GIUNTA REGIONalE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 9 del 14-02-2000, art. 1 comma 3°, che attribuisce alla Giunta Regionale il potere di definire le fattispecie di giudizi affidati in via esclusiva all’Avvocatura Regionale;

Preso atto:

-    del quadro normativo determinatosi per effetto del D.Lgs n. 112/1998 nonché dei DCPM 26-05-2000 e n. 8/2002 sulla scorta dei quali le funzioni di indennizzo dei danni provocati a pazienti emotrasfusi ai sensi della L. 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con decorrenza 01-01-2001;

-    del conseguente incardinamento da parte degli interessati da tali patologie di numerosi contenziosi proposti ex art. 442 cpc e L. 210/1992 contro l’Amministrazione Regionale;

Considerato che è necessario assicurare la tutela giurisdizionale della Regione Abruzzo nelle vertenze in cui risulta evocata in giudizio nelle quali, d’altra parte, sussiste conflitto di interessi con il Ministero della Salute;

Ritenuto, pertanto, di poter attribuire all’Avvocatura Regionale tale competenza che verrà espletata congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura stessa, con facoltà di elezione di domicilio, ove necessario;

Considerato che la presente deliberazione, attesa la perentorietà dei termini processuali, riveste carattere di atto indifferibile e urgente;

Dato atto che il Direttore dell’Avvocatura Regionale ha espresso parere favorevole anche ai sensi dell’art. 1, comma 5° della L.R. n. 9 del 2000 in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA; F.F.

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

a)   ai sensi dell’art. 1, comma 3°, della legge regionale n. 9 del 14-2-2000 l’Avvocatura Regionale è incaricata di rappresentare e patrocinare la Regione Abruzzo nei giudizi inerenti le richieste di indennizzo ex Legge n. 210 del 25-02-1992;

b)   l’attività di difesa verrà espletata congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura stessa, in concreto individuati dall’Avvocato Regionale, con facoltà di elezione di domicilio, ove necessario;

c)   il Presidente Vicario della Giunta Regionale è autorizzato a rilasciare a favore degli Avvocati in servizio presso l’Avvocatura Regionale procura generale alle liti;

d)   di disporre la pubblicazione integrale della presente sul BURA.