il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

di concedere alla alla Società “Acqua Minerale San Benedetto S.P.A. con sede legale in Viale Kennedy, 65 in Scorze’ (VE), il rinnovo, per la durata di anni 10, della concessione mineraria per l’estrazione e lo sfruttamento della miniera di acqua minerale “S.Angelo” sita in località S.Angelo in Comune di Popoli (PE) segnata con una linea perimetrale rossa continua sulla planimetria , allegata in atti, alle seguenti condizioni:

1.   l’area di concessione è di Ha 55.52.41;

2.   la concessione è vincolata al prelievo di non più di 50 L/S di acqua per la necessaria salvaguardia della falda stessa;

3.   non deve essere utilizzato nessun altro punto sorgentizio sul territorio di concessione, se non quello attualmente in uso e autorizzato;

4.   La Società concessionaria dovrà garantire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura che segue, effettuare le dovute rilevazioni e trasmetterne i relativi risultati ogni sei mesi a questi uffici:

-    del misuratore automatico di portata alla scaturigine;

-    del misuratore automatico della temperatura, della conducibilità e della portata prima di qualsiasi intervento di utilizzazione;

-    della strumentazione necessaria per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura di minima e massima.

5.   Il titolare della concessione, ai sensi dell’art. 73 della L.R. 15/2002, deve tenere ed esibire in caso di controllo degli organi competenti, appositi diversi registri aggiornati in cui vengono riportati:

-    tutti gli interventi effettuati sulla sorgente;

-    gli infortuni;

-    le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza;

-    i valori giornalieri delle portate emunte.

6.   Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione:

-    il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 2731,50 da versare sul c/c postale intestato a: “Regione Abruzzo – Entrate Regionali”; Per gli anni successivi al primo, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo. Entro un mese dal pagamento il titolare della concessione deve inviare copia della quietanza a questi uffici;

-             l’imposta regionale annua sulle concessioni statali dei beni del demanio e patrimonio indisponibili, ai sensi della L. R. n. 11 del 10 luglio 2002, pari al 100% del canone di concessione, da versare sul c/c postale intestato a: “Concessioni Statali Beni del Demanio – L’Aquila”;

7.   il titolare della concessione, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento di concessione, ha gli obblighi di cui all’art. 35 della L.R. 15/2002;

8.   il titolare della concessione è tenuto ad osservare quanto disposto all’art. 74, comma 1) e 2) della L.R.15/2002;

9.   Per ogni eventuale obbligo e/o adempimento non specificatamente riportato nel presente atto si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

10. La presente concessione cesserà, oltre che per scadenza del termine, per rinuncia, decadenza e revoca come stabilito agli articoli 49, 50 e 51 della L.R. 15/2002;

11. La presente concessione potrà, qualora ne ricorrano le condizioni, essere prorogata su richiesta del titolare della concessione, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza  dei periodi concessi.

12. La presente concessione mineraria è rilasciata fatti salvi i diritti  di  terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, manifestazioni di volontà e di giudizio comunque denominati da parte di altri Enti o quant'altro necessario, previsti dalla Legge per il caso di specie. Sono fatti, altresì, salvi tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi che il titolare della concessione è tenuto ad osservare nei confronti di altri enti tutori di eventuali vincoli esistenti nell’area.

13. Contro il presente atto è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale.

14. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing.Ezio FAIETA