LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 17 Agosto 2005, nr. 174;
Visti
- l’Accordo ai sensi dell’art. 4, D.Lgs., 28-08-1997, nr. 281, tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, in attuazione dell’Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19-06-2003, riferito ai percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale, siglato il 05-10-2006;
- l’Accordo, 29-03-2007 tra la Conferenza Stato – Regioni, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard professionali nazionali della figura dell’acconciatore, ai sensi della Legge 17-08-2005, nr. 174;
- la Legge Regionale, 21-12-1978, nr. 845, in materia di formazione professionale;
- il D.Lgs., 31-03-1998, nr. 112, concernente il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, nr. 59”;
- l’Accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni del 18-02-2000 per la costituzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali;
- la Legge Cost., 18-10-2001 nr. 3, recante le “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- il D.M. (Min. Lav.), nr. 174/01, concernente il sistema della certificazione delle competenze nella formazione professionale;
- il Documento “Standard nazionali di competenze e certificazione. Architettura di sistema e ruolo istituzionale delle Regioni”, proposto dai Sindacati, accolto dai Presidenti delle Regioni e Province Autonome il 02-08-2002, e ripreso per una più ampia revisione e condivisione in sede tecnico con Anci, Upi e Confederazioni Imprenditoriali il 14-05-2003;
- gli artt. 47-53, D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, in materia d’apprendistato;
- l’Accordo in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome del 09-02-2006 sull’Apprendistato Professionalizzante, nonché la D.G.R., 15-02-2005, nr. 91, la D.G.R., 21-06-2005, nr. 583 e la D.G.R. 08-08-2005, nr. 791;
- il Documento “Criteri per la descrizione degli standard professionali” del 23-05-2006, a cura del Progetto Interregionale “Descrizione e certificazioni per competenze e famiglie professionali”;
- la Decisione nr. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15-12-2004, relativa al “Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)”;
- il Documento della Commissione Europea, datato 08-07-2005, intitolato “Verso un quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF)”;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (COM-2006-479), relativa all’istituzione di un Quadro Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), adottato dalla Commissione in data 05-09-2006;
- l’allegata Proposta di programmi per lo svolgimento di corsi ed esami, di cui agli artt. 3 e 4, Legge nr. 174/05, elaborata dal gruppo di lavoro appostato costituito e costituente parte integrante della presente deliberazione;
Dato atto che per poter dare attuazione al disposto della Legge in esame è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da referenti dei seguenti organismi:
Direzione Regionale P.A.L.S.I.R.I.F.I.;
Direzione Regionale Attività Produttive;
Servizio Sviluppo dell’artigianato;
C.N.A. Abruzzo;
Confartigianato Abruzzo;
Casartigiani;
C.L.A.A.I.;
Amministrazione Provinciale de L’Aquila;
Amministrazione Provinciale di Pescara;
Preso atto delle risultanze dell’attività svolta dal Gruppo di Lavoro contenente la proposta di programmi per lo svolgimento dei corsi ed esami di cui all’art. 3, Legge, nr. 174/05, attinenti i percorsi formativi di accesso alla qualificazione/abilitazione professionale delle categorie per l’esercizio dell’attività dipendente e/o autonoma di acconciatore;
Considerato
I. di approvare i contenuti tecnico-culturali dei programmi e l’organizzazione degli esami espressi nella proposta allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in attuazione degli artt. 3 e 4, Legge, nr. 174/05, relativi ai seguenti percorsi formativi:
ALLEGATO
A – Corso di qualificazione, volto al
conseguimento di una preparazione
culturale di base e di competenze tecnico-professionali di base, della
durata di due anni, anche in assolvimento del diritto dovere
all’istruzione formazione, della durata di 1980 ore, finalizzato
all’avvio dell’attività dipendente di acconciatore, in attuazione dell’art.
3, comma 1, lett. a), prima parte, Legge, 17-08-2005, nr. 174;
ALLEGATO
B – Corso di specializzazione di
contenuto prevalentemente pratico, volto al conseguimento dell’abilitazione
all’esercizio autonomo della professione di acconciatore anche in
assolvimento del diritto dovere all’istruzione formazione, della durata di 990
ore, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), seconda parte, Legge,
17-08-2005, nr. 174;
ALLEGATO
C – Corso di formazione teorica della
durata di 400 ore, successivo ad
un periodo d’inserimento della durata di tre anni presso un’impresa
d’acconciatura, da effettuarsi nell’arco di cinque anni, finalizzato
all’abilitazione all’esercizio autonomo della professione di acconciatore,
in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), prima parte, Legge,
17-08-2005, nr. 174;
ALLEGATO
D – Corso di formazione teorica di cui
all’Allegato C, successivo ad un periodo d’inserimento di un anno, da
effettuarsi nell’arco di due anni, qualora sia stato preceduto da un rapporto
d’apprendistato sia di tipo A che di tipo B, in attuazione dell’art. 3,
comma 1, lett. b), seconda parte, Legge, 17-08-2005, nr. 174;
ALLEGATO
E – corso di riqualificazione
professionale della durata di 300 ore, finalizzato all’abilitazione all’esercizio autonomo della professione
di acconciatore, in attuazione dell’art. 6, comma 5, lett. b), Legge,
17-08-2005, nr. 174/05;
II. che al termine di ogni singolo momento formativo deve essere prevista una specifica prova d’esame, la quale è analiticamente regolamentata nei predetti Allegati A, B, C, D ed E;
III. di stabilire, come norma regolamentare transitoria attuativa dell’art. 6, comma 2, Legge, nr.174/05, che i soggetti in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo e/o per donna alla data in vigore della Legge, nr. 174/05, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati di diritto ai soggetti abilitati ai sensi del succitato art. 3, Legge, nr. 174/05, con l’obbligo di richiedere ex art. 6, comma 4, Legge, nr. 174/05 l’apposita autorizzazione comunale per l’esercizio dell’attività d’acconciatore;
Dato atto che il Direttore regionale della Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica-amministrativa del presente provvedimento;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritte ed approvate:
1. di recepire e di prendere atto delle determinazioni dei criteri generali della nuova figura dell’acconciatore, così come individuati in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. di approvare i contenuti tecnico-culturali dei programmi e l’organizzazione degli esami espressi nella proposta allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, in attuazione dell’art. 3 e dell’art. 4, Legge, nr. 174/05 relativi ai seguenti percorsi formativi:
ALLEGATO
A – Corso di qualificazione volto al
conseguimento di una preparazione
culturale di base e di competenze tecnico-professionali di base della
durata di due anni anche in assolvimento del diritto dovere
all’istruzione formazione della durata di 1980 ore, finalizzato
all’avvio dell’attività dipendente di acconciatore, in attuazione dell’art.
3, comma 1, lett. a), prima parte, Legge, 17-08-2005, nr. 174;
ALLEGATO B – Corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico volto al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio autonomo della professione di acconciatore anche in assolvimento del diritto dovere all’istruzione formazione, della durata di 990 ore, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. a), seconda parte, Legge, 17-08-2005, nr. 174;
ALLEGATO C – Corso di formazione teorica, della durata di 400 ore, successivo ad un periodo d’inserimento della durata di tre anni presso un’impresa d’acconciatura, da effettuarsi nell’arco di cinque anni, finalizzato all’abilitazione all’esercizio autonomo della professione di acconciatore, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), prima parte, Legge, 17-08-2005, nr. 174;
ALLEGATO D – Corso di formazione teorica, di cui all’Allegato C, successivo ad un periodo d’inserimento di un anno, da effettuarsi nell’arco di due anni, qualora sia stato preceduto da un rapporto d’apprendistato, sia di tipo A che di tipo B, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), seconda parte, Legge, 17-08-2005, nr. 174;
ALLEGATO E – Corso di riqualificazione professionale della durata di 300 ore, finalizzato all’abilitazione all’esercizio autonomo della professione di acconciatore, in attuazione dell’art. 6, comma 5, lett. b), Legge, 17-08-2005, nr. 174/05.
ALLEGATO F – Individuazione dei requisiti minimi per il riconoscimento del ruolo di docente nei corsi di cui agli Allegati A, B, C, D ed E, nonché per lo svolgimento delle docenze ad essi connesse.
3. di prevedere, al fine di meglio rispondere alle esigenze formative dettate dall’evoluzione del mercato del lavoro, che eventuali modifiche e/o aggiornamenti ai predetti allegati potranno essere effettuati mediante determinazione dirigenziale del Servizio competente della Direzione P.A.L.S.I.R.F.I.
4. di prevedere, al termine di ogni singolo momento formativo, una specifica prova d’esame, la quale è analiticamente regolamentata nei predetti Allegati A,B, C, D ed E.
5. di stabilire, come norma regolamentare transitoria attuativa dell’art. 6, comma 2, Legge, nr.174/05, che i soggetti in possesso della qualifica di parrucchiere per uomo e/o per donna, alla data in vigore della Legge, nr. 174/05, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati di diritto ai soggetti abilitati ai sensi del succitato art. 3, Legge, nr. 174/05, con l’obbligo di effettuare, ex art. 6, comma 4, Legge, nr. 174/05, l’apposita denuncia d’inizio attività per l’esercizio della professione d’acconciatore.
6. di stabilire, come norma regolamentare transitoria attuativa dell’art. 6, comma 7, Legge, nr.174/05, che i soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data in vigore della Legge, nr. 174/05, che la esercitano, o che l’abbiano precedentemente esercitata, hanno il diritto di proseguire e/o di svolgere tale attività, senza ulteriori adempimenti burocratici.
7. di stabilire, come norma regolamentare transitoria attuativa dell’art. 6, comma 5, Legge, nr.174/05, che i soggetti in possesso della qualifica di barbiere alla data in vigore della Legge, nr. 174/05, che la esercitano, o che l’abbiano precedentemente esercitata, che intendano ottenere l’abilitazione d’acconciatore ex art. 3, Legge, nr. 174/05, possono:
A. frequentare il corso di riqualificazione professionale di cui all’Allegato E; ex art. 6, comma 5, lett. b), Legge, nr. 174/05;
B. sostenere
l’esame tecnico pratico di cui all’Allegato B, ex art. 6, comma 5,
lett. c), Legge, nr. 174/05.
8. di stabilire, come norma regolamentare transitoria integrativa, in sede di competenza regionale esclusiva, dell’art. 7, Legge, nr.174/05, che i soggetti, i quali risultino essere ancora coinvolti, al momento dell’entrata in vigore della Legge, nr. 174/05, in momenti formativi deputati al rilascio della qualifica professionale di parrucchiere per signora, assumeranno automaticamente di diritto la nuova qualificazione professionale di acconciatore, stante sia la sostanziale coincidenza degli standard formativi pregressi con quelli attuali, nonché la necessità di garantire una libera concorrenza sul mercato, nel rispetto dei principi di cui alla Legge, nr. 287/90.
9. di stabilire, come norma regolamentare transitoria integrativa, in sede di competenza regionale esclusiva, dell’art. 7, Legge, nr.174/05, che i soggetti, i quali abbiano concluso, in data susseguente all’entrata in vigore della Legge, nr. 174/05, percorsi formativi deputati al rilascio della qualifica professionale di parrucchiere per signora, assumeranno automaticamente di diritto la nuova qualificazione professionale di acconciatore, stante sia la sostanziale coincidenza degli standard formativi pregressi con quelli attuali, nonché la necessità di garantire una libera concorrenza sul mercato, nel rispetto dei principi di cui alla Legge, nr. 287/90.
10. di disporre che saranno riconosciuti, ai sensi della presente deliberazione, soltanto corsi di formazione professionale in materia, che risulteranno conformi agli standard dettati dagli allegati alla presente deliberazione, svolti sul territorio della Regione Abruzzo ed accreditati da questa Amministrazione secondo la normativa vigente pro tempore.
11. di prendere atto che l’emanazione della presente deliberazione costituisce atto d’ordinaria amministrazione, trattandosi di un mero adeguamento, in sede esecutiva, della normativa regionale a quella nazionale.
12. di rilevare che l’emanazione della presente deliberazione costituisce atto indifferibile ed urgente, in quanto la D.G.R., 12-11-2007, nr. 1105 ha disposto l’impossibilità d’attivare corsi di formazione professionale per acconciatore, fino alla data d’emanazione del presente atto.
13. di evidenziare che l’emanazione della presente deliberazione non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.
14. di dare mandato alla Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla sua implementazione.
15. di disporre la pubblicazione integrale del presente deliberato nel B.U.R.A. e sul sito internet della Regione www.regione.abruzzo.it.
Seguono allegati