GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 2729/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo, in particolare l’art. 5 concernente il controllo del potenziale viticolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune, istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Regolamenti CEE n. 2019/93, CEE n. 2358/71 (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1999, (CE) n. 1451/1999, (CE) n. 1454/1999, (CE) n. 1673/2000 e (CE) n. 2529/2001;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il Decreto Ministeriale 26 luglio 2000, relativo ai termini e alle modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;

Visto il Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto nel corso della seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 20 marzo 2008, inviato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) alla Commissione UE il 30 giugno 2008;

Visto l’articolo 11 del sopracitato Regolamento (CE) n. 479/2008, che prevede la concessione del sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti subordinatamente alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell’inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell’articolo 109 del medesimo regolamento;

Visto l’articolo 75 del sopracitato Regolamento (CE) n. 555/2008, che stabilisce, in conformità all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione UE, la misura della superficie vitata alla quale fare riferimento ai fini dell’applicazione, tra l’altro, del regime di aiuto alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti;

Visto il decreto del MIPAAF n. 2553 dell’8 agosto 2008, con il quale, in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio UE e degli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione UE, vengono stabilite le modalità e le condizioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserita nel Programma Nazionale di Sostegno alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013 e corrispondere gli aiuti previsti;

Dato atto che all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto MIPAAF n. 2553/2008 è stabilito rispettivamente che le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano adottino le determinazioni per l’applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione e che le medesime siano trasmesse al MIPAAF per l’acquisizione di un parere non vincolante di conformità alla normativa comunitaria;

Considerato che, sussiste l’urgenza di provvedere all’applicazione, a livello regionale, della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ai sensi dell’articolo 11 del suddetto regolamento (CE) n. 479/2008 e in conformità al decreto MIPAAF n. 2553 dell’8 agosto 2008;

Viste le proprie D.G.R. n. 81 del 13.02.2001 e n. 393 del 14.06.2002, recanti “Modalità applicative delle disposizioni comunitarie previste dai Regolamenti CE 1493/99 e 1227/00 in materia di potenziale produttivo del comparto viticolo della Regione Abruzzo”;

Preso atto che, per la campagna vitivinicola 2007/2008, il “Piano di ristrutturazione e la riconversione dei vigneti regionale” per la concessione dei contributi, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 17.12.2007, è stato approvato dal Comitato Tecnico di approvazione dei piani del MIPAAF;

Considerato che ricorrono le condizioni per perseguire, mediante un nuovo “Piano Regionale” per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, alcuni importanti obiettivi che consentano di esprimere appieno le potenzialità della filiera vitivinicola della Regione Abruzzo, nonché aumentare la competitività dei produttori di vino;

Considerato che, nel rispetto del dettato legislativo comunitario e nazionale, le finalità del nuovo “Piano Regionale” di ristrutturazione e riconversione dei vigneti debbono essere rivolte principalmente:

-    ad adeguare la produzione alle esigenze del mercato;

-    a ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti con altri vigneti che consentano di ottenere vini di migliore qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore;

-    a favorire azioni volte ad incentivare la riconversione varietale, dei vigneti con cambio di varietà ritenute di maggior pregio enologico o commerciale, nonché il reimpianto con razionali forme di allevamento e sesti d’impianto atti a migliorare la qualità del prodotto ed a consentire anche la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;

Ritenuto di concedere il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione esclusivamente per gli interventi sui vigneti ricadenti nelle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine o ad Indicazione Geografica, e finalizzati:

a)   alla riconversione varietale, anche mediante il sovrainnesto;

b)   al reimpianto di vigneti attraverso diversa collocazione o la modifica delle forme di allevamento;

c)   al miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale non beneficia del sostegno comunitario visto che il medesimo rinnovo non costituisce intervento di ristrutturazione e riconversione;

Dato atto che le spese riconoscibili ai fini al contributo comunitario, indicate nel “Piano Regionale”, sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di approvazione, anche provvisoria, delle domande ammissibili a finanziamento, ad eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di materiali (pali, barbatelle, fili, ancore, tiranti, ecc.) la cui eleggibilità decorre dalla data di presentazione delle domande;

Considerato che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008, non cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti al contempo le medesime superfici ed operazioni, può essere erogato soltanto nelle forme e nell’entità di:

-     contributo del 50 % relativo ai costi effettivi di ristrutturazione e riconversione del vigneto;

-     compensazione, ai produttori per le perdite di reddito conseguenti alle azioni di intervento che comportano l’estirpazione di vigneti o che prevedono la pratica del sovrainnesto.

Detta compensazione è riconosciuta sotto forma di una delle seguenti possibilità:

a)   autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo di tre anni fino alla fine del regime transitorio relativo ai diritti di impianto;

b)   indennizzo pari ad un valore inferiore al 100% dell’importo calcolato sulla base:

-     dei prezzi di riferimento delle uve forniti da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni assicurabili ai sensi della Legge n. 388 del 2000;

-     della resa media delle uve dedotta dalle dichiarazioni di raccolta di cui all’art. 2 del Reg.(CE) 1282/2001 della Commissione;

-     dei costi medi ricavati dalla rete contabile Rica-Rea;

Dato atto che, negli Allegati II/A, II/B, II/C, II/D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, sono riportate le tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la realizzazione degli interventi per gli impianti viticoli realizzati secondo le specifiche tecniche previste dal Piano Regionale;

Dato atto che, i costi delle operazioni di ristrutturazione e riconversione sono stati determinati sulla base di un’analisi dei prezzi realizzata a livello regionale, con indagine di mercato e interviste di liberi professionisti e contoterzisti del settore, in conformità alle voci di spesa riportate nell’allegato II al D.M. 8 agosto 2008, n. 2553;

Dato atto che, il contributo massimo del sostegno che la Regione Abruzzo vuole erogare al mancato reddito alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti è di 1000 €/Ha per anno e per due anni;

Ritenuto necessario specificare che, ai sensi del decreto del MIPAAF n. 2553/2008, articolo 8, comma 5, l’importo medio del sostegno ammissibile per ettaro non può superare gli 8.600,00 Euro;

Vista la Circolare AGEA Coordinamento prot. n. ACIU.2008.1497 del 17 ottobre 2008 avente per oggetto: “Attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione, per quanto attiene la misura della riconversione e la ristrutturazione dei vigneti”;

Considerato che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;

Considerato che, in conformità al decreto del MIPAAF n. 2553/2008, occorre:

1.   adottare le determinazioni per applicare la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e compilare e trasmettere al MIPAAF ed AGEA Coordinamento le schede I e II allegate al DM stesso;

2.   dare applicazione, sotto la propria responsabilità, alla misura una volta trasmesse le schede di cui al punto precedente senza attendere il parere del MIPAAF in merito;

3.   individuare le categorie di soggetti autorizzate alla presentazione delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

4.   scegliere gli interventi, le forme di allevamento, le varietà ammissibili, e il numero minimo dei ceppi;

5.   stabilire la superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e/o di riconversione, da calcolarsi sull’insieme delle unità vitate interessate dalle azioni previste nella domanda di sostegno, assicurando comunque che detta superficie sia almeno di 0,50 ettari per le domande presentate in forma singola, ovvero di 0,30 ettari per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie agricola utilizzata a vigneto di almeno un ettaro;

6.   variare la superficie minima oggetto di riconversione e ristrutturazione ove ricorrono le condizioni;

7.   limitare le aree di intervento alle zone delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DOC o a IGT;

8.   stabilire l’ammontare del contributo per le spese di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, nel rispetto dell’importo medio del sostegno ammissibile per ettaro in ciascuna Regione fissato dal DM stesso;

9.   stabilire che il contributo comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti venga erogato in modo forfettario o sulla base della rendicontazione prodotta;

10. stabilire il periodo entro il quale tutte le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate;

11. determinare l’entità del sostegno comunitario per ciascuna azione di intervento;

12. stabilire che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti venga riconosciuto alla maniera forfettaria o sulla base della rendicontazione prodotta;

13. individuare delle priorità a cui attribuire un punteggio al fine della graduatoria regionale delle domande approvate e ammesse a finanziamento;

14. stabilire che le domande siano presentate all’Organismo Pagatore (OP) competente per territorio secondo le modalità e i termini definiti da AGEA Coordinamento;

15. stabilire che l’erogazione del sostegno comunitario da parte di AGEA, in qualità di Organismo pagatore per la Regione Abruzzo, avvenga anticipatamente alla realizzazione degli interventi approvati e ammessi al finanziamento, ovvero ad avvenuto accertamento finale dei medesimi.

Visto il decreto n. 4147 del 20.10.2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il quale è stato costituito il Comitato di valutazione previsto all’art. 2 del DM n. 2553 dell’8 agosto 2008;

Considerato che il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Agricoltura, con nota prot. n. RA 122290 del 31.10.2008, ha trasmesso al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed AGEA Coordinamento le schede I e II allegate al DM n. 2553 dell’8 agosto 2008;

Dato atto con nota prot. n. ATPOCOI.RU.0004596 del 04.11.2008, inviata per conoscenza ai Componenti del Comitato di verifica dei piani, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha richiesto l’invio della Deliberazione della G.R. al fine di poter disporre delle “motivazioni delle scelte contenute nelle schede I e II inviate dalla Regione Abruzzo”;

Rilevata l’obbligatorietà di adottare la normativa Regionale concernente la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti utilizzando le schede di sintesi allegate al DM 8 agosto 2008 per quanto attiene alle specifiche tecniche e al pagamento degli aiuti (allegato I) e ai prezzi di estirpazione e messa a dimora di un vigneto (allegato II);

Ritenuto di dare attuazione alle disposizioni Comunitarie e Nazionali relative alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottando con urgenza le disposizioni attuative per le campagne viticole dal 2008/2009 al 2012/2013 comprensive delle schede di sintesi di cui al DM 8 agosto 2008, al fine di consentire la presentazione delle domande di contributo anche per la campagna in corso 2008/2009;

Rilevato che molti viticoltori hanno fatto ricorso alle risorse finanziarie messe a disposizione dal vecchio Regolamento (CE) 1493/99 attraverso una sostenuta adesione ai Piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti predisposti dalla Regione Abruzzo per la precedente OCM vino;

Rilevato che permane la necessità di continuare nell’operazione di rinnovamento del patrimonio viticolo abruzzese interessato tuttora da alcuni punti di debolezza quali:

1.   presenza di impianti obsoleti e non più rispondenti alle nuove tecniche di gestione;

2.   vigneti con basi ampelografiche non adeguati alla produzione di vini rispondenti ai disciplinari di produzione dei vini a DOC e IGT nelle tipologie richieste dal mercato;

3.   insufficiente livello di semplificazione colturale per quanto riguarda la meccanizzazione delle operazioni colturali;

4.   carenza di impianti con vitigni autoctoni regionali sempre più richiesti dal mercato nazionale e internazionale;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola regionale, delle sue potenzialità e del contesto del mercato perseguire, attraverso gli interventi della ristrutturazione e riconversione dei vigneti , i seguenti obiettivi:

1.   aumento della competività dei produttori abruzzesi;

2.   crescita qualitativa dei vini abruzzesi;

3.   rafforzamento dell’identità delle produzioni ottenute dai vitigni autoctoni regionali;

4.   riduzione dei costi di produzione, anche mediante il ricorso alla meccanizzazione;

Preso atto che, per la campagna vitivinicola 2008/2009, il DM 8 agosto 2008 all’allegato III assegna alla Regione Abruzzo i finanziamenti da destinare alla misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti un importo pari ad euro 2.674.956,96;

Ritenuto di adottare, attese le considerazioni sopra espresse, il “Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013” (di seguito “Piano Regionale), di cui all’Allegato n. A composto da n. 19 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nell’“Allegato I” (Allegato I del DM 8 agosto 2008), composto da n. 3 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sono riportate le informazioni richieste dall’art. 1, comma 2 del DM 8 agosto 2008 relative alle decisioni regionali in merito alle scelte sulle specifiche tecniche e al pagamento degli aiuti del Piano Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Dato atto che gli “Allegati II/A, II/B, II/C, II/D” (Allegato II del DM 8 agosto 2008), composto da n. 4 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sono riportate le tabelle esemplificative relative ai costi minimi necessari per la realizzazione degli interventi per impianti viticoli realizzati secondo le specifiche tecniche previste nel “Piano Regionale” di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Dato atto che, considerato che non è stato redatto un prezziario regionale attinente a tutte le opere realizzate nel settore agricolo, i costi minimi di cui alle sopracitate tabelle trovano al momento applicazione nell’ambito della proposta del “Piano Regionale” in considerazione che detti costi giustificano il sostegno comunitario massimo erogabile di Euro 8600,00 ad ettaro, quale importo riconosciuto in forma forfetaria ed inferiore al 50% dei costi medesimi;

Ritenuto di dover incaricare il Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Regionale Agricoltura a definire d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA OP in qualità di Organismo Pagatore le modalità applicative del “Piano Regionale”, ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

Considerato che sono state esperite le procedure di concertazione con le Organizzazioni Professionali Agricole in data 25/11/2008;

Considerato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza ed indifferibilità;

Dato atto che il Direttore Regionale e il Dirigente del Servizio Produzioni Agricole e Mercato apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento ne hanno attestato, ciascuno per le proprie competenze, la regolarità e legittimità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1.   di approvare le disposizioni regionali contenute nel “Piano Regionale di applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008. Campagne vitivinicole dal 2008/2009 al 2012/2013”, di cui all’Allegato n. A composto di n. 19 pagine, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2.   di stabilire che l’Allegato I composto di n. 3 pagine e l’Allegato II composto di n. 4 pagine contengono le informazioni richieste negli Allegati I e II del DM 8 agosto 2008 come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del Decreto del MIPAAF n. 2553 dell’ 8 agosto 2008, allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

3.   di affidare al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura Foreste, Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca a emanare, anche d’intesa con AGEA Coordinamento e AGEA in qualità di Organismo Pagatore le modalità applicative del “Piano Regionale” di cui al precedente punto 1. ivi comprese quelle per la presentazione delle domande, le procedure di controllo e la gestione del flusso delle informazioni;

4.   di affidare al Servizio Produzioni Agricole e Mercato della Direzione Agricoltura l’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione del presente atto ivi compresi quelli relativi alla completa utilizzazione delle risorse e all’adeguamento dello stesso alla normativa comunitaria e nazionale emanata in materia;

5.   di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali di Mercato – APTO II, ed a AGEA Coordinamento;

6.   di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione e di tutti gli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.abruzzo.it .

Seguono allegati