GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007);
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008);
- la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 8 del 28 febbraio 2008, che si allega in copia;
Dato atto che:
- l’articolo 1, comma 682 della legge finanziaria dello Stato per il 2007 (legge n. 296 del 27 dicembre 2006) prevede che “ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in termini di competenza e cassa, nella misura a tale titolo comunicata dalla amministrazione statale interessata”;
- la legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244, con le disposizioni recate dai commi 379, 380 e 386 dell’articolo 1, ha approvato alcune modifiche alle regole sul patto di stabilità interno degli enti locali stabilite dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, senza tuttavia modificare i contenuti dell’art. 1 comma 682 della legge finanziaria dello Stato per il 2007;
- con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 28 febbraio 2008 al punto C2 (Trasferimenti dello Stato) esemplifica quanto disposto dall’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 ribadendo, “anche per l’anno 2008, la facoltà di applicare i contenuti del comma 682 della legge finanziaria 2007 (conteggio ai fini del patto dei trasferimenti, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata agli enti locali dallo Stato) relativamente ai trasferimenti regionali a favore dei propri enti locali”;
Rilevato che la Circolare sopra menzionata al citato punto C2 riconosce la possibilità per le Regioni di estendere, con atto formale, il principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 anche ai propri trasferimenti erogati a favore degli Enti locali;
Considerato che:
- l’applicazione di tale modalità di conteggio dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali ai fini del patto di stabilità interno 2008, 2009 e 2010 può consentire agli Enti locali di ottimizzare, soprattutto sul fronte della cassa, i conteggi rilevanti ai fini del Patto medesimo, in modo da evitare gli effetti negativi sui saldi di cassa, derivanti da possibili sfasamenti temporali tra la riscossione dei trasferimenti regionali e i pagamenti delle correlate spese;
- l’utilizzo del principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 può costituire facoltà da parte di ciascun Ente locale;
- il principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 costituisce un elemento di certezza e di garanzia, nonché un elemento di tutela per l’Ente locale che può conteggiare, ai fini della verifica del patto gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata evitando che eventuali riduzioni di tali spettanze in corso di esercizio possano incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto;
- l’adozione della modalità di conteggio dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali ai fini del patto di stabilità interno 2008, 2009 e 2010 secondo il principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 non comporta alcun effetto sui movimenti contabili da registrare ai fini del calcolo del patto di stabilità della Regione;
Ritenuto di poter estendere il principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 anche ai trasferimenti regionali a favore degli Enti locali mediante previsione della facoltà da parte di ciascun Ente di optare per la modalità di conteggio dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali secondo quanto disposto dal citato articolo 1, comma 682 della legge 296/2006;
Vista la delibera di giunta regionale n. 1118 del 12 novembre 2007 avente ad oggetto: “Modalità di conteggio dei trasferimenti regionali a favore degli Enti locali ai fini del patto di stabilità interno 2007, 2008 e 2009”, con la quale la Regione Abruzzo ha ritenuto fare propri i contenuti del comma 682 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) in modo da computare i trasferimenti regionali, validi ai fini del Patto di stabilità interno, in analogia a quanto previsto per quelli statali;
Dato atto che il Direttore della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;
Dato atto altresì che il presente provvedimento è un atto di ordinaria amministrazione;
Udito il relatore e gli interventi dei Componenti presenti;
A voti unanimi resi nelle forme di legge.
DELibERA
1. di applicare con riferimento ai trasferimenti regionali per gli anni 2008, 2009 e 2010 a favore degli Enti locali il principio di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 682, in base al quale detti trasferimenti, ai soli fini del patto di stabilità interno, sono convenzionalmente da considerare, per competenza (accertamenti) e per cassa (riscossioni in conto competenza e residui), in misura pari agli importi indicati negli specifici atti regionali di assegnazione a ciascun Ente locale.
2. di statuire che l’utilizzo del principio di cui all’articolo 1, comma 682 della legge 296/2006 costituisce facoltà da parte di ciascun Ente locale.
3. di stabilire che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun effetto sui movimenti contabili da registrare ai fini del calcolo del patto di stabilità della Regione.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), Pubblicità ed Accesso della Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Rapporti esterni della Giunta
Segue allegato