IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

determina

per le motivazioni esposte in narrativa, di:

1.   prendere atto:

- che il Servizio Vigilanza e Controllo di qualità dei Servizi Sociali, in relazione ad eventuali variazioni intervenute nello statuto e non comunicate ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. 38/04, ha posto in essere, a norma dell’art. 3 della legge medesima, la verifica della permanenza delle condizioni e dei requisiti che hanno dato luogo alla originaria iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali;

- che, con nota prot. n. 6275/DM2 in data 28 luglio 2008, il Servizio ha richiesto alle Camere di Commercio competenti per territorio, certificato storico di vigenza di iscrizione di ciascuna cooperativa sociale iscritta all’Albo regionale;

- che, la CC.I.AA. di Chieti, con prot. n. CEW/5653/2008/CCH0056 in data 7/8/2008, ha trasmesso il certificato storico relativo alla cooperativa sociale de qua;

- che dall’esame della documentazione sopra indicata la “FUTURA Società Cooperativa Sociale”, con sede in Atessa (CH), iscritta alla sezione “A” dell’Albo regionale con D.P.G.R. n. 74/96, è emersa, a seguito di modifiche statutarie successive alla iscrizione e non comunicate al competente Ufficio della Regione Abruzzo, una difformità nell’oggetto sociale che configura attività riconducibili sia alla sezione “A” che alla sezione “B” di cui all’art. 1, comma 1 della L. 381/91, il che comporta la cancellazione dall’Albo regionale;

- che, con nota Prot. n. 7104/DM2 del 04 settembre 2008, il competente Ufficio ha comunicato alla “FUTURA Società Cooperativa Sociale”, con sede in Atessa (CH), a norma dell’art. 7, L. 241/90, l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione del formale provvedimento di cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali, fatta salva la facoltà da parte della cooperativa medesima di esercitare il diritto previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b) della stessa L. 241/90 nel termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

- che la suddetta cooperativa ha trasmesso, con nota prot. n. 565/08 datata 10/09/2008 inoltrata via fax il 16.09.08 ed acquisita al protocollo della Direzione n. 7378/DM2, in data 17 settembre 2008, una nota interlocutoria non idonea a rimuovere la commistione di attività sopra richiamata;

- che il giorno 27/09/08, a mezzo telegramma recapitato ed acquisito agli atti in data 29/09/08, prot. n 7714/DM2, la cooperativa stessa ha comunicato “riferimento vostro protocollo 7104/DM2 4 settembre 2008 pervenuto 8 settembre 2008 comunicasi in data odierna approvazione modifica statuto sociale, segue consegna per mezzo posta statuto modificato. Il Presidente Staniscia Rita”;

- che la documentazione inviata dalla cooperativa stessa, nel termine assegnato, non contiene elementi sufficienti a poter formulare una diversa valutazione rispetto all’oggetto del procedimento de quo;

- che, per le motivazioni sopra esposte, con determinazione dirigenziale n. DM2/109 del 02 ottobre 2008, si è proceduto alla cancellazione dall’Albo regionale sezione – “A”, della cooperativa “FUTURA Società Cooperativa Sociale”, con sede in Atessa (CH), ai sensi delle sopra richiamate disposizioni legislative;

- che, successivamente, la cooperativa sociale stessa, con nota datata 16 ottobre 2008, acquisita al protocollo della Direzione n.8502/DM2 in data 21 ottobre 2008, ha trasmesso copia conforme dello statuto vigente modificato con verbale di Assemblea straordinaria, giusta atto del notaio Giuseppe Sorrentini di Lanciano in data 27 settembre 2008, repertorio n. 61375 – Raccolta n. 11868;

2.   prendere, altresì, atto

-    che la cooperativa sociale “FUTURA Società Cooperativa Sociale”, con sede in Atessa (CH) facendo seguito alla propria nota del 16 ottobre 2008, ha chiesto la reiscrizione all’Albo regionale medesimo con nota datata 27.10.2008, acquisita al protocollo della Direzione n. 8822/DM2 del 28/10/2008

-    che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrandone la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti, necessari per la reiscrizione, della cooperativa in oggetto, alla sezione “A” dell’Albo regionale;

3.   dover procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni legislative, alla reiscrizione della Cooperativa sociale denominata “FUTURA Società Cooperativa Sociale”, con sede in Atessa (CH), alla Sezione “A” dell’Albo regionale, avendo accertato la sussistenza dei prescritti requisiti;

4.   disporre, la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

5.   disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i.

Pescara, 29 ottobre 2008

Il DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Giuseppe Di Giannantonio