro trenta giorni antecedenti la data di scadenza del contratto relativo alla garanzia finanziaria, certificazione attestante la proroga del contratto stesso per un periodo e una entità congrua con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 790/07, in caso contrario si stabilisce che il termine di validità temporale della presente autorizzazione è fissata al giorno 7 novembre 2010;
4) DI STABILIRE che i CER ammissibili all’impianto per le attività di deposito preliminare, messa in riserva, selezione e cernita sono quelli riportati nella successiva tabella, secondo quanto riportato nel parere dell’Arta del 9.09.2008 al prot. n. 8140:
Codice CER |
Descrizione |
Potenzialità Istantanea (t) |
Potenzialità Annua (t) |
Operazioni di Recupero |
16 02 10* |
Apparecchiature
fuori uso conteneti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla
voce 16 02 09 |
100 |
500 |
Messa in Riserva del rifiuto (R 13) con eventuale smontaggio e/o selezione delle
parti meccaniche-elettriche- elettroniche del rifiuto |
16 02 11* |
Apparecchiature
fuori suo, contenenti clorofluorocarburi, Hcfc, HFC |
10 |
50 |
|
16 02 13* |
Apparecchiature
fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci
16 02 09 e 16 02 12 |
100 |
500 |
|
16 02 15* |
Componenti
pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso |
10 |
50 |
|
17 04 09* |
Rifiuti metalli
contaminati da sostanze pericolose |
10 |
50 |
|
17 04 10* |
Cavi, impregnati di
olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose |
10 |
50 |
|
20 01 35* |
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20
01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi |
10 |
50 |
|
16 06 01* |
Batterie al piombo |
30 |
500 |
Messa in riserva (R13) senza alcun tipo di
trattamento |
e alle seguenti condizioni e prescrizioni:
- Per quanto attiene lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all’impianto, trattandosi di rifiuti pericolosi alcuni dei quali rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, fuori suo (RAEE), la Ditta, per una completa rispondenza ai requisiti tecnici previsti dal D.Lgs. 151/2005, dovrà prevedere l’utilizzo di contenitori chiusi ed a tenuta stagna, al fine di evitare il dilavamento del rifiuto. Le stesse modalità di stoccaggio dovranno essere utilizzate per i rifiuti pericolosi e per i materiali recuperabili derivanti dal trattamento.
- Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti, si prescrive alla Ditta di valutare l’opportunità di coprire l’intera area in oggetto e di comunicarne le determinazioni entro il 31.10.2008.
5) DI RITENERE, secondo quanto riportato nel parere A.R.T.A. Dipartimento Prov.le di Teramo prot. n. 8140 del 09.09.2008 e per le motivazioni indicate in premessa, che la richiesta di integrazione del codice CER 16 06 01* (batterie al piombo), non costituisce oggetto di variante sostanziale, ai sensi della lettera b), comma 10 art. 45 della L.R. 45/07 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti” e della Deliberazione n. 1398 del 29.11.06 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero”;
6) di STABILIRE che la proroga concessa al precedente punto 1) è subordinata al rispetto di quanto indicato nelle nuove planimetrie identificative: “Planimetrie di un’area adibita a stoccaggio provvisorio, messa in riserva, selezione e cernita di rifiuti pericolosi, sita alla traversa di Via Cupa – PLANIMETRIE ESPLICATIVE A VERBALE ARTA (prot. N. 8140 del 9.09.2008) – ovvero:
- Stralcio di PRG con evidenziata l’ubicazione dell’area oggetto d’autorizzazione;
- Stralcio di planimetria catastale con evidenziata l’ubicazione dell’area oggetto d’ubicazione;
- Planimetria, adeguatamente quotata, rappresentante l’entità dell’area e la sua ripartizione e ubicazione rispetto alle particelle catastali.
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. 1);
7) DI PRESCRIVERE pertanto il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 151/05 per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nell’impianto oggetto della presente autorizzazione;
8) DI STABILIRE che la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi, valutati in via preliminare ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 non costituiscono elementi ostativi all’atto del rilascio della presente autorizzazione;
9) DI PRESCRIVERE che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell’attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, con la eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti all’art. 208, comma 13, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. 19.12.2007, n. 45;
11) DI FARE SALVE eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, sono fatti salvi eventuali diritti di terzi;
12) DI FARE SALVI, altresì, eventuali adempimenti ed obblighi derivanti dalla applicazione del vigente quadro normativo concernente le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
13) DI STABILIRE che, le operazioni di stoccaggio devono essere sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:
– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
– deve essere garantito il rispetto delle esigenza igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumorii ed odori;
– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
– le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste, dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo normativa vigente;
– è vietato lo stoccaggio contemporaneo in uno stesso contenitore di rifiuti che risultano fra loro chimicamente incompatibili e che possono dar luogo a reazioni indesiderate. Tale divieto vale anche nel caso di incompatibilità tra rifiuti suddetti e qualsiasi altro tipo di materiale o merce stoccata,
– i recipienti devono essere in ogni caso dotati di: - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; - i mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
14) DI RICHIAMARE la Ditta DI.BA Metalli S.r.l. – Via Pisa, n. 16 – 64021 Giulianova (TE) autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi), dell’art. 189 (Catasto Rifiuti), dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m. (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza semestrale, al Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Teramo e all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Teramo di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1399 del 29.11.2006;
15) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Giulianova (TE), all’Amministrazione Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. - Dipartimento Provinciale di Teramo, all’A.R.T.A. – Direzione Centrale di Pescara, all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la C.C.I.A.A. di L’Aquila;
16) DI REDIGERE il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di Legge, alla Ditta DI.BA. Metalli S.r.l. Via Pisa, n. 16 – 64021 Giulianova (TE);
17) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni
dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
Dott. Franco Gerardini