IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamato il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, che ha modificato la precedente legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti (ex D.Lgs. 22/97 - c.d. “Decreto Ronchi”) e che, in particolare, ha previsto nella parte IV^ “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

Vista la L.R. 19.12.2007, n. 45 recante: “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, con la quale la Regione Abruzzo ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), pubblicata sul B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

Considerato che la L.R. 45/07, nel Titolo VIII “Bonifiche dei siti contaminati”, vieta all’art. 56, comma 1, “l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo pubblico e privato”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DN3/1061 del 30.10.2006 concernente “Direttive 75/442/CEE e s.m.i., 91/689/CEE e 1999/31/CE – Procedura di infrazione 2003/2077 – Causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate - Attuazione delle disposizioni contenute nella DGR n. 1212 del 26.10.2006”, con la quale il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti ha stabilito i criteri e le modalità di accesso agli interventi finanziari regionali in favore dei Comuni abruzzesi, per la rimozione, l’avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, presenti nei siti censiti dal Corpo Forestale dello Stato;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DN3/140 del 9.10.2007, con la quale sono state liquidate alcune richieste di accesso ai finanziamenti regionali, rinviando a successivo atto la liquidazione inerente i  Comuni residui, a condizione che i richiedenti perfezionino le relative istanze nelle parti carenti;

Considerato, inoltre, che con la determinazione dirigenziale n. DN3/140 del 9.10.2007 sono state diffidate, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e s.m.i., le amministrazioni comunali inadempienti ricomprese nella procedura d’infrazione in oggetto, a rimuovere i rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato entro il termine del 31.12.2007, riportate nella tabella di seguito indicata:

Tabella Comuni diffidati

Ancarano (TE)

Basciano (TE)

Bussi sul Tirino (PE)

Campotosto (AQ)

Canzano (TE)

Caramanico Terme (PE)

Cerchio (AQ)

Civitella Roveto (AQ)

Cupello (CH)

Fano Adriano (TE)

Morino (AQ)

Nereto (TE)

Ortucchio (AQ)

San Vincenzo Valle Roveto (AQ)

Vittorito (AQ)

 

Preso atto che le istanze incomplete prodotte dai Comuni di Fano Adriano, Liscia, Palena, Teramo e Vittorito sono state perfezionate e integrate con la documentazione necessaria;

Rilevato che tutti i Comuni diffidati hanno provveduto alla rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato entro il termine fissato con la determinazione dirigenziale n. DN3/140/07, ad eccezione dei Comuni di Campotosto, Caramanico Terme e Fano Adriano, che hanno ottemperato con ritardo e del Comune di Nereto, che ha ancora in corso la bonifica di un sito;

Evidenziato che non si è reso necessario un intervento sostitutivo regionale con la nomina di appositi commissari ad acta, in quanto il termine di adempimento del 31.12.2007 è stato rispettato da quasi tutte le amministrazioni comunali, ad eccezione solo dei Comuni di Campotosto, Caramanico Terme, Fano Adriano e Nereto, i quali non possono essere considerati inadempienti a tutti gli effetti, perché hanno affidato i lavori entro il suddetto termine, non riuscendo ad ultimarli per difficoltà oggettive di seguito esplicitate;

Preso atto che il Comune di Nereto ha ancora in corso la bonifica del sito ubicato in località Colle Scarpone, in quanto sottoposto a curatela fallimentare, come da nota prot. n. 4080 del 29.04.2008, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. 26624/DN3 del 3.11.2008 ed inoltre, non ha presentato istanza per accedere all’intervento finanziario regionale;

Considerato che appare opportuno ammettere al finanziamento regionale il Comune di Fano Adriano, che ha iniziato i lavori di rimozione ma non ha potuto rispettare il termine sopra evidenziato, causa intense nevicate e impraticabilità dei siti, come da nota prot. n. 3753 del 24.12.2007, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DN3/4 del 2.01.2008;

Ritenuto di concedere, altresì, il finanziamento regionale al Comune di Caramanico Terme, che aveva bonificato solo il sito con presenza più consistente di rifiuti, come da nota prot. n. 4543 del 7.06.2007 e non tutti quelli segnalati dal Corpo Forestale dello Stato, per problemi di risorse finanziarie, ma che, a seguito della diffida, ha provveduto a rimuovere tutti i rifiuti abbandonati;

Considerato che appare opportuno ammettere al finanziamento regionale anche il Comune di Campotosto, che ha ultimato i lavori di rimozione ma non ha potuto rispettare il termine del 31.12.2007 causa intense nevicate e difficoltà di accesso al sito (costone profondo circa 100 metri, completamente inaccessibile dal basso), come da nota prot. n. 764 del 29.02.2008, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti con prot. n. DN3/6060 del 4.03.2008;

Valutato di ammettere alla liquidazione anche la richiesta del Comune di San Vincenzo Valle Roveto, per un sito che, per mero errore di censimento, era stato considerato appartenente solo al Comune di Morino ma che, in realtà, interessa i confini di entrambi i territori, come precisato dallo stesso Comune di Morino con nota prot. n. 732 del 15.02.2007, a seguito di sopralluoghi effettuati dal personale comunale unitamente al personale del Corpo Forestale dello Stato;

Ritenuto, inoltre, di concedere, in favore delle amministrazioni comunali che hanno fatto pervenire richiesta di intervento finanziario regionale successivamente al termine stabilito con la determinazione dirigenziale n. DN3/1061/06 una proroga a sanatoria sino alla data di adozione del presente atto, che renda pienamente accoglibili le predette istanze;

Dato atto, pertanto, che i Comuni aventi diritto all’intervento finanziario regionale, secondo i parametri e i criteri fissati nella determinazione dirigenziale n. DN3/1061/06, sono indicati nella tabella 1, di seguito riportata:

 

 

Ritenuto di escludere dalla liquidazione la fattura n. 15 del 18.09.2007 emessa dalla Ditta F.lli Muscente, presentata dal Comune di Palena, per difformità degli interventi eseguiti rispetto alle finalità dei provvedimenti regionali (D.G.R. 1212/06 e DN3/1061/06), inerenti esclusivamente la rimozione, avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato;

Preso atto che il finanziamento regionale spettante ai Comuni abruzzesi, pari al 60% al netto dell’IVA della spesa totale rendicontata di € 217.441,60 (duecentodiciassettemilaquattrocentoquarantuno/60), ammonta complessivamente a € 113.913,36 (centotredicimilanovecentotredici/36), come esplicitato nella tabella 2 di seguito riportata, ove sono indicati i riferimenti per l’accredito e le somme di pertinenza per ogni avente diritto:

 

 

Considerato che allo stato attuale è necessario assumere l’impegno di spesa e liquidare le richieste agli atti d’ufficio, per un importo complessivo di € 113.913,36 (centotredicimilanovecentotredici/36);

Considerato, pertanto, che l’impegno è disposto sul capitolo 292210 UPB 05.02.010, del corrente esercizio finanziario, denominato “Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale”, di cui all’art. 57, 2° co, lett. c) della L.R. 45/07, che presenta la necessaria disponibilità;

Preso atto che con deliberazione D.G.R. n. 254 del 7.04.2008 è stato ripartito il fondo ambientale previsto dall’art. 15 della L.R. 16.06.2006, n. 17, ai sensi dell’art. 57, 2° co, lett. c) della L.R. 45/07 che prevede il finanziamento di “azioni per il recupero ambientale delle aree degradate”;

Ritenuto, per quanto anzi esposto:

-    di concedere, in favore delle amministrazioni comunali, che hanno fatto pervenire richiesta di intervento finanziario regionale successivamente al termine stabilito con la determinazione dirigenziale n. DN3/1061/06, una proroga a sanatoria sino alla data di adozione del presente atto, che renda pienamente accoglibili le predette istanze;

-    di accogliere le richieste formulate dai Comuni ricompresi nella precedente tabella 1;

-    di impegnare e liquidare la somma spettante ai Comuni abruzzesi aventi diritto, pari all’importo complessivo di € 113.913,36 (centotredicimilanovecentotredici/36), secondo le modalità esplicitate nella precedente tabella 2;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

Visti il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 45/07;

Vista la L.R. 77/99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. n. 34 del 7.6.1996 recante “Disposizioni per accelerare l’attuazione di Progetti Speciali Regionali e per lo snellimento di alcune procedure di contabilità” e, in particolare, il II comma dell’art. 8 della citata legge regionale;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1.   di concedere, in favore delle amministrazioni comunali, che hanno fatto pervenire richiesta di intervento finanziario regionale successivamente al termine stabilito con la determinazione dirigenziale n. DN3/1061/06, una proroga a sanatoria sino alla data di adozione del presente atto, che renda pienamente accoglibili le predette istanze;

2.   di ritenere, a tutti gli effetti, pienamente accoglibili, a seguito di tale proroga a sanatoria, le richieste di contributo regionale pervenute successivamente al termine stabilito con la più volte richiamata determinazione dirigenziale n. DN3/1061 del 30.10.2006;

3.   di accogliere le richieste formulate dai Comuni abruzzesi, indicati nella tabella 1, di seguito riportata:

 

 

4.   di dare atto che sono stati disposti dal Servizio Risorse Finanziarie, ai sensi della L.R. 25/3/2002 n. 3, art. 33, comma 2 bis, gli accertamenti degli introiti derivanti dal tributo speciale regionale che ammontano, per l’anno 2007 ad Euro 7.056.603,58, come comunicato dal predetto Servizio con nota prot. n. 6083 del 08.05.08 con imputazione dell’entrata al cap. 11690 U.P.B. 01.01.002, codice S.I.O.P.E. 01.01.04.1140;

5.   di dare atto che con la determina DD7/29 del 12.03.08 del Servizio Bilancio della Giunta Regionale sono state reiscritte economie vincolate relative alle somme stanziate per l’anno 2007 sul cap. 292210 e non impegnate, pari ad Euro 2.810.291,55 per le finalità di cui all’art. 57 della L.R. 19.12.2007 n. 45;

6.   di impegnare e liquidare quale importo spettante ai Comuni abruzzesi elencati nella tabella 1, la somma di € 113.913,36 (centotredicimilanovecentotredici/36) sul capitolo 292210/C/2008, dello stato di previsione e della spesa di bilancio del corrente esercizio finanziario, relativo al fondo di cui all’art. 57, 2° co, lett. c) della L.R. 45/07 “azioni per il recupero ambientale delle aree degradate”, che presenta la necessaria disponibilità;

7.   di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a liquidare ed erogare in favore dei Comuni abruzzesi individuati nella tabella 1, la somma di € 113.913,36 (centotredicimilanovecentotredici/36), pari al 60% al netto dell’IVA della spesa rendicontata da ciascun richiedente, corrispondente all’importo complessivo di € 217.441,60 (duecentodiciassettemilaquattrocentoquarantuno/60), per l’attuazione degli adempimenti relativi alla procedura d’infrazione UE, di cui alla causa C-135/05 – Discariche abusive o incontrollate e per l’attuazione delle disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale                 n. DN3/1061 del 30.10.2006, secondo gli importi di pertinenza e le modalità indicate nella tabella 2 di seguito riportata:

 

8.   di confermare, per tutto quanto non ricompreso nel presente atto, quanto già stabilito dalla L.R. 45/2007 e dalla richiamata determina dirigenziale n. DN3/1061/06 del 30.10.2006;

9.   di inviare copia del presente atto ai Comuni interessati;

10. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento all’ARTA - Direzione Centrale, alle Province e al M.A.T.T.M.;

11. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini

Vista la circolare ministeriale n. 22 del 29/07/2008 che, nel fornire delucidazioni sulle modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, chiarisce che le disposizioni citate nel suddetto art. 48 bis non trovino applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini