GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, di:

1)   constatare che, per mancata realizzazione del progetto sperimentale di cui alla deliberazione G.R. n. 1030/2002 ed a seguito del commissariamento del Consiglio e della Giunta comunale di Nereto (TE), alla quale, con deliberazione G.R. n. 466/03, sono state affidate, temporaneamente, le funzioni dell’organo di amministrazione della IPAB – Casa di Riposo “R. Rozzi” di Nereto (TE), per il tempo strettamente necessario alla realizzazione del progetto sperimentale di cui alla citata deliberazione G.R. n. 1030/2002, ad oggi, mai attivato, il competente Servizio, con nota prot. n. 8464/DM2 del 20.1.008, ha avviato il relativo procedimento di ricostituzione dell’organo stesso, mediante richiesta, al Componente della Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali, della formale designazione della persona alla quale affidare l’incarico di Amministratore Unico, per il quadriennio 2008-2012;

2)   ricostituire, nelle more dell’emanazione delle disposizioni regionali concernenti il riordino delle II.PP.A.B. di cui al D.Lgs. 207/2001, l’organo di amministrazione della citata IPAB, previsto dall’art. 3, comma 2, della L.R. 125/99, mediante la nomina dell’Amministratore Unico, su designazione del Componente della Giunta Regionale preposto alle Politiche Sociali, formulata con nota prot. n. 852/Segr. in data 28.10.08 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. B), nella persona del Dott. Luigi Lupini, nato a Nereto (TE) il 15.02.63 ed ivi residente in via M. Iachini, n. 16, in possesso, per lo svolgimento del mandato, dei prescritti requisiti in materia di eleggibilità, compatibilità ed inesistenza di cointeressenza, nonché di adeguata professionalità, giusta dichiarazione e curriculum allegati alla designazione stessa;

3)   precisare che, come previsto dall’art. 3, comma 2, della L.R. 125/99, il ricostituito organo di amministrazione resta in carica per anni quattro, a decorrere dalla data di insediamento, ovvero, per un periodo inferiore, subordinatamente a quanto verrà disciplinato, in materia, dalla normativa regionale di attuazione del citato D.Lgs. 207/2001;

4)   dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 125/99, all’Amministratore Unico compete un’indennità di funzione pari al 10% di quella spettante ai Direttori Generali delle Aziende U.S.L. d’Abruzzo, ai quali,  con deliberazione G.R. n. 1030 del 15.11.04, in applicazione del D.P.C.M. n. 319 del 31/05/01 di modifica del D.P.C.M. n. 502/95, è stata attribuita una indennità fissa pari a € 121.367,76 l’anno;

5)   precisare, inoltre, che i poteri di gestione, riservati all’Amministratore Unico ai sensi dell’art. 3, comma 1, sono da ritenersi riferiti alla specifica attività di amministrazione, attribuita agli organi amministrativi degli enti pubblici, riconducibile a funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di definizione degli obiettivi, dei programmi e di verifica dei risultati, e non anche alle funzioni in materia di attuazione e di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante l’adozione di autonomi atti e provvedimenti di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con relativa assunzione di responsabilità, assegnati alla competenza esclusiva dei dirigenti ovvero, nelle IPAB, dei funzionari apicali con qualifica di Segretario/Direttore;

6)   incaricare il competente “Servizio vigilanza e controllo di qualità dei servizi sociali – Promozione rapporti con soggetti e strutture” degli adempimenti per le notifiche del presente provvedimento agli interessati;

7)   disporre la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul B.U.R.A.